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Venerdì, 21 Settembre 2018 18:22

Arma per difesa personale: condizioni per averla

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ARMA PER DIFESA PERSONALE: CONDIZIONI PER AVERLA

 

Arma per difesa personale: quali sono le condizioni per averla?

Arma per difesa personale: si può avere per esigenze di lavoro?

Arma per difesa personale: sintesi delle condizioni per averla

Arma per difesa personale: i motivi che impediscono di averla

Arma per difesa personale: Stato, privato e dimostrato bisogno

Arma per difesa personale: perché va concessa?

 

Questo tipo di porto d'armi, un’eccezione alla regola per cui la protezione dell'incolumità delle persone è demandata alle forze dell'ordine, non si limita a richiedere la buona condotta di chi lo chiede o l'assenza di condanne o condotte che ne intacchino l'affidabilità, ma presuppone la dimostrata sussistenza di una eccezionale esigenza di difesa personale.

 

Arma per difesa personale: quali sono le condizioni per averla?

Se andiamo a vedere cosa stabilisce la normativa attuale in materia, si nota che la legge consente al cittadino di disporre di un mezzo di difesa (l'arma) quando egli si trovi in condizione di accertato effettivo, concreto ed attuale pericolo.

 

Arma per difesa personale: si può avere per esigenze di lavoro?

Le sentenze ci dicono che non si può avere come strumento di lavoro, o che giustifichi una sorta di tutela in occasioni di lavoro; in mancanza di precisi elementi fattuali, il titolo non può essere rilasciato (né rinnovato e mantenuto) sulla base solo di un'affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo.

 

Arma per difesa personale, sintesi delle condizioni per averla:

pericolo accertato,

pericolo concreto,

pericolo attuale.

 

Arma per difesa personale, i motivi che impediscono di averla:

pericolo solo potenziale,

pericolo probabile,

pericolo affermato ma non verificato.

 

Arma per difesa personale: Stato, privato e dimostrato bisogno

Il nostro ordinamento, in questo preciso momento storico e fintantoché non cambieranno le cose a livello normativo, prevede che il monopolio dell'uso della forza per tutelare l'ordine pubblico spetti allo Stato e alle forze dell'ordine, per cui la concessione di un porto d'armi costituisce pur sempre un'eccezione.  

 

Arma per difesa personale: perché va concessa?

L'arma per difesa personale può essere sicuramente concessa, a patto che ci sia una necessità reale sottostante e non un'opzione personale per situazioni meramente ipotetiche.

Quando l'art. 42 comma 3 TULPS concede all'Autorità la facoltà di autorizzare il porto d'armi, il presupposto è il "dimostrato bisogno" per potere beneficiare di un'eccezione.

Come abbiamo accennato all’inizio, il tipo di porto d'armi richiesto non si limita a richiedere la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo al medesimo di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma presuppone la dimostrata sussistenza di una eccezionale esigenza di difesa personale.

 

Vedi anche:

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/199-porto-d-armi-per-difesa-personale

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/188-liberalizzazione-porto-d-arma-da-fuoco

https://www.miaconsulenza.it/diritto-delle-armi/3-diritto-delle-armi/160-mini-guida-su-armi-buona-condotta-e-affidabilita

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 9069 volte Ultima modifica il Venerdì, 21 Settembre 2018 18:59
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

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Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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1 commento

  • Link al commento Luigi Capuozzo Domenica, 05 Maggio 2019 16:10 inviato da Luigi Capuozzo

    Mi potrebbe spiegare perché le guardie zoofile non hanno il porto d'armi ? .. nonostante che hanno un decreto di guardia giurata particolare e un titolo di polizia giudiziaria? Grazie mille