Omessa ripetizione denuncia armi
Oggi ti propongo un post un po’ tecnico.
E' vero, è un pò tecnico, ma penso che ne valga la pena sia perchè si tratta di un caso di accoglimento e, dunque, favorevole, sia perchè offre preziosi spunti sotto forma di principi di diritto da utilizzare in una varietà di casi analoghi.
Sei pronto? Bene.
Per prima cosa prendo spunto dalla sentenza n. 1243 del 3 ottobre 2018 del Tar Firenze in tema di:
- detenzione armi,
- decreti di divieto,
- porto di fucile uso caccia e revoca,
- omessa ripetizione della denuncia delle armi e delle munizioni,
- variazione del luogo di detenzione delle stesse,
- ipotesi di reato prevista all'art. 38 T.u.l.p.s.,
- reati per i quali l'eventuale condanna preclude il rilascio di licenze di porto d'armi, ricomprensione ed esclusione,
per illustrare i principi di diritto utili per gestire situazioni analoghe a quelle trattate dal tribunale, un caso nel quale la persona interessata ha proposto ricorso (ed ha vinto) sia contro il decreto di revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dal Questore, sia contro il decreto della Prefettura.
Come ti dicevo all’inizio, il post è un po’ tecnico, ma penso che i contenuti siano importanti ed utili a molti per cui: ti chiedo solo un po’ di pazienza nella lettura…magari leggilo un po’ alla volta, oppure dopo averlo letto chiedimi chiarimenti e altri informazioni!
Indice
Omessa ripetizione denuncia armi: il caso
Omessa ripetizione denuncia armi: il ragionamento dei magistrati
Omessa ripetizione denuncia armi: i principi di diritto
Omessa ripetizione denuncia armi: le allegazioni di parte
Omessa ripetizione denuncia armi: irrilevanza della negligenza
Omessa ripetizione denuncia armi: giudizio di inaffidabilità sbagliato
Omessa ripetizione denuncia armi: il caso
La persona interessata impugna i decreti che ho indicato nel preambolo dell’articolo.
Ora, il provvedimento del Prefetto si basa su un recente deferimento all'A.G. per omessa ripetizione della denuncia delle armi e delle munizioni in seguito alla variazione del luogo di detenzione delle stesse (art. 38 TULPS), condotta in ragione della quale l’interessato non offrirebbe, a quanto pare, più sufficienti garanzie in ordine alla capacità di non abusare delle stesse.
Il ricorrente sostiene che la violazione risale al 1991, quando aveva stabilito la propria residenza ad una distanza di circa 3 Km dall'ultima residenza, e di non aver provveduto alla denuncia del nuovo luogo di detenzione delle armi per mera dimenticanza.
Inoltre aggiunge che negli anni successivi al trasferimento delle armi ha sempre ottenuto i rinnovi del porto, comunicando correttamente la propria residenza, ed infine, non ha mai abusato delle armi in trent'anni o più di detenzione delle stesse.
Omessa ripetizione denuncia armi: il ragionamento dei magistrati
Il ricorso viene accolto, senza riserve.
Per giungere a questa soluzione, i giudici espongono che la precedente giurisprudenza in materia di armi è stata recentemente rielaborata dalla III Sezione del Consiglio di Stato con una serie di sentenze (n. 2019 del 18.05.2016, n. 2312 del 31.05.2016, n. 4391 del 20.10.2016, n. 4660 del 09.11.2016, n. 4664 del 10.11.2016, n. 4656 del 09.11.2016) che rivedono il precedente indirizzo e mettono nero su bianco alcuni decisivi principi di diritto.
Omessa ripetizione denuncia armi: i principi di diritto
Ecco, dunque, i principi di diritto ricavabili dalla sentenza in esame.
primo principio:
L'art. 43 primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate), nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 c.p.;
secondo principio:
l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43 del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della legge n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità "per tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato di per sé 'ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi".
Omessa ripetizione denuncia armi: i risvolti dei principi astratti nella situazione concreta del ricorrente
I provvedimenti impugnati non fanno riferimento ad alcuna condanna emessa a carico del ricorrente, ma al suo mero deferimento all'autorità giudiziaria per un'ipotesi di reato (omessa denuncia del luogo di detenzione a seguito di variazione dello stesso) prevista dall'art. 38 del. T.u.l.p.s. in relazione all'art. 58 del regolamento di esecuzione, che non rientra tra i reati per i quali l'eventuale condanna preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate).
La fattispecie è invece un'ipotesi contravvenzionale (cfr. art. 17 del T.U. n. 337/1931) che può essere posta a fondamento di una valutazione amministrativa discrezionale sulla permanenza dell'affidabilità del detentore nell'uso delle armi.
Dunque, il provvedimento prefettizio e quello questorile sbagliano nel ritenere che la mera segnalazione all'A.G. per l'ipotesi di reato indicata costituisca di per sé motivo ostativo alla detenzione delle armi, specie laddove la violazione abbia origini molto risalenti nel tempo.
In questi casi, in cui l'Amministrazione esercita un ampio potere discrezionale, è richiesta una più forte motivazione ed una più approfondita istruttoria in ordine ad un complesso di circostanze che inducano a dubitare della persistente affidabilità del soggetto nell'uso delle armi.
Omessa ripetizione denuncia armi: le allegazioni di parte
E’ importante notare che il ricorrente mette in chiaro come, dopo il trasferimento di residenza avvenuto nel 1991, oltretutto consistente in uno spostamento di pochi chilometri, egli abbia sempre ottenuto il rinnovo del porto d'armi e sempre indicato correttamente la propria residenza, senza che l'Amministrazione gli abbia mai contestato l'omessa denuncia, ritenuta invece a distanza di 27 anni assolutamente ostativa al rinnovo del titolo richiesto.
Omessa ripetizione denuncia armi: irrilevanza della negligenza
Nella fattispecie, ci dice il tribunale amministrativo, si può ritenere che l'originaria negligenza dell'odierno ricorrente (pure astrattamente integrante un reato ad effetti permanenti) sia stata, nei decenni successivi bilanciata da una condotta esente da mende, oltre che, sul piano dell'elemento psicologico, dal progressivo rafforzamento della convinzione di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla custodia delle armi.
Omessa ripetizione denuncia armi: giudizio di inaffidabilità sbagliato
Il Tar chiude bene la sentenza. Il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi, posto a base dei provvedimenti impugnati, è da ritenersi illegittimo in considerazione della scarsa significatività che nel caso di specie e a tali fini può assumere la segnalazione dei Carabinieri, neppure ancora vagliata dall'A.G., posta a fondamento della valutazione di non affidabilità compiuta dall'Amministrazione.
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