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Domenica, 21 Ottobre 2018 09:33

Querela per minaccia e licenza fucile uso caccia In evidenza

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 Querela per minaccia e licenza fucile uso caccia

Per la Questura, l’esistenza di una querela per minaccia in seguito rimessa davanti il giudice e rimasta quindi senza approfondimenti, non è elemento sufficiente per poter dire che la persona interessata al rinnovo non è più affidabile e, quindi, non merita il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

Nel caso in cui la Questura dovesse giungere effettivamente ad un giudizio negativo di questo tipo, allora il provvedimento dovrà essere annullato e corretto con un ricorso amministrativo.

Questa è, in breve, la soluzione al problema.

Come dici? Vuoi qualche dettaglio per saperne di più?

Non c’è problema. Segui l’indice e vedi gli aspetti della questione che più ti interessano.

 

Indice

Querela per minaccia e rinnovo licenza

Querela per minaccia, rinnovo licenza e primo motivo di ricorso

Querela per minaccia, rinnovo licenza e secondo motivo di ricorso   

Perché il ricorso è fondato?

 

Querela per minaccia e rinnovo licenza

Mettiamoci nei panni della persona interessata che si trova ad affrontare la spigolosa questione.

Si parte con la presentazione in Questura dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Dopo una sollecitazione, riceve la comunicazione dell’avvio di un procedimento per il rigetto della domanda, vista la denuncia sporta a suo carico da un condomino per il reato di minaccia semplice.

Si tratta di una querela che poi viene tolta e tanto risulta dalla sentenza del Giudice di Pace, con la quale si dichiara non doversi procedere per intervenuta remissione della querela.

La Questura però, come non di rado accade, non vuole sentire niente e decide di procedere per la sua strada intransigente.

Ritiene che la denuncia sul piano amministrativo fornisca elementi sufficienti per ritenere l’interessato non più affidabile sulla questione dell’eventuale abuso delle armi e, di conseguenza, rigetta la richiesta.

 

Querela per minaccia, rinnovo licenza e primo motivo di ricorso

Il nostro diretto interessato, a questo punto, sceglie di andare avanti e battersi con un ricorso, dal momento che proprio non comprende il perché della decisione questorile e visto che lui, in definitiva, non si sente responsabile proprio di niente.

Struttura il ricorso su due motivi.

Con il primo punta il dito sull’eccesso di potere dell’amministrazione per carenza di istruttoria in quanto, se neanche l'esistenza di condanne penali costituisce una condizione automatica di diniego di rinnovo di licenze in materia di armi, tantomeno lo può essere una denuncia penale, procedibile a querela, poi rimessa.

Sostiene, al contrario, che il potere discrezionale dell’Autorità di polizia deve fondarsi su elementi che oggettivamente depongano per l’inaffidabilità dell'interessato, a prescindere dalla circostanza che essi integrino o meno fattispecie penalmente rilevanti.

 

Querela per minaccia, rinnovo licenza e secondo motivo di ricorso

Con il secondo motivo contesta il difetto di motivazione anche alla luce di quanto richiesto dalla circolare 6454/2003 del Ministero dell’Interno, che richiede una congrua motivazione dando conto di ogni singolo fatto e di tutte le circostanze rilevanti.

Ora, se non c’è alcun elemento ulteriore oltre la querela rimessa e, per di più, il ricorrente è persona incensurata ed esente da carichi pendenti, oltre che in possesso della licenza di caccia da decenni senza soluzione di continuità, non si vede perché il rinnovo debba essere negato.

 

Perché il ricorso è fondato?

Il ricorso è fondato se viene impostato nei termini sopra esposti.

Per spiegare questi passaggi, prendiamo spunto dalla sentenza n. 744/18 del Tar Bologna.

Ora, il rinnovo di un’autorizzazione di polizia in materia di armi è legato alla valutazione di una perdurante affidabilità, rispetto a quella apprezzata in passato quando vi è stato l’esito positivo della precedente richiesta.

Il mutamento del giudizio può derivare da circostanze sopravvenute rispetto all’ultimo provvedimento, o a fatti anche antecedenti ma di cui non si era avuta notizia all’epoca.

Poniamo il caso che l’unico elemento nuovo rispetto al passato è costituito da una denuncia-querela sporta dal un condomino in un certo anno, poi oggetto di remissione.

Ebbene, c’è l’autonoma rilevanza sul piano amministrativo di vicende come questa al di là dell’esito penale, per cui l’avvenuta remissione di querela non esime l’autorità di polizia dal vagliare la rilevanza dei fatti descritti nella querela.

Ma il giudizio deve essere ancorato ad una valutazione in concreto dell’episodio oggetto della querela, per verificare se esso abbia un’influenza sull’affidabilità del richiedente il rinnovo del porto d’armi ad uso caccia.

Serve la verifica che il fatto storico sia stato realmente posto in essere dalla persona di cui si parla: se questa verifica manca, il provvedimento è annullabile.

 

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Letto 17910 volte Ultima modifica il Domenica, 21 Ottobre 2018 09:41
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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