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Venerdì, 26 Ottobre 2018 16:32

Omessa custodia di pistola ed armi

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Omessa custodia di pistola ed armi

In questo post vediamo le regole di base che la Legge prescrive per una corretta custodia delle armi. 

Nello specifico, parliamo di una pistola Glock 9 x 21 e munizioni detenute all'interno di un cassetto di cucina.

Capita spesso che la questione della custodia venga affrontata nelle aule di giustizia: tra le tante sentenze oggi prendiamo spunto dalla n. 33709 della Corte di Cassazione penale 1 Sezione.

Una pronuncia favorevole all’interessato.

Vediamo dunque l’interessante ragionamento della Suprema Corte sul tema.

 

Indice:

Omessa custodia: la causa in Tribunale

Omessa custodia: la causa in Cassazione

Omessa custodia: il ricorso è fondato

Omessa custodia: i dati chiave della causa

Omessa custodia: il mobile non chiuso a chiave

Omessa custodia: il principio normativo

Omessa custodia: come si applica la norma

 

Omessa custodia di pistola: la causa in Tribunale

Primo step: a seguito di opposizione a un decreto penale di condanna, il Tribunale dichiara l'imputato colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975 articolo 20, perché ometteva di custodire con la dovuta diligenza una pistola Glock 9 x 21 e le relative munizioni che deteneva all'interno di un cassetto della cucina.

 

Omessa custodia di pistola: la causa in Cassazione

Seconda fase: l’imputato non ci sta e propone ricorso per cassazione.

In istruttoria, dice, è emerso che arma e munizioni erano state riposte per un intervento di manutenzione in luogo di non immediata accessibilità ed in orario di assenza di altri familiari, essendo moglie e figli minori impegnati al di fuori dell'abitazione ed essendo questa dotata di porte con chiusura.

Ribadisce poi che, nel caso, sussiste la particolare tenuità del fatto, data la temporanea collocazione dell'arma e delle munizioni all'interno di un basso ripiano della cucina per pulirla, prima che l'imputato si recasse al poligono, mentre normalmente era custodita all'interno di una cassaforte, come riferito per altro anche dalla moglie.

 

Omessa custodia di pistola: il ricorso è fondato

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Ecco l’inizio del ragionamento della Suprema Corte.

La sentenza impugnata ha basato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato sulle sole circostanze del rinvenimento di pistola e munizioni, regolarmente denunciati, detenuti all'interno di un ripiano basso della cucina della sua abitazione, non chiuso a chiave e privo di idoneo sistema di sicurezza.

Da questo ha ricavato l'assoluta mancanza di diligenza nella loro custodia, perché conservate per circa cinque ore, dal momento del rientro dal lavoro alle ore 07.30 sino alle ore 12.50 in cui era stato effettuato il controllo, con modalità che non impedivano a terzi l'accesso e l'apprensione.

 

Omessa custodia di pistola: i dati chiave della causa

Prosegue la Corte.

Nella ricostruzione delle condotte il Tribunale non ha giustificato il giudizio sulle modalità di custodia dei dispositivi dell'imputato.

In verità, l'affermata mancanza di diligenza nella custodia non ha tenuto conto delle circostanze di fatto documentate, relative alla:

  • presenza all'interno di un mobile della cucina, quindi non a vista e nemmeno direttamente apprensibili,
  • ai sistemi di chiusura di cui era dotata l'abitazione,
  • alla presenza dell'imputato ed
  • all'assenza nel corso della mattinata degli altri occupanti l'alloggio, ossia della moglie e dei di lui figli, circostanza testimoniata dalla stessa moglie e riscontrata anche dai verbalizzanti.

In pratica, non esisteva la possibilità di un immediato accesso e del prelievo di pistola e munizioni da parte di chiunque, compresi soggetti minori.

 

Omessa custodia di pistola: il mobile non chiuso a chiave

Non importa dunque che il mobile non fosse stato chiuso a chiave o che non fosse dotato di altro meccanismo di sicurezza, perché il prelievo avrebbe richiesto l'ingresso nell'abitazione e nella cucina durante la presenza del proprietario, che poteva scongiurare anche la possibilità di asportazione da parte di un malintenzionato, magari penetrato occultamente.

 

Omessa custodia di pistola: il principio normativo

La Corte va avanti e rende esplicito il principio di diritto sul quale orientarsi.

E' noto, dice, che la Legge 110/75 art. 20 non individua specifiche modalità di conservazione, obbligatorie a carico del legittimo detentore, che non sia collezionista o rivenditore di armi e, quindi, destinatario degli specifici obblighi imposti dalla diversa disposizione dell'articolo 20-bis della stessa legge.

Diversamente, demanda al giudice di volta in volta di verificare se nelle concrete circostanze di fatto l'obbligo di custodia delle armi sia stato diligentemente adempiuto.

Per cui, in assenza dell'indicazione di specifiche condotte da tenere, tale obbligo dovrà ritenersi assolto quando siano adottate le cautele che in quelle situazioni di fatto siano esigibili da persone di normale prudenza.

 

Omessa custodia di pistola: come si applica la norma

A questo punto il discorso della Cassazione si fa interessante e pratico allo stesso tempo, in quanto annota un esempio.

E’ stata ritenuta corretta la condotta del detentore nel caso in cui le armi sono state riposte in luogo chiuso all'interno dell'abitazione o di sue pertinenze, cui non è consentito l'accesso indiscriminato a chiunque, ne' in modo immediato a chi frequentava la casa.

In buona sostanza: non sussistono per il privato cittadino obblighi di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto.    

Quindi, le normali chiusure dell'abitazione per impedire l'accesso dall'esterno, in assenza di minori o incapaci, e l'usuale collocamento dell'arma nella cassaforte presente nella casa danno conto dell'assolvimento degli oneri imposti dalla normativa sopra richiamata.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 5550 volte Ultima modifica il Venerdì, 26 Ottobre 2018 16:40
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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