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Giovedì, 15 Novembre 2018 11:09

Armi: divieto detenzione e penale pendente

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Divieto detenzione armi e penale pendente

Oggi parliamo della relazione che esiste tra un divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura e la pendenza di un procedimento penale a carico della persona interessata.

Ti sei mai chiesto come mai la Prefettura spesso si sente libera di mantenere il divieto emesso a suo tempo, anche dopo che viene chiesta la revoca, quando invece non c’è traccia concreta di fatti che modifichino in peggio l’affidabilità della persona?

Magari ti è capitata una cosa simile, o hai già pensato ad una situazione di questo tipo, oppure ti sei posto già questa domanda ma non sei ancora riuscito a trovare la risposta.

Bene, se è così, allora prenditi 5 minuti per questo post: cercheremo di toccare insieme i punti salienti della questione e capire perché possono essere così importanti, magari anche per altre persone che si trovano nella stessa situazione o si troveranno in futuro in questa strana situazione.

Iniziamo subito dicendo che il problema è stato analizzato a fondo dal Tar Brescia con la sentenza n. 339 del 26 marzo 2018, che ha accolto il ricorso dell’interessato e condannato alle spese la Prefettura.

Addentriamoci allora nella trama del deciso per cogliere quanto di più utile ne scaturisce.

 

Indice:

  1. Divieto detenzione armi e penale pendente: l’antefatto
  2. Divieto detenzione armi e penale pendente: il pensiero dei giudici
  3. Divieto detenzione armi e penale pendente: art. 11 Tulps
  4. Divieto detenzione armi e penale pendente: art. 43 Tulps
  5. Divieto detenzione armi e penale pendente: Corte Costituzionale e art. 699 c.p.
  6. Divieto detenzione armi e penale pendente: artt. 40 e 42 Tulps
  7. Divieto detenzione armi e penale pendente: il Consiglio di Stato
  8. Divieto detenzione armi e penale pendente: i principi base
  9. Divieto detenzione armi e penale pendente: perché il ricorso viene accolto

 

Divieto detenzione e penale: l’antefatto

Partiamo da una situazione concreta da prendere come spunto per poi allargare il discorso su un piano più generale e, quindi, di più vasto interesse.

Nel caso trattato a Brescia, in pratica accade che viene decretato il diniego di revoca del provvedimento di divieto detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti in capo al ricorrente.

Sembra che il motivo del persistente diniego sia da attribuirsi ad un antefatto penale che, però, non ha portato (al momento in cui la Prefettura esamina il dossier) ad alcuna imputazione del presunto responsabile (che è poi il ricorrente in quel procedimento amministrativo).

La Prefettura approfitta dell’avvio del penale per dire, in modo veramente sintetico e riassuntivo, che non ci sono motivi per revocare il divieto.

Punto: non aggiunge altro alla scarna motivazione.

Per altro, va pure detto che la situazione di fatto è assai particolare: agli indagati viene in pratica contestato di aver adoperato artifici nella promozione dell'efficacia di terapie innovative fondate sul trattamento di cellule staminali, sviluppate al di fuori della sperimentazione clinica e, inoltre, di aver indotto in errore i pazienti in ordine alle potenzialità di tali trattamenti.

Dopo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, la persona interessata passa a presentare l’istanza di revoca del provvedimento di divieto, indicando alla prefettura la disponibilità a sottoporsi a ogni indagine medica o controllo psicofisico necessario al fine di dimostrare di essere una persona totalmente affidabile.

 

Divieto detenzione e penale: il pensiero dei giudici

Il Collegio di Giudici valuta con favore la domanda dell’interessato ed accoglie il suo ricorso.

Vediamo da dove inizia il ragionamento che poi, alla fine, porta alla condanna della parte pubblica.

La normativa che si applica è rappresentata dagli artt. 11, 40, 42, 43 Tulps, 699 c.p.

 

Divieto detenzione e penale: art. 11 Tulps

Dunque, dicevamo, la prima norma applicabile è l’ art. 11 del Tulps  che così dispone:

"Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

 

Divieto detenzione e penale: art. 43 Tulps

"Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".

Il Testo Unico, nel disciplinare il rilascio della "licenza di porto d'armi", mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Divieto detenzione e penale: Corte Costituzionale e art. 699 cp

Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.

Inoltre, oltre alle disposizioni del testo unico che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico.

 

Divieto detenzione e penale: artt. 40 e 42 Tulps

Prosegue il Tar: per l'art. 40, "il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare" (il che significa che il Prefetto può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento).

Per l'art. 42, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65" (il che significa che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il "dimostrato bisogno" di un porto d'armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell'ordine pubblico).

 

Divieto detenzione e penale: il Consiglio di Stato

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2015 n. 2162 e 14 ottobre 2014 n. 5398) ha, poi, affermato che "la valutazione al riguardo dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666)".

Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l’autorizzazione di polizia può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali.

 

Divieto detenzione e penale: i principi base

Può quindi, sinteticamente, affermare che:

l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi richiedono che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270);

la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;

il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398);

il nostro ordinamento è ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.

Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell'arma per attività di diporto o sportiva.

 

Divieto detenzione e penale: perché il ricorso viene accolto

Il ricorso viene accolto perché la Prefettura non ha svolto un’accurata indagine sulla personalità dell’interessato, inoltre ha mancato di inserire nel diniego una solida motivazione.

Non si può escludere, dice il Tar, che la valutazione dell'Autorità in termini di "non affidabilità" ad un corretto uso delle armi debba essere assistita da congrua motivazione.

Motivazione che deve necessariamente essere "attualizzata" con riferimento al momento in cui il potere amministrativo viene esercitato.

Quindi: anche vecchi pregiudizi penali e/o di polizia, ovvero condotte altrimenti suscettibili di inalveare un giudizio di non "affidabilità", ben possono essere considerate dall'Autorità: purché, peraltro, la valutazione - alla luce di documentati, o documentabili, profili di attualizzazione del giudizio di disvalore - venga motivatamente correlata alla ritenuta attuale inidoneità del soggetto al mantenimento ovvero al conseguimento del titolo di polizia.

Nel caso trattato e qui commentato, manca assolutamente la valutazione, da parte della resistente Amministrazione.

L’Autorità avrebbe invece dovuto procedere ad una complessiva valutazione della posizione del ricorrente ai fini del rilascio del titolo di polizia: verificando, specificamente, se gli elementi che gettavano ombre sulla personalità erano o no attendibili.

In altri termini: se non è preclusa l'adottabilità di determinazioni anche a distanza di tempo dalla commissione di fatti rilevanti nel

quadro del giudizio rimesso all'Autorità quanto al possesso, tale giudizio deve, necessariamente, essere condotto alla luce di una complessiva disamina della personalità dell'interessato.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 9589 volte Ultima modifica il Giovedì, 15 Novembre 2018 11:22
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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