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Sabato, 01 Dicembre 2018 17:19

Diniego autorizzazione porto di pistola

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Diniego autorizzazione porto di pistola

Il parere della Questura, dove si spiega che la persona interessata al porto di pistola per difesa personale ha una reale esigenza di girare armato (appunto “per difesa”), va tenuto in considerazione dalla Prefettura chiamata a valutare il rinnovo.

In pratica, il Ministero dell’Interno non può dire che il parere della Questura è solo un rapporto (interno) non vincolante: deve invece tenerlo in considerazione, dal momento che fornisce informazioni dettagliate sul soggetto richiedente.

 

Le sentenze da non dimenticare su questi casi

Spesso chi si trova nella situazione di dover valutare un ricorso, nel caso abbia ricevuto un diniego dal Prefetto sul rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, non sa a quali sentenze agganciarsi per corredare la propria istanza.

Ebbene, qui voglio segnalarvi due sentenze tra loro collegate, in quanto sono lo sviluppo nei due gradi della stessa vicenda di partenza.

La prima pronuncia è del Tar Puglia, n. 763/2016.

La seconda è del Consiglio di Stato, n. 2410 del 23 maggio 2017.

 

La funzione della nota questorile

 

In questo caso, la nota della Questura, ancorché (come si sostiene nell'appello) non vincolante, proviene dall'organo di p.s. che si presume abbia una conoscenza diretta del soggetto interessato e, comunque, ha un contenuto univoco, per cui una decisione difforme richiederebbe una motivazione specifica.

Soprattutto, l’interessato ha rappresentato ragioni specifiche e ha dettagliato la sua attività, in quanto ha indicato i fatti pregressi: un tentativo di rapina del settembre 2015 e l'aggressione subita dalla moglie da parte del vicino del maggio 2014.

Elementi che, quale che sia la valutazione del loro significato, hanno attinenza non soltanto ad interessi patrimoniali ma anche all'incolumità personale del richiedente e dei suoi familiari.

 

In conclusione

Proprio la considerazione del pericolo attuale e concreto suggerisce al Consiglio di Stato di imporre alla Prefettura una valutazione diversa: c’è in definitiva la necessità di un approfondimento maggiore di quello evidenziato dal diniego.

 

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Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 4419 volte Ultima modifica il Sabato, 01 Dicembre 2018 17:25
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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