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Sabato, 08 Dicembre 2018 15:14

Divieto detenzione armi e istanza di revoca

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Divieto detenzione armi e istanza di revoca

Poniamo il caso che il Prefetto rigetti un'istanza per ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni; poi ipotizziamo che per valutare questa istanza l’amministrazione abbia svolto una nuova istruttoria rispetto al precedente diniego.

Ebbene, quando si verifica una situazione di questo tipo, ossia la Prefettura non si limita a dire no sulla base del preesistente diniego (il D.D.A.) ma svolge un’istruttoria supplementare, il provvedimento che viene notificato alla persona interessata può essere contestato con un ricorso.

La conferma dell’importante principio proviene dal Tar Venezia, che si è pronunciato con la sentenza n. 1112 del 4 dicembre 2018.

In pratica, la fattispecie racchiude alcune regole da tenere a mente.

 

 

Indice

Quando il divieto detenzione armi è ricorribile?

Quando il rigetto dell’istanza di revoca è ricorribile?

Quando il rigetto dell’istanza di revoca non è ricorribile?

Come si autovincola l’amministrazione?

Come si valutano gli elementi sopravvenuti?

 

 

Quando il divieto detenzione armi è ricorribile?

Il primo divieto di detenzione armi è di per sé impugnabile con il ricorso, in quanto si tratta di un provvedimento amministrativo definitivo;

 

 

Quando il rigetto dell’istanza di revoca è ricorribile?

Il rigetto dell’istanza per ottenere la revoca del divieto di detenzione armi può essere impugnato, a sua volta, con un altro ricorso tutte le volte in cui proviene da un ulteriore accertamento dei fatti da parte della Prefettura;

 

 

Quando il rigetto dell’istanza di revoca non è ricorribile?

Il rigetto non può, invece, essere criticato con il ricorso al Tar quando esso non fa altro che confermare il contenuto del divieto di detenzione armi, senza svolgere alcuna attività istruttoria supplementare.

 

 

Come si autovincola l’amministrazione?

In questo paragrafo cerchiamo di sintetizzare il caso pratico che può tornare utile come spunto per situazioni simili a quella esaminata.

Il Ministero dell’Interno, una volta ricevuta l'istanza di revoca del divieto di detenzione irrogato al privato, avvia una nuova istruttoria interpellando, per esempio, il Comando Provinciale Carabinieri.

Dopo l’esito dell’istruttoria, rinnova la valutazione della situazione.

Accade dunque che la P.A. si autovincoli con l'avvio del nuovo procedimento: è tenuta a darvi corso in modo legittimo e, quindi, ad effettuare un'istruttoria approfondita, nonché a dare una ponderazione scrupolosa degli interessi.

Il Prefetto, in altri termini, deve tenere conto di quanto detto e documentato dal privato nell'istanza di revoca, non può appiattirsi per intero sul parere del Comando Provinciale dei Carabinieri.

 

 

Come si valutano gli elementi sopravvenuti?

La P.A., una volta avviato il nuovo procedimento è tenuta a valutare se gli elementi sopravvenuti siano idonei a ripristinare il giudizio di affidabilità nell'uso delle armi di cui il richiedente, nel caso esaminato dal Tar Venezia, in precedenza aveva goduto per lungo tempo.

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 6141 volte Ultima modifica il Sabato, 08 Dicembre 2018 15:26
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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