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Lunedì, 11 Marzo 2019 18:41

Libretto di porto d'arma per difesa personale

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LIBRETTO DI PORTO D’ARMA PER DIFESA PERSONALE

 

 

Porto d’arma per difesa personale e crisi del rapporto matrimoniale.

Le differenze che esistono tra una querela che descrive specifiche minacce e una querela che parla, genericamente, di condotte vessatorie di un coniuge verso l’altro.

Come gestire la situazione in cui il Prefetto sospende la validità del libretto di porto d'arma per difesa personale e quella della relativa licenza annuale.

Cosa fare quando la Prefettura comunica il rigetto dell'istanza di riesame del provvedimento prefettizio.

 

 

Indice

Un caso come esempio.

Il perché della sospensione.

Il ragionamento del Giudici.

L’interpretazione delle querele.

In pratica.

Cosa fa lo studio legale per assistere chi deve proporre il ricorso.

 

 

Un caso come esempio.

Andiamo subito al pratico.

La persona interessata è titolare di libretto di porto d'arma per la difesa personale, rilasciato dalla Prefettura fin dal 1976.

La necessità dell’autorizzazione di polizia si collega a situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità legate alla propria attività professionale che, tra l’altro, in diverse occasioni si sono anche manifestate con minacce dirette.

 

 

Il perché della sospensione.

La sospensione nasce da una crisi familiare.  

In buona sostanza: inizia una crisi del rapporto matrimoniale del ricorrente, anche per problemi di salute della coniuge che, per conseguenza, è sottoposta a cure mediche.

In un contesto familiare così problematico la moglie del ricorrente presenta una querela, dove attribuisce al marito una serie di condotte definite persecutorie, senza però riferirsi ad episodi violenti o nei quali si fosse fatto ricorso a minacce.

Dopo, la donna si reca dai Carabinieri per aggiungere di sentirsi terrorizzata dal fatto che il marito è in possesso di diverse armi custodite in un armadio blindato all'interno della propria camera da letto, chiusa con un lucchetto al fine di impedirvi l'accesso dei familiari.

Il ricorrente, a sua volta, presenta due esposti, querelando la moglie e chiedendo in via cautelare il suo allontanamento dalla casa coniugale.

 

 

Il ragionamento dei Giudici.

Ebbene, di fronte ad una situazione come quella descritta i Giudici, dovendo esaminare il ricorso di chi sceglie di reagire alla sospensione, ben possono arrivare a dar ragione alla persona interessata.

Cerchiamo di cogliere, allora, i punti chiave che illustrano il corretto ragionamento da fare.

Lo spunto ci viene dato dalla sentenza n. 204/2019 pubblicata dal Tar per l’Emilia Romagna l’01.03.2019, favorevole al ricorrente.

In pratica, il passaggio chiave è questo.

Le situazioni di conflittualità familiare che sfociano in esposti o querele spesso reciproche, non possono diventare automaticamente situazioni che giustificano un giudizio di inaffidabilità del coniuge in lite, titolare di un’autorizzazione di polizia in materia di armi.

In altri termini, la revoca delle autorizzazioni concesse deve derivare da una conoscenza approfondita della situazione e dalla valutazione di comportamenti magari inesistenti in precedenza, ma che sono scaturiti dallo stress derivante dalla conflittualità familiare, che a loro volta fanno insorgere il pericolo che si possa fare un uso distorto delle armi in possesso.

 

 

L’interpretazione delle querele.

Ad esempio, dalla lettura della querela potrebbe emergere una conflittualità che ha raggiunto livelli intensi, ma che non si è mai manifestata in episodi ove si sia ricorsi a minacce o violenze.

Inoltre, cosa da non poco conto, le affermazioni della moglie del ricorrente vanno valutate anche alla luce del suo stato di salute (che, nel caso utilizzato come esempio, la vede in cura presso un centro specializzato).

Per restare sul caso preso come spunto per l’odierno commento: pur in una situazione di ormai insanabile dissidio, l’unico riferimento alle armi da parte della moglie si è trovato nelle integrazioni delle sue denunce, dove fa presente che il marito ha delle armi gelosamente custodite in un armadio blindato ed in una stanza inaccessibile a terzi.

In sostanza: la crisi familiare non ha dato spunti per rivedere quel giudizio di affidabilità che, da oltre quaranta anni, ha consentito al ricorrente di ottenere l’autorizzazione di polizia sospesa.

 

 

In pratica.

Di fronte a situazioni di questo tipo bisogna, in generale, sicuramente adottare delle cautele e valutare con molta accuratezza la situazione cosicchè, quando dovesse emergere un profilo di pericolo anche eventuale, purchè non puramente ipotetico, è opportuno assumere provvedimenti come quello contestato in questa sede.

Ma quando dall’istruttoria non emerge alcun elemento che faccia ritenere scemata l’affidabilità del ricorrente, mancano i presupposti per un provvedimento di sospensione.

Ecco perché l’eventuale ricorso di questa persona va accolto.  

 

 

Cosa fa lo studio legale per assistere chi deve proporre il ricorso.

L’Avv. Francesco Pandolfi tratta abitualmente la materia del diritto amministrativo delle armi, sia in sede contenziosa che precontenziosa.

Numerosi sono i provvedimenti favorevoli ottenuti dallo Studio Legale nell’interesse dei propri Assistiti.

Per avere una valutazione di fattibilità del caso, basta chiedere un parere e un preventivo tramite la mail di studio.

 

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 3300 volte Ultima modifica il Mercoledì, 13 Marzo 2019 12:56
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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