A Salerno, grande successo dello studio per un Assistito che, dopo la presentazione di un’istanza di riesame in autotutela ed all’esito di approfonditi accertamenti della Questura, ha riottenuto la licenza in questione.
L’istanza è stata presentata a gennaio 2019, mentre la comunicazione di accoglimento è giunta ieri 31 luglio 2019.
Inutile descrivere la gioia che si prova in queste occasioni.
La vicenda da risolvere era abbastanza complicata ed è stata esposta in singoli motivi all’interno dell’istanza di riesame, anch’essa articolata.
In breve, la vicenda.
Anni addietro la Prefettura aveva emesso il divieto di detenere armi legalmente possedute.
Dopo una condanna penale, l’interessato aveva depositato autonomamente una prima istanza tendente alla revoca del provvedimento, motivata dal più che corretto comportamento processuale e sostanziale tenuto.
Nella trama di quell’istanza aveva evidenziato di non aver più commesso alcun reato da quel lontano tempo.
Successivamente, il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato.
La Questura, dal canto suo, aveva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo relativo all’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Nelle more, la Prefettura aveva disposto la caducazione del divieto detenzione armi, viste le informazioni assunte dai CC sull’interessato e previa valorizzazione del tempo trascorso dal procedimento penale.
La Questura aveva poi comunicato l’intenzione di rigettare l’istanza per la concessione della licenza di porto di fucile per uso caccia, ponendo come motivo il fatto che ai sensi dell’art. 43 t.u.l.p.s. la condanna penale in parola risultava ostativa per la titolarità della licenza richiesta.
Sopraggiungeva, infine, il decreto di rifiuto del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
A questo punto, da altro studio veniva presentato un primo ricorso gerarchico avverso il rifiuto del rinnovo emesso dalla Questura, spiegando che la condotta morale e civile dell’interessato risultava ineccepibile, che lo stesso aveva avuto la cancellazione della fattispecie al CED ed era stato emesso dalla Prefettura lo specifico provvedimento di caducazione del divieto di detenere armi.
Inoltre si precisava che la persona interessata era stata condannata per il reato di xxxxxx, motivo per il quale tale ipotesi non rientrava nell’art. 43 1° co. t.u.l.p.s. rientrandovi solo le ipotesi delittuose consumate, spiegando così che la specie era riconducibile all’art. 11 2° co. t.u.l.p.s. e che, comunque, lo stesso Consiglio di Stato aveva ribadito come non fosse previsto l’automatismo dell’effetto ostativo della condanna nell’ipotesi anzidetta, rientrando nel potere discrezionale dell’Autorità il negare o rilasciare la licenza tenendo conto del profilo di affidabilità della persona interessata.
Spirato il termine per l’eventuale ricorso sul silenzio rifiuto, l’odierno istante si era rivolto al mio studio ed aveva proposto al Questore l’istanza per il riesame in autotutela che, come anticipato, incontrava il favore dell’Autorità amministrativa.
Questi i favorevoli indici rivelatori a sostegno dell’istanza:
- caducazione del d.d.a.
- positiva valutazione dei CC
- comportamento penale remoto nel tempo
- delitto non espressamente richiamato dal tulps
- ammissione degli addebiti e risarcimento del danno
- inesistenza di altri reati
- inesistenza di patologie o dipendenze
- persona perfettamente inserita nel tessuto socio-produttivo.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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