La Questura rigetta una domanda di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Un “no” dovuto ad alcuni precedenti della persona: si tratterebbe, in particolare, di episodi e fatti commessi quando l’interessato era solo un ragazzo, in ogni caso non legati all’uso dell’arma.
Da tanto scaturirebbe, per l’amministrazione, l’inaffidabilità del richiedente.
Ora, al verificarsi di una situazione di questo tipo, sul rigetto si può presentare il ricorso in quanto le vicende del passato, ritenute pregiudizievoli, in realtà non bastano per sostenere le ragioni del diniego, trattandosi di fatti per altro non legati all’uso delle armi in modo specifico.
Come in altri casi analoghi, la conferma di questo principio proviene dal Tar Milano, il cui Collegio si è pronunciato con la sentenza n. 1028 del 20.03.2019 e pubblicata l’08.05.2019.
La questione pratica racchiude alcune regole, sempre utili da tenere a mente.
Indice
Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?
Quando le violazioni del passato non hanno significato per la licenza?
Cosa deve fare la Questura prima di rigettare la domanda di rilascio?
Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?
Come chiedere assistenza allo studio legale?
Quando il provvedimento amministrativo è ricorribile?
Il decreto di rigetto è ricorribile quando gli elementi addotti a giustificazione del diniego impugnato non sono significativi per il rilascio della licenza di porto d'armi.
Quando le violazioni del passato non hanno significato per la licenza?
Quando tali elementi hanno poco o scarso significato, poiché le passate infrazioni appaiono del tutto estranee alla materia delle armi e, perciò, nulla possono dire in ordine alla possibilità che l'interessato abusi del titolo di polizia rispetto al requisito della buona condotta.
Stessa cosa dicasi per eventuali altri procedimenti penali avviati a seguito di denuncia: qui bisogna verificare se si tratta di semplici denunce mai approdate ad un esito chiaro dal punto di vista dell’accertamento dei fatti, oppure se si tratta di procedimenti che hanno avuto un esito condannatorio.
Nel primo caso, non c’è motivo di attribuire un significato negativo a quelle denunce in quanto si tratta, appunto, di semplici denunce e non di accertamenti definitivi di un fatto ritenuto reato.
Cosa deve fare la Questura prima di rigettare la domanda di rilascio?
Deve effettuare un accertamento reale dell'incidenza dei fatti elencati sui giudizi di inaffidabilità nell'uso delle armi;
deve interpretare correttamente l’eventuale risposta data dai Carabinieri alla richiesta di informazioni;
deve effettuare ulteriori accertamenti istruttori se ha ancora dubbi sull’affidabilità della persona interessata.
Cosa può fare il Tar sul rigetto della domanda di rilascio?
Il Tar, quando si trova di fronte ad un quadro come quello descritto, annulla il decreto del Questore ed impone all’amministrazione un riesame della pratica di rinnovo della licenza.
Inoltre, condanna l’amministrazione alle spese di lite.
Utile ed interessante, a questo proposito, riportare qui un passo della sentenza in commento:
“non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini che ci occupano, con la conseguenza che qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo, essendo a fortiori, in tali casi, necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato (TAR Campania, V, 06/07/2016, n. 3423)”.
Come chiedere assistenza allo studio legale?
E’ semplice: basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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