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Sabato, 12 Agosto 2017 08:19

Custodia armi: quali regole seguire per rispettare la Legge?

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Bisogna distinguere tra detentori professionali e non professionali cioè, per esempio, tra chi esercita professionalmente attività in materia di armi, ovvero è autorizzato alla raccolta o collezione, e chi è solo un cacciatore con porto d’armi ad uso venatorio.  

 

Che cos’è l’obbligo di diligenza per chi non esercita professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi

Obbligo di diligenza, dicono i Magistrati, che va valutato caso per caso.

Per scoprire il contenuto di questo specifico obbligo prendiamo spunto da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che tra l’altro si è soffermata più volte ad esaminare la fattispecie (Cass. Penale sez. I, sentenza n. 16609 11.02.2013).

Ebbene: l'obbligo di diligenza nella custodia delle anni previsto dall'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 10, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" (ciò che accade più spesso, il caso più probabile).

 

Esempio

Per esempio: non viola l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi la detenzione di un fucile da caccia all'interno di un garage di esclusiva proprietà.

Bisogna infatti tenere presente che non esiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né importa l'eventuale inidoneità di queste modalità di custodia per impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti: tale inidoneità può rilevare, a certe condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20 bis stessa legge, cioè: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi (Cassazione penale, sez. I, 08/01/2013, n. 5697).

 

 

In sintesi

In sintesi, la Legge chiede la sola adozione di cautele che una persona di normale prudenza è in grado di mettere in atto.

 

 

La custodia regolare secondo il Tribunale penale di Firenze (sentenza n. 62 del 7 aprile 2017)

Nel corso di questo processo l’imputato viene accusato di vari reati e poi mandato assolto. I dubbi sulla colpevolezza vengono però fugati dall’accorto Giudice.

Risulta che l’interessato detiene le proprie armi all’interno di una fuciliera a muro, aperta sul davanti; all’interno ogni fucile è assicurato all’altro con una catena chiusa con lucchetto.

Si tratta, dice il Tribunale, di una modalità di conservazione che rispetta il criterio di diligenza stabilito dalla norma penale: è chiaro infatti che chiunque si volesse impossessare di uno dei fucili dovrebbe prima aprire il lucchetto sottraendo la chiave, oppure scassinando.

Un caso dove non si può immaginare la mancanza di diligenza, ne si può pretendere di obbligare la persona interessata (il detentore non professionale) a specifici accorgimenti come, ad esempio, la creazione di un armadio blindato ancorato al muro.

 

L’art. 20 Legge 18 aprile 1975, n. 110

Ecco la norma di riferimento.

“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Articolo 20: custodia delle armi e degli esplosivi.

 

Furto, smarrimento, rinvenimento

Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento. La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000 (valore poi elevato).

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.”

___________________________________________________________

La sentenza del Tribunale penale per esteso

Tribunale Firenze, Sezione 2 penale Sentenza 7 aprile 2017 n. 62; data udienza 10 gennaio 2017.

Detenzione di armi e munizioni - Omessa custodia - Casistica - Prescrizioni imposte

dalla normativa - Violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Ircani M. ha pronunciato la seguente

SENTENZA nei confronti di:

M.AL. nato (...) - LIBERO PRESENTE

M.AN. nato (...) - LIBERO PRESENTE

IMPUTATI

M.An. nato a B. il 2xxxxxx residente in Via (...) B. con domicilio dichiarato in Via (...) Bxxxxxxxx - LIBERO

IMPUTATI

Mu.Al.

  1. A) Per il reato p.p. dall'art. 697 c.p. perché deteneva un rilevante quantitativo di munizioni pari a 1994 tra cartucce e proiettili senza averne fatto regolare denuncia alle autorità competenti.
  2. B) Per il reato p.p. dall'art. 20 legge 110/75 perché non usava diligenza nella custodia delle armi secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. In particolare le armi regolarmente denunciate (n. 9 tra fucili, carabine e sovrapposti) unitamente al munizionamento erano custodite in un vano aperto dell'abitazione, accessibile a tutti i familiari, ivi compresi i figli A. e Si., su di una rastrelliera priva di protezione.
  3. C) Per il reato p.p. dall'art. 58 R.D. 635 del 6 maggio 1940 in relazione all'art. 221 del TULPS perché ometteva di denunciare all'autorità di P.S. competente, il trasferimento del luogo di detenzione di un fucile marca Franchi matric. Cassa n. (...) con canna matricola n. (...) cal. 12 - rinvenuta in luogo diverso dalla residenza di B.a (...) in cui le armi potevano essere legittimamente detenute;

Mu.An.

Per il reato p.p. dall'art. 699 c.p. perché senza essere in possesso della licenza dell'Autorità preposta, portava il fucile di cui al capo C. fuori dall'abitazione consegnandolo al M.O.

MOTIVAZIONE

Con decreto datato xxxxxx4 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze citava M.AL. E M.AN. dinanzi al giudice in composizione monocratica per ivi sentirli giudicare in ordine ai reati trascritti in epigrafe.

Alla prima udienza il giudice dichiarava l'apertura del dibattimento, ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti e rinviava a successiva udienza essendo la stessa destinata al mero "smistamento" dei procedimenti.

All'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte a verbale.

Riferiva il teste Gi., Appuntato scelto dei Carabinieri all'epoca di fatti in servizio presso la Stazione c.c. di G., che in data 0xxxxx1 si recavano presso l'abitazione del Sig. M.Al. per effettuare un controllo, su delega del Commissariato di P.S., del luogo di detenzione delle armi. Era presente al controllo lo stesso Mu., titolare di regolare porto d'armi a uso venatorio in corso di rinnovo, che faceva entrare gli agenti. Emergeva che nella sala dell'abitazione il Mu. deteneva dei fucili da caccia in una rastrelliera a muro aperta e munita di catenella. Al momento del controllo la catenella era disciolta e il lucchetto aperto. Un fucile risultava, poi, poggiato a terra a parte. Le munizioni erano detenute all'interno di un comune di cassetto dalla stanza. In un locale adiacente all'abitazione, privo di numerazione civica alla porta, era inoltre detenuto un cospicuo quantitativo di munizioni, superiore a mille unità, mai denunciate. All'interno di detto locale veniva rinvenuto anche un fucile marca Franchi, calibro 12 che risultava poggiato semplicemente su di uno scaffale. Il teste non ricordava se l'oggetto fosse integro, oppure smontato ovvero mancante di parti. La porta del locale era comunque chiusa a chiave e il Mu. doveva appositamente aprirla per permettere il controllo. Il teste non sapeva riferire sulla circostanza da quanto tempo il Mu. detenesse il quantitativo di oltre mille munizioni.

Circa un fucile monocanna calibro 28 emergeva che lo stesso non si trovava nella disponibilità del Mu. pur se a lui regolarmente intestato. Emergeva successivamente che lo stesso era nella disponibilità di tale Ma.Or., presso la cui abitazione veniva rinvenuto c. debitamente sequestrato.

L'imputato M.Al. rilasciava dichiarazioni spontanee, mentre M.An. si sottoponeva all'esame.

Entrambi riferivano, in particolare l'Al., che il giorno precedente il controllo dei Carabinieri, lo stesso si era recato presso l'abitazione della suocera per sgomberare il garage dopo la morte del suocero avvenuta qualche anno prima. Nell'occasione rinveniva moltissime vecchie munizioni che portava presso la propria abitazione e riponeva nel locale adiacente a casa.

Il giorno del controllo i Mu. erano impegnati nella imbiancatura dell'abitazione. Ragione questa per la quale i fucili erano stati sganciati dalla rastrelliera in modo da riporli altrove al fine di tinteggiare le pareti della sala. Un fucile in particolare, il calibro 28, era stato riposto nell'armadio della camera da letto. All'arrivo dei Carabinieri, appreso dagli stessi che i fucili avrebbero dovuti essere conservati in un armadietto blindato ancorato al muro o a terra, il Mu.Al. rimaneva colpito e spaventato. Dovendo quindi seguire i c.c. in caserma per le operazioni del caso che comprendevano il sequestro di tutte le sue armi, il Mu., entrato in panico, durante il tragitto in caserma chiamava il figlio pregandolo di chiamare l'amico Ma.Or. per consegnarli il calibro 28 riposto nell5armadio. Cosa che il Mu.An. faceva, consegnandolo al Ma. sulla porta di casa al suo arrivo. Lo stesso Mu.Al. accompagnava infine i c.c. presso un proprio annesso agricolo ove conservava una Carabina ad aria compressa, peraltro non qualificata come arma.

Si procedeva infine all'apertura del corpo di reato in aula. Emergeva che delle munizioni sequestrate al Mu. un notevole quantitativo era, effettivamente, confezionato in cartone. Quanto al fucile marca Franchi lo stesso risultava privo del caricatore e come tale inutilizzabile allo scopo.

Appare conforme a giustizia emettersi sentenza di assoluzione di entrambi gli imputati, con riferimento a tutti i reati loro rispettivamente contestati.

Con riguardo al capo A) dell'imputazione I'art. 697 c.p. punisce "Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'art. 38 del testo unico di cui al R.D. 733 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni, o munizioni senza farne denuncia all'Autorità quando la denuncia è richiesta ...".

La norma, letta unitamente all'art. 26 L. 110/1975, punisce quindi la condotta di colui che detiene munizioni per armi comuni di sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, senza averne fatto denuncia all'Autorità.

Detta denuncia, ai sensi dell'art. 38 TULPS deve essere effettuata entro le 72 ore dall'acquisizione della materiale disponibilità. La norma, così come modificata con D.Lgs. 204/2010, entrava in vigore in data 01.07.2011.

Nel caso di specie, quindi, il Mu.Al. avrebbe dovuto denunciare all'autorità di pubblica sicurezza, ovvero all'Arma dei Carabinieri, la sopravvenuta acquisizione di un quantitativo di munizioni per fucile da caccia superiore alle mille unità entro 72 ore.

L'istruttoria condotta, tuttavia, non ha fornito alcun contributo circa il momento in cui il Mu. sarebbe venuto in possesso di tali cartucce, se si eccettua le dichiarazioni dello stesso Mu. Dichiarazioni, peraltro, credibili poiché l'esibizione del corpo di reato in aula ha permesso di appurare che la gran parte delle cartucce sottoposte a sequestro sono rivestite in cartone e sono, dunque, estremamente risalenti nel tempo. Plausibile, quindi, che il Mu., come riferito, ne fosse venuto in possesso a seguito dello sgombero del garage della suocera, quale lascito del defunto marito cacciatore, seppure non vi siano elementi per poter asserire con certezza che detto sgombero fosse avvenuto, come dichiarato, proprio il giorno prima.

Del resto, in mancanza di elementi idonei a sostenere un diverso accadimento dei fatti, non può che emettersi sul punto sentenza di assoluzione.

Quanto al capo B) l'art. 20 L. 110/1975 punisce con l'arresto da uno a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a Euro 516,00 chiunque non custodisce le armi "con ogni diligenza".

Particolari modalità di custodia possono poi essere prescritte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per colui che esercita professionalmente attività in materia di armi, ovvero è autorizzato alla loro raccolta o collezione.

Nel caso di specie è emerso che il Mu. non esercitava alcuna attività professionale in materia di armi. Egli deteneva i propri fucili in quanto cacciatore con porto d'armi ad uso venatorio.

Come tale egli era tenuto a custodire le proprie armi con ogni diligenza.

Detta diligenza non può che essere valutata caso per caso al fine di stabilire se la stessa sia stata o meno rispettata.

Sul punto la Corte di Cassazione si è espressa numerose volte affermando che "L'obbligo di diligenza nella custodia delle anni previsto dall'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 10, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" (Cassazione penale, sez. I, 11/02/2013, n. 16609).

Ciò detto, ad esempio, "Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 l. 110/75 la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20 bis stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi)" (Cassazione penale, sez. I, 08/01/2013, n. 5697).

Ed ancora, recentissimamente "Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di cui all'art. 20 legge 110/75, secondo cui la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", nella condotta dell'imputato che deteneva una pistola, separata dal relativo caricatore, occultata sotto un materasso, con la conseguenza che occorreva intenzionalmente sollevare quest'ultimo per rinvenire l'arma. di per sé inefficiente: il caricatore era custodito all'interno di cassapanca collocata in altra stanza dell'edificio" (Cassazione penale, sez. I, 01/02/2017, n. 13570).

Nel caso in esame è emerso pacificamente che il Mu.Al. era solito detenere le proprie armi all'interno di una apposita fuciliera a muro, di fattura tradizionale, aperta sul davanti. All'interno della medesima ogni fucile era assicurato all'altro e alla struttura mediante una catena chiusa con un apposito lucchetto.

Detta modalità di conservazione appare rispettosa di quel criterio di diligenza dettato dalla norma penale. Evidente, difatti, che chiunque si fosse voluto impossessare di uno dei fucili avrebbe ¦ dovuto preventivamente aprire il lucchetto previa sottrazione della chiave ovvero previa scassinatura.

Non si può dunque parlare di mancanza di diligenza, essendo evidente che il Mu. aveva adottato adeguate cautele, volte ad evitare l'impossessamento delle proprie armi.

Priva di ogni pregio l'affermazione degli agenti che detti fucili avrebbero dovuto essere conservati all'interno di un armadietto blindato ancorato al muro. Nessuna nonna, difatti, prescrive un simile accorgimento per il detentore non professionale di armi.

La circostanza, poi, che al momento del controllo la fuciliera fosse aperta e uno dei fucili risultasse poggiato a terra, non cambia la sostanza delle cose. Evidente che il detentore di armi ha tutta la libertà di utilizzarle, prenderle in mano, esaminarle, controllarle e quant'altro, in quello che è il luogo di detenzione. Diversa cosa sarebbe stata se al momento del controllo il Mu.Al. detentore fosse stato assente e le armi fossero state lasciate qua e la anziché chiuse nell'apposita fuciliera. Poiché, invece, il Mu. era presente e come tale poteva esercitare il suo potere di custodia sulle stesse direttamente, Io stesso era anche nel proprio diritto di prenderle, spostarle temporaneamente fuori della fuciliera, riporle altrove. Se così non fosse dovremmo allora ritenere che anche la semplice attività di estrarre un fucile dalla rastrelliera per pulirlo e ungerlo, come un cacciatore è solito fare, sia un'attività illegale. Evidente che ciò non può essere.

M.Al. deve pertanto essere mandato assolto anche con riferimento a tale ulteriore imputazione.

Quanto al capo C) dell'imputazione "in caso di trasferimento ...da una località all'altra dello Stato ... il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38".

Deve previamente rilevarsi che la norma presuppone il trasferimento del luogo di detenzione delle armi da una località all'altra dello Stato e non certo da una stanza all'altra della propria abitazione. Nel caso di specie il fucile marca Franchi non veniva rinvenuto presso un altro comune, o quantomeno presso una diversa frazione o località del medesimo, ma semplicemente all'interno di un locale chiuso a chiave, ad uso cantina o stanza di sgombero, adiacente all'abitazione del Mu. quale pertinenza e dallo stesso condotto in locazione, al pari dell'abitazione medesima, mediante un unico contratto di locazione.

Insussistente, dunque, alcuna responsabilità penale sul punto.

Quanto, infine, al reato di cui all'art. 699 c.p. contestato al solo M.An., lo stesso deve considerarsi completamente insussistente.

La circostanza, pur ammessa dal M.An., di aver consegnato il fucile calibro 28 al Ma.Or. (presso il quale veniva debitamente sequestrato) non rappresenta alcuna prova del fatto che lo stesso M. abbia anche portato fuori dell'abitazione detto fucile.

Lo stesso ha, difatti, riferito di aver consegnato il fucile al M., su richiesta del padre, sulla porta di casa. La circostanza, in difetto di elementi che possano far ritenere il contrario, non può che essere creduta.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 co. c.p.p. assolve M.AL. e M.AN. dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle armi e delle munizioni in sequestro.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze il 10 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.

 

 

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Letto 12835 volte Ultima modifica il Venerdì, 05 Maggio 2023 11:15
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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2 commenti

  • Link al commento Francesco Pandolfi Sabato, 19 Agosto 2017 13:35 inviato da Francesco Pandolfi

    La ringrazio per l'apprezzamento: sono lieto del fatto che il post sia effettivamente fruibile ma soprattutto utile.
    Ci segua sempre, se le fa piacere!

  • Link al commento Ivan M. Domenica, 13 Agosto 2017 22:36 inviato da Ivan M.

    Splendida esposizione e trattamento dei fatti. Complimenti e grazie di averlo reso disponibile.