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Lunedì, 30 Settembre 2019 12:19

Custodia armi e furto

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Ti sarà capitato di sentire o leggere di furto di armi.

Forse può essere utile vedere, sia pur per sommi capi, quali possono essere le conseguenze di un fatto simile per il titolare della licenza e, ricavandole per deduzione, quali le condotte da adottare per una corretta prevenzione dell’evento.

Aiutiamoci allora con qualche piccolo spunto tratto dalle sentenze del Consiglio di Stato, l’Organo di giustizia che più volte si è pronunciato in questa materia.

Volendo riassumere in pochi punti la questione indicata dal titolo di questo post, potremmo affermare che chi è titolare di licenza, se vuole stare tranquillo dovrà fare in modo che l’arma non possa essere presa da terzi, dovrà mettere le cose in modo tale che dell’arma se ne abbia un uso esclusivo ed, inoltre, dovrà farlo bene in modo che sia difficile o impossibile che altri ne facciano uso. 

Si tratta di criteri noti a chi utilizza in modo lecito e corretto le armi.  Quindi per chi appartiene a questa categoria di persone i richiami del Consiglio di Stato potrebbero sembrare forse ovvietà.

Ma tante volte non è così, invece, per una restante e cospicua parte di altre persone.

Comunque, tornando un attimo alla sentenza presa come riferimento, stiamo parlando della n. 2309 del 31.05.2016, ma ve ne sono altre.

Vediamo dunque cosa dicono i magistrati sul tema e, alla fine del post, leggiamo un passo estratto dalla sentenza.

 

 

Modalità di custodia

In generale, dicono i Giudici, le modalità di custodia devono sempre e comunque impedire che le armi possano essere apprese da altri, anche da chi possa legittimamente frequentare l’abitazione del titolare della licenza.

 

 

Affidabilità

Quando si verificano queste circostanze, l’Amministrazione avvia i propri procedimenti e svolge valutazioni accurate sull’affidabilità della persona in questione.

Da qui, il convincimento che il Ministero trae può, in casi del genere, essere quello dell’incapacità di custodire adeguatamente le armi.

Ad esempio, il provvedimento del Prefetto potrebbe motivatamente rilevare questa incapacità: potrebbe cioè constatare che le modalità di custodia sono inadeguate e imprudenti.

Facciamo il caso del “furto ripetuto” (che poi è la situazione trattata nella sentenza).

Qui, un primo furto riguarda armi collocate in una cassapanca in sala da pranzo (es: una pistola), in un cassetto di un mobile chiuso con lucchetto (un’altra pistola) e in un armadio di legno (la doppietta).

Un secondo furto, sempre per tenerci sull’esempio tratto dalla sentenza 2309, ancora evidenzia modalità inadeguate di custodia, con pistole collocate in un comodino della camera da letto, chiuso con un occhiello facilmente asportabile.

Nella sentenza 2309 a proposito della circostanza descritta, applicando l’art. 39 T.U.L.P.S. la Prefettura dispone due volte il divieto di detenere armi: ritiene infatti la persona in questione capace di abusare della detenzione, dal momento che ha adottato accorgimenti nella custodia senza impedirne l’apprensione ad opera di terzi.

Come si vede facilmente, stiamo parlando di situazioni delicate.

Ecco perché non sembri ripetitivo se diciamo che il titolare di licenza, volendo stare tranquillo, dovrà fare in modo che l’arma non possa essere presa da terzi e mettere le cose in modo tale che dell’arma ne abbia un uso esclusivo. 

 

 

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Vuoi leggere un passo della sentenza qui presa come spunto?

Vedi qui un estratto:

Articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.

L’art. 11 dispone che «Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

L’art. 39 dispone che «Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne».

L’art. 43 dispone che «oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

Da tale quadro normativo, emerge che il legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e dell’art. 39 e 43, secondo comma).

In relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne», mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche – in alternativa - l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato: Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987).

7.2. Nella specie, la Prefettura di Genova ha disposto per due volte il divieto di detenere armi e munizioni, in applicazione dell’art. 39 e, dunque, esercitando un potere discrezionale, ritenendo che l’appellante vada ritenuto capace di abusare della detenzione di armi e munizioni, perché non ha custodito le armi in modo da impedirne l’apprensione da parte di terzi.

Osserva al riguardo la Sezione che, come ha puntualmente rilevato il TAR, risultano del tutto ragionevoli le valutazioni di inaffidabilità, basate sulla incapacità di custodire adeguatamente le armi.

Già il primo provvedimento del Prefetto (i cui effetti sono stati a suo tempo sospesi dal TAR) aveva motivatamente rilevato una tale incapacità: esso aveva constatato modalità di custodia palesemente inadeguate, negligenti ed imprudenti, poiché il primo furto aveva riguardato armi collocate in una cassapanca in sala da pranzo (una pistola), in un cassetto di un mobile chiuso con lucchetto (un’altra pistola) e in un armadio di legno (la doppietta).

Anche il secondo furto, subìto dall’appellante in data 22 gennaio 2009, evidenzia modalità di custodia palesemente inadeguate, negligenti ed imprudenti: le pistole erano state collocale in un comodino della camera da letto, chiuso con un ‘occhiello’, facilmente asportato.

Tali modalità di custodia hanno pienamente giustificato l’emanazione sia del primo che del secondo divieto.

Infatti, per la pacifica giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727), «il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso»: «il titolare della licenza deve evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri».

 

 

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Letto 2916 volte Ultima modifica il Lunedì, 30 Settembre 2019 12:27
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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