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Mercoledì, 23 Ottobre 2019 08:30

Codetenzione armi

Scritto da

 

Buonasera, mi trovo in questa situazione:

sono in possesso di regolare porto d'armi sportivo e sto valutando l'acquisto di una pistola classificata sportiva per esercitarmi al poligono.

Vorrei evitare di tenere la pistola in casa per svariati motivi (figli adolescenti, moglie contraria ecc. ecc.).

Avrei pensato alle seguenti 2 soluzioni per le quali pongo le seguenti 2 domande:

1) Acquistare l'arma e dichiararne la detenzione presso un indirizzo diverso dalla mia residenza (a casa di un carissimo amico di famiglia nello stesso comune, in possesso di porto di fucile e licenza di caccia dove verrebbe custodita all'interno della propria valigetta eventualmente con lucchetto e a sua volta inserita in un armadio blindato dove il mio amico custodisce i suoi fucili da caccia e le munizioni). P.s.: il mio amico vive da solo.

2) Il mio amico potrebbe acquistare l''arma a suo nome, dichiararne regolarmente acquisto e detenzione presso il proprio domicilio e prestarmi l'arma, ogni tanto, per periodi inferiori a 72 ore (anche solo 24).

Vorrei sapere se è previsto e regolamentato dalla normativa quanto al punto 1 e ovviamente se possono nascere problemi al mio amico o a me in caso di controllo dove fosse riscontrata la presenza di un’arma non di sua proprietà oppure l'assenza dell'arma nel caso io la stessi utilizzando al poligono.

Per quanto riguarda il punto 2 vorrei sapere se e come è regolamentato il prestito a breve termine (entro 1 / 2 giorni) di armi tra privati e se nel caso fosse opportuno ogni volta compilare un documento firmato da entrambi riportante ora e data della cessione a titolo di prestito (in modo da evidenziare l'inizio dello stesso e di conseguenza i termini entro quali sarebbe obbligatorio fare regolare denuncia) e inoltre vorrei sapere se con porto di fucile a uso venatorio il mio amico può detenere una pistola classificata sportiva senza altri obblighi (iscrizione a TSN ecc. ecc.).

 

 

Indice

Art. 38 Tulps

Art. 10 Legge 110/75

Luogo di custodia

Detenzione

Principio di diligenza

Cessione temporanea

Codetenzione

 

 

Art. 38 Tulps

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

  1. a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  2. b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  3. c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia(4). Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

 

 

Art. 10 Legge 110/75

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In sintesi, il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere:

  • 3 armi comuni da sparo;
  • 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
  • Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell'art. 13 della legge 157 del 1992.
  • 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
  • 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 5 chili di polveri da caricamento.

 

 

Luogo di custodia

In relazione al caso da Lei segnalato, si deve preliminarmente evidenziare che per “luogo di custodia” non si intende la residenza anagrafica del possessore delle armi bensì il luogo fisico ove esse vengono di fatto detenute.

 

 

Detenzione

La detenzione consiste in una relazione di fatto tra il soggetto e l’arma, in modo che si verifichi la piena disponibilità della stessa. Quindi, purché sussista la detenzione, non occorre che un soggetto abbia sempre presso di sé l’arma, ma è sufficiente che la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa liberamente prelevarla o disporne. Ciò vuol dire che, in riferimento alla prima ipotesi da Lei formulata, in astratto potrebbe detenere l’arma presso l’abitazione del suo amico a condizione che: a) Lei abbia piena disponibilità di accesso ai locali (copia delle chiavi); b) l’arma dovrebbe essere custodita in modo autonomo e non nello stesso armadio del suo amico (non deve esserci commistione tra le armi di due soggetti differenti); c) la custodia garantisca che terzi non si impossessino dell’arma.

 

 

Principio di diligenza

In sostanza, secondo un principio di diligenza, dovrebbe, quantomeno, installare una propria ed autonoma cassetta di sicurezza ancorata al muro all’interno dell’abitazione dell’ospitante, di cui solo Lei sarebbe in possesso delle chiavi, ciò a soddisfare quanto imposto dall’art. 38 comma 5 del T.U.L.P.S. che impone al detentore l’obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell’arma offra adeguate garanzie di sicurezza.

Quanto alla sua seconda ipotesi, si riferisce che in tema di limiti numerici alla detenzione di armi, attualmente, ai sensi dell’art.10 legge 110/1975, il titolare di porto di fucile uso caccia può detenere: 3 armi comuni da sparo; 6 armi per uso sportivo; numero illimitato di armi da caccia (fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell'art. 13 della legge 157 del 1992).

 

 

Cessione temporanea

Il concetto di cessione temporanea da Lei richiamato, si rileva dalla lettura dell'art. 21 bis della L. 110/1975 che recita “ Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.”

Da ciò si deduce che non è vietato consegnare, senza perderne il controllo (vale a dire: si sa chi ce l'ha, si sa dove è, si può recuperare subito) un'arma ad una persona maggiorenne e capace di mente, in possesso del titolo di polizia necessario.

Fermo restando il limite delle 72 ore quale limite massimo per denunziare la cessione.

Quindi, tale procedura potrebbe essere di volta in volta esperita tramite la sottoscrizione dichiarazione di cessione/acquisizione da parte del cedente e dell’acquirente (consegna di copia a ciascuno dei contraenti). Dichiarazione che, poi, nell’ambito delle 72 ore verrebbe di fatto annullata.

Quanto sopra, rappresenterebbe un iter farraginoso con il rischio di incorrere comunque in un’eventuale dimenticanza della corretta predisposizione degli atti.

 

 

Codetenzione

Pertanto, si consiglia di valutare di utilizzare l’istituto della codetenzione, che si ha quando la disponibilità autonoma e quindi la possibilità di uso dell’arma sia riferibile a due o più soggetti, con conseguente obbligo di farne denuncia all’autorità di P.S. a carico di ciascuno dei codetentori (Cass. Pen. Sez. I – 19 dicembre 1984 n.11183).

In tal caso ognuno potrebbe utilizzare l’arma autonomamente senza altri obblighi.

Qualora si voglia optare per tale ipotesi, si consiglia di tener presente sempre le prescrizioni di sicurezza citate.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

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Letto 8373 volte Ultima modifica il Giovedì, 24 Ottobre 2019 20:15
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

3 commenti

  • Link al commento SIMONE CREPALDI Martedì, 05 Novembre 2019 16:33 inviato da SIMONE CREPALDI

    Buongiorno Avvocato,
    io e un amico amico abbiamo la residenza nella medesima casa ma solo io dimoro lui abita in un comune adiacente con la propria famiglia e figlie piccole.
    Possediamo armi entrambi e per comodità le codeteniamo nella cassaforte dove dimoro da solo ma non sono codenunciate.
    Per sicurezza tiene le armi da me visto la presenza delle bambine.
    Ho accesso solo io alle armi praticamente il mio amico se vuole andare al poligono deve chiamarmi.
    Leggendo la sentenza che ha appena pubblicata sembrerebbe non lecito detenere le armi in questo modo.

    Grazie e cordiali saluti.

  • Link al commento Francesco Pandolfi Mercoledì, 23 Ottobre 2019 14:02 inviato da Francesco Pandolfi

    Se le medesime armi sono codenunciate da entrambi allora si possono custodire insieme. Se ogni membro che vive nel medesimo luogo ha le proprie armi allora, le stesse dovrebbero essere custodite in modo che A non può utilizzare le armi di B e viceversa. Ciò non é esplicitamente scritto nella norma, si deduce dal concetto di comune diligenza citato dalla legge.

  • Link al commento Paolo lonoce Mercoledì, 23 Ottobre 2019 13:15 inviato da Paolo lonoce

    Scusate, quindi le mie armi devono essere custodite in un mobile blindato differente da quello di mia moglie? Ambedue con PDA ambedue stessa residenza in denuncia