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Domenica, 01 Dicembre 2019 09:16

Fucile uso caccia, reato, art. 43 tulps

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Sull’art. 43 T.u.l.p.s. esiste un profondo contrasto interpretativo, al momento ancora non definitivamente risolto.

Partiamo comunque dal caso concreto che è stato sottoposto prima ai giudici amministrativi del T.R.G.A. Trento e poi al Consiglio di Stato: il caso si è risolto bene strada facendo in quanto, prima di arrivare alla sentenza di merito di secondo grado l’Amministrazione è tornata sui propri passi ed ha rivisto in meglio la posizione della persona interessata.

All’inizio, la Questura respinge l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia presentata dall’interessato nel 2015.

Il diniego si basa sul fatto che il richiedente risulta condannato, con sentenza del 1999 pronunciata ex artt. 444 e 445 c.p.p., alla reclusione di mesi xx ed alla multa di xxxx per il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 7 c.p., nonché per violazione delle disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ex art. 1 L. n. 431/1985, essendosi impossessato al fine di trarne profitto, di xxxx metri cubi di materiale inerte del fiume di proprietà del demanio provinciale, con l’aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità a pubblica fede, producendo altresì una modificazione ambientale in zona sottoposta a vincolo.

Questo l’antefatto.

Secondo la valutazione iniziale della Questura, la condanna riportata dal richiedente è ostativa assoluta alla titolarità della licenza di porto di fucile, ai sensi dell’art. 43, c. 1 T.u.l.ps. (“Non può essere concessa la licenza di portare armi [..]: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ovvero per furto”), come interpretato dal Consiglio di Stato nel parere del 16 luglio 2014, ove si legge: “Il testo della disposizione, infatti, non lascia alcuna alternativa al diniego – o alla revoca – della licenza di porto d’armi in ipotesi di condanna per i reati ivi indicati, benché nel vigente quadro ordinamentale, l’automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all’autorità. Né vi sono altre disposizioni – in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione – che consentano deroghe”.

 

 

Indice

Il ricorso di primo grado

Il ricorso di secondo grado

Conclusioni

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

 

Il ricorso di primo grado

Con il ricorso di primo grado la persona interessata chiede l’annullamento del provvedimento amministrativo, anche riferendosi alla tenuta costituzionale dello stesso art. 43, descrivendone l’illegittimità per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e 92 della Costituzione.

Il Giudice respinge il ricorso, ritenendo che il provvedimento ha fatto corretto uso dei principi enunciati dalla giurisprudenza più recente, richiamando le pronunce della III Sezione del Consiglio di Stato, nn. 1696, 1698, 2019 e 2321 del 2016, nelle quali sono ribadite, da un lato, la natura assolutamente ostativa al rilascio di porto d’armi dei reati elencati nell’art. 43, c. 1, lett. a), T.u.l.p.s. e, dall’altro, l’irrilevanza di fatti quali l’intervenuta estinzione del reato o riabilitazione (che, peraltro, l’interessato aveva chiesto dichiararsi in epoca successiva al diniego).

Il Collegio sottolinea, inoltre, che il Giudice penale non ha ritenuto di applicare la sanzione sostitutiva prevista dagli artt. 53 e 57 della L. 689/81, né si sarebbe potuta applicare alla fattispecie l’esimente di cui all’art. 131 bis c.p., essendo la gravità del fatto provata dalla rilevante quantità di materiale asportato, per un valore pari a xxxx.

Quindi, ribadita l’equiparazione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. alla sentenza penale di condanna, il Collegio dichiara in pratica irrilevanti i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente.

Questo è l’orientamento della magistratura di primo grado.

Come sempre, per noi la questione pratica racchiude alcuni principi utili da tenere a mente, così come offre spunti utili per valutare i ricorsi contro dinieghi analoghi.

Andiamo dunque a vedere cosa è successo durante il percorso giudiziale di secondo grado.

 

 

Il ricorso di secondo grado

Con l’appello, la persona interessata praticamente ricalca le motivazioni del ricorso in prima istanza.

Il Collegio pronuncia un’ordinanza con cui dispone la sospensione c.d. impropria del procedimento (ex art. 79, c. 1, c.p.a., come interpretato da Ad. Plen. n. 28/2014) dal momento che rileva la pendenza, dinanzi alla Corte Costituzionale, di due giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 43 T.u.l.p.s. sollevati dal Tar Toscana e dal Tar Friuli Venezia Giulia.

A questo punto il ricorrente ribadisce l’avvenuta emanazione, nel frattempo, del decreto di rinnovo del porto d’armi.

Pertanto, chiede la chiusura in rito del procedimento per cessata materia del contendere o, in subordine, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a spese compensate.

Il Collegio ritiene dunque che sia cessata la materia del contendere (C.d.S. Sezione Terza, sentenza n. 7911/19 pubblicata il 19.11.2019).

Risulta infatti soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dall’appellante, poiché il titolo richiesto alla fine è stato rilasciato dalla Questura, la quale ha dichiarato di aver proceduto a rivalutare la posizione della persona in questione ed ha accertato “che, allo stato attuale, non permangono i motivi che hanno determinato l’adozione del provvedimento inibitorio citato”.

Tanto ha fatto a seguito, anche, dell’intervenuta novella legislativa di cui al D. Lgs. 104/2018 la quale, se certo è priva di effetti retroattivi (in ossequio al principio tempus regit actum), ben può, tuttavia, essere richiamata dall’Amministrazione che intenda tornare sulle proprie posizioni per giustificare il mutamento della propria decisione.

 

 

Conclusioni

Il fatto che ci interessa è questo: esiste un profondo contrasto giurisprudenziale, irrisolto, in ordine all’interpretazione da dare all’art. 43 T.u.l.p.s. nel suo testo originario, su cui si è espressa anche la Corte costituzionale con la pronuncia di rigetto -OMISSIS- del 20 marzo 2019, la quale da una parte ha confermato la piena legittimità dell’atteggiamento ermeneutico più rigoroso e fedele alla lettera della legge, ma non ha preso posizione in ordine all’ammissibilità di altre interpretazioni, più libere e costituzionalmente orientate (da ultimo, accolte dalla Sezione nella sentenza 6995/2019), che devono pertanto ritenersi tuttora percorribili dal Giudice nell’esercizio del potere dovere di interpretare la legge.

 

 

 

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Vedi anche:

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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