Stampa questa pagina
Giovedì, 05 Dicembre 2019 09:36

Fucile uso caccia, reato, stato di ebbrezza

Scritto da

 

Attenzione perché un unico profilo ritenuto dall’Amministrazione ostativo al rinnovo del titolo di polizia, ad esempio attinente ad un unico episodio in cui la persona viene trovata in stato di ebbrezza alla guida di una autovettura (da cui poi nasce il relativo procedimento penale e la sospensione del titolo di guida), in assenza di ulteriori fattori pregiudizievoli non è idoneo a sorreggere un giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, magari già titolare del titolo di polizia di cui chiede il rinnovo.

In pratica: quel fatto isolato non incide sul giudizio di pericolosità dell’interessato e, se per caso dovesse essere considerato decisivo dall’Autorità, potrà essere sottoposto a ricorso amministrativo su iniziativa della persona in questione.

L’orientamento è stato confermato dal Tar Palermo con la sentenza n. 2227 del 07.03.2019 pubblicata il 23.09.2019: il Collegio si è riportato ad una sentenza del Tar Torino, la n. 894 del 19.07.2018.   

 

 

Indice

Il ricorso  

Le motivazioni della sentenza

Conclusioni

Come chiedere assistenza allo studio legale?

 

 

Il ricorso

L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, in ragione della intervenuta denuncia del medesimo da parte dei Carabinieri per lo stato di ebbrezza in cui è stato fermato mentre era alla guida di una autovettura, cui è seguita la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Il procedimento penale si è concluso con pena patteggiata e la patente è stata consegnata in applicazione della sanzione accessoria.

A causa di ciò, l’Autorità ha negato il rinnovo del titolo di polizia, ritenendo che siano venuti a mancare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che l’intestatario non dà più affidamento sul non abuso delle armi.

Il ricorso è stato accolto dal Tar Palermo per le considerazioni che seguono.

 

 

Le motivazioni della sentenza

Come abbiamo accennato nel preambolo, di base il Collegio condivide l’orientamento prevalente che riconosce, in materia di armi, la sussistenza di una ampia discrezionalità in capo all'Amministrazione.

Tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro Ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ovvero al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all'art. 4, c. 1, l. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli art. 11, 39 e 43 del t.u.l.p.s., il compito dell'Autorità di p.s., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione o del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

Tuttavia nel caso esaminato l’Amministrazione non ha esercitato in modo esaurientemente motivato la propria discrezionalità.

Il profilo ritenuto ostativo al rinnovo del titolo di polizia, menzionato nel provvedimento, attiene ad un unico episodio in cui il ricorrente è stato trovato in stato di ebbrezza alla guida di una autovettura (da cui è derivato il relativo procedimento penale e la sospensione del titolo di guida).

Elementi che, mancando altri fattori, non appaiono idonei a sorreggere il giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto, già titolare del titolo di polizia di cui chiede il rinnovo.

Il Collegio applica dunque l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. , Torino , sez. I , 19/07/2018 , n. 894) secondo cui la singola violazione del codice stradale, per guida alterata dall'alcol, rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.

 

 

Conclusioni

In sostanza, il ricorso è fondato ed è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

 

Come chiedere assistenza allo studio legale?

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail di studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

E’ sempre possibile contattare direttamente l’Avv. Francesco Pandolfi all’utenza mobile 3286090590.

Lo studio è a tua completa disposizione anche se hai solo bisogno di parlare del tuo caso, oppure di avere un resoconto sulle sentenze favorevoli che possono esserti di aiuto per una memoria difensiva o per il tuo ricorso.

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 5537 volte Ultima modifica il Giovedì, 05 Dicembre 2019 09:42
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858