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Mercoledì, 15 Gennaio 2020 22:09

Armi e fatti di limitata gravità penale

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Siamo in tema di vecchi reati rispetto al rinnovo della licenza del porto di fucile ad uso caccia.

Viene respinto un ricorso gerarchico avverso il diniego del Questore di rinnovo della predetta licenza.

Ebbene, in generale, si può dire che deve considerarsi illegittimo qualsiasi provvedimento amministrativo negativo che omette di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive del rinnovo della licenza uso caccia, oppure che si limita ad indicare le circostanze senza valutarle oppure, ancora, non provvede a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli alla persona interessata.

Il principio è stato confermato dal Tar Puglia Sez. Seconda, con la sentenza n. 1732/19 pubblicata il 30.12.2019.

Il riferimento ai vecchi reati, fatto nel caso segnalato del Tar Puglia, è alle fattispecie di:

  • ingiuria e danneggiamento
  • invasione di terreni o edifici
  • getto pericoloso di cose
  • appropriazione indebita

 

 

Il criterio ricavabile, in estrema sintesi, è questo.

È noto che, in materia di armi, l’autorità esercita un ampio potere discrezionale; la natura dell’atto finale non lo esime però dal rispetto delle garanzie procedimentali e dalla regola dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.

Quindi: se quelli che sono (o erano stati in passato), i presunti comportamenti della persona interessata non appaiono sintomatici di una personalità violenta, cioè incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi, ebbene tali comportamenti escludono rischi di turbativa all'ordine sociale.

 

 

In concreto, per tornare al caso del Tar Puglia preso come spunto, il complesso delle risultanze istruttorie (che evidenziano esclusivamente la presenza di tre denunce, rimaste tali, per fatti contrassegnati da una limitata gravità penale e da una scarsa attinenza con l’uso delle armi) non permette di ritenere provata l’assenza della buona condotta.

 

Infatti il ricorso è stato accolto dal Tar.

 

 

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Letto 3689 volte Ultima modifica il Mercoledì, 15 Gennaio 2020 22:19
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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