Siamo in tema di vecchi reati rispetto al rinnovo della licenza del porto di fucile ad uso caccia.
Viene respinto un ricorso gerarchico avverso il diniego del Questore di rinnovo della predetta licenza.
Ebbene, in generale, si può dire che deve considerarsi illegittimo qualsiasi provvedimento amministrativo negativo che omette di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive del rinnovo della licenza uso caccia, oppure che si limita ad indicare le circostanze senza valutarle oppure, ancora, non provvede a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli alla persona interessata.
Il principio è stato confermato dal Tar Puglia Sez. Seconda, con la sentenza n. 1732/19 pubblicata il 30.12.2019.
Il riferimento ai vecchi reati, fatto nel caso segnalato del Tar Puglia, è alle fattispecie di:
- ingiuria e danneggiamento
- invasione di terreni o edifici
- getto pericoloso di cose
- appropriazione indebita
Il criterio ricavabile, in estrema sintesi, è questo.
È noto che, in materia di armi, l’autorità esercita un ampio potere discrezionale; la natura dell’atto finale non lo esime però dal rispetto delle garanzie procedimentali e dalla regola dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.
Quindi: se quelli che sono (o erano stati in passato), i presunti comportamenti della persona interessata non appaiono sintomatici di una personalità violenta, cioè incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi, ebbene tali comportamenti escludono rischi di turbativa all'ordine sociale.
In concreto, per tornare al caso del Tar Puglia preso come spunto, il complesso delle risultanze istruttorie (che evidenziano esclusivamente la presenza di tre denunce, rimaste tali, per fatti contrassegnati da una limitata gravità penale e da una scarsa attinenza con l’uso delle armi) non permette di ritenere provata l’assenza della buona condotta.
Infatti il ricorso è stato accolto dal Tar.
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