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Venerdì, 30 Giugno 2017 18:07

Armi comuni da sparo

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Una guida 

Un vademecum sulle principali domande e richieste di informazioni presenti sul web circa fucili e pistole per uso personale, sportivo e venatorio, senza entrare nel merito delle armi da guerra o esplosivi.

Una guida quindi (realizzata utilizzando come fonte principale i dati presenti nel sito istituzionale della Polizia di Stato), che consente di trovare le prime informazioni su come e a chi presentare una domanda, quali sono i documenti necessari eccetera.

Indice degli argomenti:

  • L’obbligo del certificato medico
  • Chi rilascia il certificato medico
  • Cosa fa l’interessato
  • Porto d’arma per difesa personale: il bisogno di andare armati
  • Cosa pensano i Giudici sul “dimostrato bisogno”
  • Cosa fare se si riceve un provvedimento di rigetto dell’istanza
  • Porto di arma lunga per tiro a volo
  • Porto di fucile uso caccia
  • Cosa pensano i Giudici sui provvedimenti concernenti le armi: l’affidabilità
  • Denuncia di detenzione e cessione di armi e munizioni
  • Autorizzazioni all’acquisto di armi e munizioni
  • Collezione di armi
  • Carta europea d’arma da fuoco

L’obbligo del certificato medico

Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" prevede, all'art. 6 comma 2, nei confronti dei meri "detentori" l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità).
Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sia sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.

 

Chi rilascia il certificato medico

Gli Uffici medico-legali o i distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato: questo certificato deve documentare che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.

 

Cosa fa l’interessato

Sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

E' evidente che il privato detentore di armi potrà spontaneamente presentare il certificato in questione al competente ufficio di pubblica sicurezza, ovvero senza attendere il provvedimento di diffida da parte dell'ufficio medesimo.

 

Porto d’arma per difesa personale: il bisogno di andare armati

Permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. Per la difesa personale ci sono informazioni anche sugli spray anti aggressione.

Per ottenerlo è necessario:

  • essere maggiorennied
  • avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati; l'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato in diversi modi:

  • direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

 

Cosa pensano i Giudici sul “dimostrato bisogno”

La Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440 che ha ribadito quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981) dice che il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4 primo comma legge 110/75: "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi".

L'art. 42 R.D. n. 773/1931 subordina il rilascio, da parte del Prefetto, della licenza di porto di rivoltella o di pistola all'esistenza di un "dimostrato bisogno", sul presupposto che detta licenza ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui la tutela dell'incolumità personale e dei beni contro i delitti è riservata istituzionalmente alle Forze di polizia, mentre l'autotutela può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, ove ogni altra via sia preclusa (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 giugno 2016 n. 935; T.A.R. Calabria - Reggio C., sez. I, 23 luglio 2016 n. 838), con la conseguenza che il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare un'eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4 comma 1 l. 110/75 (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 marzo 2015 n. 430; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n. 222; Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2014 n. 3341).

Le valutazioni degli organi del Ministero dell'Interno - anche quando si tratti di istanze di licenze volte alla difesa personale - possono e devono tener conto:

  • delle peculiarità del territorio,
  • delle specifiche implicazioni di ordine pubblico,
  • delle situazioni particolari in cui si trovano i richiedenti,
  • ma si possono basare anche su criteri di carattere generale, per i quali l'appartenenza in sé ad una categoria non ha uno specifico rilievo.

 

Cosa fare se si riceve un provvedimento di rigetto dell’istanza

In generale (Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza n. 5276 del 14.12.2016) la motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze può basarsi dunque sull’assenza di specifiche circostanze, tali da indurre a disporne l'accoglimento e l'interessato può lamentare la sussistenza di profili di eccesso di potere, qualora vi sia stata una inadeguata valutazione in concreto delle circostanze.

Importante: sono configurabili profili di eccesso di potere se l'Amministrazione - nel respingere l'istanza formulata da un appartenente ad una categoria per la quale non si sono ravvisati particolari esigenze da tutelare col rilascio della licenza di porto d'armi - invece abbia accolto l'istanza di chi versi in una situazione sostanzialmente equivalente.

Infatti, chi impugna un diniego di licenza ben può dedurre che, in un caso equivalente (anche per circostanze di tempo e di luogo), l'istanza di altri sia stata invece accolta.

 

Porto di arma lunga per tiro a volo

Questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno.

Per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro.

La licenza ha una validità di 6 anni.

Per praticare il tiro a segno è necessario essere iscritti presso una Sezione del Tiro a Segno nazionale.

Si può utilizzare sia la propria arma che le armi presenti nella sezione di tiro.
Per trasportare le armi dal luogo di detenzione alla Sezione e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (carta verde), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal Questore competente per territorio.

L'arma va trasportata scarica e riposta nella sua custodia.

Porto di fucile uso caccia

Autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Le armi da caccia sono tutte quelle armi da sparo lunghe classificate comuni, (sono quindi escluse le armi classificate "sportive"), la cui canna ha lunghezza superiore a 30 cm e lunghezza totale dell'arma (compreso il calcio) uguale o superiore a 60 cm (fonte Wikipedia).

Queste armi possono essere a: canna liscia di calibro uguale o superiore al 12", (esclusi quindi il cal. 10"; 8"; 4"), canna rigata che può camerare cartucce di calibro uguale e non inferiore a 5,6 mm e bossolo di altezza a vuoto uguale e non inferiore di 40mm.

La normativa ha voluto escludere dall'uso venatorio tutte le munizioni in calibro 22 a percussione anulare e i 22 classici a percussione centrale, nonché le munizioni in calibro inferiore ritenute inadatte all'uso venatorio, questo per limitare il bracconaggio e il ferimento di selvatici.

Sono invece da caccia, quando utilizzati in armi lunghe, i calibri 7mm 9mm .45" e 44" o ad esempio il 9x21 camerato in una carabina della Beretta, il .45 Colt camerato in una carabina della Colt, il .44 Magnum camerato in carabine della Ruger.

Le armi a canna liscia, non sono classificate mentre le armi a canna rigata sono elencate nel Catalogo Nazionale delle Armi a Fuoco e suddivise in due gruppi principali: armi sportive e armi comuni.

Quindi sono armi ad uso venatorio (da caccia) quelle armi catalogate tra le comuni di tipo lunghe di calibro adeguato, sia semiautomatiche che a colpo singolo, munite anche di ottica. La regolamentazione della caccia è inoltre espressa con la Legge 157 e con regolamenti emanati Regione per Regione su tutto il territorio dello Stato attraverso i Calendari Venatori Provinciali che indicano i giorni, le specie e come effettuare gli abbattimenti. In essi sono anche riportati i tipi di armi non utilizzabili (nelle Regioni dove sono introdotte limitazioni), in quel dato territorio di caccia e il numero di cartucce inseribili nel caricatore, nonché il tipo di munizione non utilizzabile.

Laddove non indicato, il numero dei colpi nelle armi non può mai superare quello omologato per l'arma stessa, cioè quello indicato sul Catalogo Nazionale.

L'utilizzo di caricatori 'maggiorati' (dove non consentito), comporta l'accusa di 'utilizzo di materiale da guerra', ed è quindi vietato.

L'arma da caccia poco si discosta da quella lunga da tiro se non in quei particolari casi in cui la portabilità richiede ridotte dimensioni, molto utili nella boscaglia folta. Sono così molto usate per la caccia armi leggere, con canne relativamente corte e di facile maneggevolezza, anche in situazioni di difficile terreno. Per la caccia di selezione, al contrario, vengono spesso usate armi non solo di gran pregio ma dalle meccaniche sofisticate e complete di ottiche capaci di precisione simile se non uguale alle migliori armi da tiro di precisione.

 

Cosa pensano i Giudici sui provvedimenti concernenti le armi

L’affidabilità

Questo principio va tenuto sempre ben presente, al fine di evitare spiacevoli pronunce in sede di giudizio in occasione del ricorso.

Vista la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, per giustificare l'adozione dei provvedimenti medesimi non è richiesto un comprovato abuso ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell'autorità di polizia circa la possibilità di abusare delle armi medesime. In pratica: per revocare o ricusare una licenza in materia di armi non occorre un oggettivo e accertato abuso, bastando una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto (cfr. Cons. Stato, III, n. 3341 del 2014 cit.).

 

Denuncia di detenzione e cessione di armi e munizioni

La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:

  1. quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  2. quando si cedono armi e cartucce a terzi;
  3. per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.

Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.

 

Armi

L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio.

E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore.

Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

 

Munizioni

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  1. per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  2. per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.

Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.

 

Autorizzazioni all’acquisto di armi e munizioni

Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore.

Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.

I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta.

 

Collezione di armi

Permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito.  Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890.  La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8.     Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

 

Carta europea d’arma da fuoco

La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.

La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta lo studio Pandolfi Mariani

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studiopandolfimariani.com

Letto 9105 volte Ultima modifica il Mercoledì, 04 Gennaio 2023 20:56
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
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  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

2 commenti

  • Link al commento Francesco Pandolfi Sabato, 19 Agosto 2017 13:38 inviato da Francesco Pandolfi

    Buongiorno, in generale per poter dare una risposta precisa sarebbe utile visionare il suo fascicolo, al fine dicapire dal di dentro il perché e la sostanza di tutti i passaggi processuali.
    Diciamo che il reato da Lei segnalato è problematico per riavere il porto.

  • Link al commento Giuseppe Domenica, 13 Agosto 2017 20:22 inviato da Giuseppe

    Buongiorno, mi fu revocato il porto d'arma uso caccia per una denuncia presa e che il mio legale mi consigliò di patteggiare praticamente mi fu fatto denuncia per minaccia a mano armata presso la mia abitazione e mi fu sequestrato tutto al processo mi condannarono a 10 mesi di pena sospesa ed il giudice predispose i dissequestro di tutte le armi compresa quella incriminata vorrei sapere se si può riavere il porto d'arma e quali spese si affrontano