Martedì, 28 Gennaio 2020 09:11

Circolare armato per difesa personale

Scritto da

 

Cosa fare e come comportarsi se il Prefetto ti ha detto no sulla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, da te posseduto per parecchi anni?

Può succedere che il Questore con una sua nota dica una cosa, magari mettendo in risalto le tue effettive ed attuali esigenze di andare armato e, invece, al contrario, il Prefetto alla fine quando emette il suo decreto ne dice un’altra?

 

 

 

Indice

Il primo consiglio è: presenta una memoria difensiva

Secondo consiglio: presenta un ricorso   

Terzo consiglio: solo se necessario, ricorri in appello  

 

 

 

Può sembrarti strano, a prima vista, che due articolazioni dello stesso Ministero dicano due cose diverse sulla stessa questione, ma può accadere.

 

Stai tranquillo che accade, e pure con una certa frequenza.

 

Strano, cioè, che il Ministero possa dire che il parere della Questura alla fine non è vincolante, dato che si tratta di un semplice rapporto richiesto solo per avere informazioni complete su di te.

 

Però, se non è vincolante, mi chiedo come mai viene utilizzato e addirittura posto a base della valutazione dell’istanza.

 

Ad ogni modo, se queste sono le premesse è subito evidente che le domande sul tema possono diventare tante.

 

Probabilmente la principale domanda che, a questo punto, vorresti porre è:

 

come è meglio muoversi se non condividi quanto afferma il Prefetto il quale ti ha negato, secondo te senza valide ragioni, il rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale?

 

Questa potrebbe essere la tua domanda o una tra le tante domande possibili; ti dico che si tratta di una domanda che nella quotidianità si sente anche molte volte: diverse sono infatti le persone che si ritrovano a dover gestire una situazione di questo tipo dove, ad un certo punto, l’amministrazione ti fa muro contro e non riesci a vedere la via d’uscita.

 

Il punto è: esiste un modo per cercare di risolvere il problema?

 

La prima immediata risposta che si può dare è questa: alcune volte non si può risolvere, altre volte si (vedi anche: porto d'armi per difesa personale ).

 

Qui vediamo il caso in cui la questione è risolvibile.

 

Tornando un attimo indietro, per rispondere allora alla domanda del titolo, ossia la circostanza del circolare armato per difesa personale, bisogna esaminare la questione in step separati.

 

Bisogna prima di tutto domandarsi come mai il Prefetto arriva a dire che non ci sono particolare ragioni per cui tu abbia reali esigenze di tutela personale e, quindi, il bisogno di andare armato, pur avendo spiegato e documentato che non è così.

 

Pensiamo sempre al caso dove la Questura, nella sua nota, dice di aver rilevato una tua effettiva esigenza di circolare armato per difesa personale.

Vediamo allora, in pratica e passo per passo, cosa è meglio fare per cercare di risolvere.

 

 

 

Primo consiglio: presenta una memoria difensiva

 

Sicuramente è il caso di presentare una memoria difensiva, già nella fase di avvio del procedimento amministrativo per il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza: con pazienza, spiega e documenta nelle osservazioni il dettaglio della reale necessità di andare armato per difesa privata ( vedi anche: come fare le memorie scritte ).

 

Sarò ripetitivo, ma già in questa fase ti dico che è meglio chiedere aiuto ad un avvocato (vedi anche: elenco atti avvocato ) .

 

Un avvocato di cui tu ti fidi e che reputi idoneo a trattare questi argomenti.

 

Sappi che se questo fondamentale primo atto difensivo verrà presentato degnamente, l’amministrazione non potrà ignorarlo e, almeno in teoria, dovrebbe rivedere la sua rigida posizione.

 

Diciamo in teoria perché, è risaputo, che la Prefettura abbastanza spesso si limita purtroppo a dire no quasi in automatico, pur non avendo riscontri oggettivi in mano che sconfessino quanto da te accuratamente dimostrato, ma limitandosi a riportare sul decreto quelle classiche frasi ciclostile, tipo copia e incolla per capirci, uguali per tutti i casi.

 

A questo punto cosa è meglio fare?

 

 

 

 

Secondo consiglio: presenta un ricorso   

 

Con l’aiuto del tuo difensore devi rivolgerti alla magistratura, se ambisci a dimostrare finalmente la tua ragione e i veri motivi del tuo bisogno.

Questo passaggio è cruciale.

 

Bisogna subito dire, comunque, che non tutte le persone in situazioni come quelle descritte sono disposte a procedere con un ricorso giudiziale, questo per i motivi più svariati che si possono intuitivamente cogliere: i tempi della giustizia, i costi del processo, le incertezze, i rischi del contenzioso e così via (vedi anche: armi per difesa personale condizioni ).

 

Tutti motivi giusti e comprensibili.

 

Il problema però è un altro: se manca questo ricorso la tua pratica rimane ferma al passaggio precedente, ossia al diniego del Prefetto: poi per te sarà complicato e faticoso disarticolare, senza una causa, il respingimento dell’istanza.

 

Dunque, una volta fatte le tue valutazioni se alla fine hai preso coraggio e deciso di andare avanti con il ricorso al Tar, la prima cosa da fare è confermare la scelta di un avvocato che abbia familiarità con la materia del diritto delle armi.

 

Alcune volte vengono nominati anche due difensori (vedi anche: avvocato e preventivo ).

 

Il passo successivo, procedere con la notificazione del ricorso e il deposito; quindi attendere la chiamata del Giudice.

 

Se i fatti oggetto della causa sono, ad esempio, alcuni episodi di furto, ecco questi fatti andranno analizzati e documentati proprio per dimostrare in modo incontrovertibile il tuo bisogno attuale dell’arma da difesa.

 

Inoltre, se nel ricorso avrai motivato con cura che c’è una dimostrabile contraddizione tra il favorevole parere della Questura e il negativo decreto del Prefetto, il Tar accoglierà il tuo ricorso.

 

Del resto è proprio quanto si è verificato in occasione di una causa davanti il Tar Puglia, dove i giudici hanno accolto appunto il ricorso della persona interessata con la sentenza n. 763/16.

 

A questo punto, come è meglio che ti muovi se il Ministero dell’Interno non ci sta alla sentenza di condanna di primo grado e presenta il suo appello?

 

 

 

Terzo consiglio: solo se necessario, ricorri in appello  

 

Se la situazione è questa e si ti accorgi che è opportuno farlo, proseguirai il percorso processuale che avevi intrapreso con il Tar, questa volta appunto davanti il Consiglio di Stato.

 

Una circostanza che, per altro, si è verificata proprio con la sentenza Tar 763/16, dove il Ministero dell’Interno ha pensato di andare avanti con il secondo grado di giudizio, lamentando il travisamento normativo e la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 T.u.l.p.s., presentando alla fine l’appello.  

 

Nel tuo scritto difensivo fai presente che la nota della Questura, anche se effettivamente non vincolante, descrive però in maniera puntuale la tua situazione aggiornata, in quanto è redatta da un organo di p.s. che ha una diretta tua conoscenza (vedi anche: diniego autorizzazione porto di pistola ).

 

Questo elemento può poi fare da corredo a tutta una serie di altre valutazioni di fatti pericolosi accaduti a tuo danno, ad esempio i furti di cui parlavo prima, o rapine, o altro.

 

Tutti elementi che vanno ad intaccare non solo e non tanto i tuoi interessi patrimoniali, ma anche e soprattutto l’incolumità personale, tua e dei tuoi familiari (vedi anche: bisogno di andare armato come provarlo in causa ).

Per tornare sull’esempio del caso affrontato dal Tar, il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente con la sentenza n. 2410/2017 pubblicata il 23.05.2017, con invito alla Prefettura a rivedere la sua valutazione tenendo presente l’insieme degli elementi offerti dalle parti e dalla causa stessa nei suoi due gradi.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 8949 volte
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.