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Lunedì, 10 Febbraio 2020 15:21

Un solo reato da problemi sul porto d’armi?

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Cosa fare e come comportarsi se il Questore rigetta la tua istanza per la concessione della licenza di porto di fucile uso caccia, in quanto gli risulta un incidente dove eri alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica?

Il fatto, poi, che qualche anno fa hai avuto l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, serve a qualcosa o per la Questura non conta niente?

 

 

 

Indice

Presenta una memoria difensiva

Presenta un ricorso   

  

 

La premessa solita che sempre antepongo è doverosa.

 

Sappiamo che l’Autorità di P.S. per emettere un diniego non ha bisogno per forza della dimostrazione dell’abuso di armi, ma gli basta la semplice possibilità che tu ne possa abusare (vedi anche possibilita' abuso armi).

 

Il Ministero dell’Interno, in pratica, si può convincere di questa possibilità anche in presenza di semplici indizi negativi e sospetti.

 

La questione allora è: di fronte a tanto potere come è meglio muoversi se, al contrario, tu non condividi quanto afferma il Questore il quale ti ha negato, secondo te appunto senza valide ragioni, la licenza?

 

Questa potrebbe essere la tua domanda o una tra le tante domande possibili; ti dico che si tratta di una domanda che nella quotidianità si sente molte volte: diverse sono infatti le persone che si ritrovano a dover gestire una situazione di questo tipo dove, ad un certo punto, l’amministrazione ti fa muro contro e non riesci a vedere la via d’uscita.

 

La sostanza del problema che torna puntualmente è: c’è o non c’è un modo per risolvere?

 

La prima risposta che si può dare è: ovviamente ci sono casi in cui non si può risolvere, in quanto magari quei sospetti ed indizi si avvicinano alle certezze, altre volte invece la questione è assolutamente risolvibile.

 

Qui ci focalizziamo un attimo sui casi risolvibili che, per altro, secondo me sono pure la maggior parte tra tutti quelli che si verificano.

 

Per rispondere allora alla domanda del titolo, ossia la circostanza di “un solo reato da problemi sul porto d’armi?”, bisogna mettersi nell’ottica di capire quando è corretto che l’autorità di P.S. possa pensare che questa possibilità in effetti sussiste, tanto da dirti no sull’istanza per la concessione della tua licenza: bisogna pertanto esaminare la questione in due fasi procedurali separate ma, in realtà, strettamente connesse.

 

Bisogna prima di tutto domandarsi come mai il Questore arriva a dire che c’è la possibilità di abuso delle armi da parte tua, pur avendo spiegato e documentato che non è così rispetto alle segnalazioni indicate all’inizio.

 

Vediamo allora, in pratica, cosa è meglio fare per cercare di risolvere l’inghippo.

 

 

 

Presenta una memoria difensiva

La prima cosa che puoi fare è produrre una memoria difensiva (vedi anche: fucile - ebbrezza) già nella fase di avvio del procedimento amministrativo: spiega nelle osservazioni il dettaglio dei fatti, per esempio che l’unico episodio di guida con ebbrezza risale a parecchio tempo fa ed è rimasto un fatto isolato e che, in ogni caso, da quel dato non emerge assolutamente alcun indizio di personalità di tipo fondamentalmente inaffidabile.

 

Come sempre ripeto, già in questa fase ti dico che è meglio chiedere aiuto, e per tempo, ad un avvocato (vedi anche avvocato oggi). 

 

Sappi che se questo fondamentale primo atto difensivo verrà presentato degnamente, l’amministrazione non potrà ignorarlo e, almeno in teoria, dovrebbe rivedere la sua rigida posizione.

 

Diciamo in teoria perché, è risaputo, che la Questura abbastanza spesso si limita purtroppo a dire no quasi in automatico, pur non avendo riscontri oggettivi in mano che sconfessino quanto da te accuratamente dimostrato, ma limitandosi a riportare sul decreto quelle classiche frasi ciclostile, tipo copia e incolla per capirci.

 

A questo punto cosa è meglio fare?

 

 

 

Presenta un ricorso  

Arrivati qui, con l’aiuto del tuo difensore passa la pratica alla magistratura, se ambisci a dimostrare finalmente la tua ragione.

 

Questo passaggio è importantissimo.

 

Lo so: non tutte le persone sono disposte a procedere con un ricorso giudiziale, questo per i motivi più svariati che si possono intuitivamente cogliere: i tempi della giustizia, i costi del processo, le incertezze, i rischi del contenzioso.

 

Tutti motivi giusti e comprensibili.

Il problema però è un altro: se manca questo ricorso la tua pratica rimane ferma al passaggio precedente, ossia al diniego: poi per te sarà complicato e faticoso smontare, senza una causa, il respingimento dell’istanza.

 

Dunque, una volta fatte le tue valutazioni se alla fine hai preso coraggio e deciso di andare avanti con il ricorso al Tar, la prima cosa da fare è confermare la scelta di un avvocato che abbia familiarità con la materia del diritto delle armi.

 

Se i fatti oggetto della causa ritenuti di ostacolo dal Ministero sono, ad esempio, uno sporadico e vecchio episodio di guida in stato di ebbrezza, (vedi anche fucile uso caccia stato di ebbrezza) reato magari risolto con la messa alla prova, ecco questi fatti andranno analizzati e documentati proprio per dimostrare in modo incontrovertibile i tuoi motivi di ricorso.

 

Del resto è proprio quanto si è verificato in occasione di una causa davanti il Tar Brescia, dove i giudici hanno accolto appunto il ricorso della persona interessata con la sentenza n. 49/2020, pubblicata il 20.01.2020.

 

Qui il Tar, ancora una volta, ha voluto semplicemente dire che i fatti vanno analizzati con cura, non si può dire no all’istanza presentata senza approfondire e senza verificare con riscontri, questo ovviamente senza nulla togliere al potere discrezionale a disposizione dell’articolazione ministeriale.

 

Nel caso specifico, la Sezione Prima del Tar si è riportata ad un suo stesso precedente, affermando che: “se è pur vero che il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne, l'abuso occasionale di -OMISSIS-può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, R.D. n. 773 del 1931, solo se accompagnato ad altri elementi o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, che, nel caso di specie, è mancato. Il Collegio ritiene, dunque, di non doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui, essendo stato accertato un solo episodio e, in assenza di altri elementi che possano far dubitare dell’affidabilità del titolare di porto d’arma, tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente”.

 

Si era trattato di un solo episodio avvenuto, peraltro, svariati anni fa; nel 20xx è stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; il ricorrente si era sottoposto con cadenza regolare ed in un ampio arco temporale a controlli ed esami clinici che hanno escluso che il medesimo abusi di alcol; aveva ottenuto il certificato medico di idoneità al rilascio di licenza di porto di fucile uso caccia; era tornato in possesso della patente di guida (vedi anche patente di guida).

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 9136 volte Ultima modifica il Lunedì, 10 Febbraio 2020 15:42
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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