Viene proposto un ricorso per contestare il decreto con cui il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico, presentato dalla persona interessata, avverso un provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, emesso nei suoi confronti dal Questore.
Avviata la causa, la Seconda Sezione del Tar Toscana ha pubblicato l’ordinanza n. 85/20 in data 11.02.2020, con la quale ha accolto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
In sostanza ed in estrema sintesi, il Collegio di Magistrati ha rilevato che la ASL, in realtà, aveva accertato che il ricorrente si trovava in possesso dei requisiti minimi previsti a esercitare le attività connesse al rilascio del porto d’armi in modo non compromettente per la sicurezza propria e altrui (DM Sanità 28.04.1998) e lo aveva dichiarato idoneo al porto d’armi per uso venatorio/sportivo, con controllo requisiti psico-fisici dopo due anni.
Ma, mentre la Asl aveva accertato tutto questo, l’amministrazione aveva fatto finta di niente.
Infatti, ha poi aggiunto il Tar: considerato che il ricorso gerarchico rappresenta una prosecuzione del procedimento amministrativo sostanziale e che in quella sede l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, nel merito, il richiamato accertamento sanitario, al fine di stabilire se adeguarsi allo stesso o disattenderlo per ragioni medico legali, cosa che non risulta avvenuta; per questi motivi la proposta domanda cautelare deve essere accolta ai fini del riesame della pratica amministrativa, alla luce dei richiamati rilievi della ASL.
In generale, la materia del diritto amministrativo delle armi è complessa e delicata; il mio consiglio è, se possibile, di evitare il fai da te ed affidarsi ad un avvocato che tratti frequentemente questi temi (vedi anche porto di fucile problemi).
Questo in quanto molto spesso arrivano casi in studio dove, già in precedenza, si poteva fare molto e, invece, non è stato possibile farlo perché il diretto interessato ha scelto di avviare da solo la pratica amministrativa.
Nel caso specifico qui in commento (ordinanza Tar n. 85/2020) l’interessato ha scelto di affidarsi allo studio con ottima scelta di tempo, impugnando tempestivamente il diniego amministrativo.
L’udienza di merito è ad ottobre 2020.
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