Venerdì, 21 Febbraio 2020 19:04

Furto in abitazione? Ti hanno rubato le armi?

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Omessa custodia di armi. Cosa dice la Legge. Cosa dice la Cassazione. Come gestire il penale. Prendiamo spunto da una consulenza rilasciata dallo studio.

 

 

Indice

Un caso realmente accaduto

Vediamo cosa dice la Legge

Vediamo ora cosa dicono i Giudici

Come affrontare il procedimento penale

Come chiedere assistenza legale

 

 

 

Un caso realmente accaduto

Il detentore di una pistola fa rientro presso il proprio domicilio e realizza che ignoti ladri si sono introdotti all’interno, forzando una finestra dell’abitazione.

 

Subito controlla il luogo ove detiene l’arma con le relative munizioni, scoprendo che la stessa non c’è più.

 

Immediatamente avvisa le Forze dell’Ordine e denuncia i fatti.

 

Nelle fasi post denuncia, un ulteriore controllo consente al denunciante di rinvenire la custodia dell’arma all’interno dell’armadio, ma in una diversa sezione.

 

Conseguentemente i Carabinieri intervengono e sequestrano pistola e munizioni e così, per l’ignaro detentore, scatta una denuncia all’autorità giudiziaria per omessa custodia di armi ex art. 20 bis L. 18 aprile 1975 n. 110.

 

 

 

Vediamo cosa dice la Legge

Articolo 20-bis L. 18 aprile 1975 n.110. Omessa custodia di armi.

 

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

 

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni (euro 1032,00).

 

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

 

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

 

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

 

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

 

 

Vediamo ora cosa dicono i Giudici

Cassazione penale, sezione V, sentenza 7 dicembre 2007, n. 45964.  Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati.

 

 

 

Come affrontare il procedimento penale

A parte tutte le considerazioni che si possono fare in ordine ai soggetti classificati dal comma 1 art. 20 bis, passiamo dunque a profilare la fattispecie penale in esame, evidenziando che esiste una sostanziale differenza fra l’ipotesi penale punita dal primo comma con quella del secondo comma.

 

Infatti, la prima esige una condotta attiva (consegnare), mentre la seconda esige una condotta passiva di natura omissiva (un non facere).

 

L'omessa custodia è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non adotta le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

 

Nel caso descritto sopra, siamo chiaramente nel secondo comma.

 

Sul punto si rileva che, l’aver dapprima denunciato il patito furto dell’arma comprensivo del suo munizionamento ed averne, poi, rivendicato il ritrovamento all’interno dell’armadio in cui era precedentemente posta in custodia non depone a favore dell’interessato, in quanto sintomo di una minor attenzione nella custodia dell’arma.

 

Fatto a cui si deve aggiungere che il racconto in denuncia evidenzia un elemento da prendere in considerazione: l’arma si trovava all’interno dello stesso bauletto insieme a munizioni e caricatore, almeno da 2/3 mesi.

 

E’ noto che ogni possessore di armi deve ben conoscere ove le stesse si trovino, in caso contrario, si presenta un potenziale “pericolo”.

Si aggiunga che il fatto stesso di custodire l’arma, unitamente al caricatore ed al relativo munizionamento all’interno dello stesso mobile, di per sé integra il presunto pericolo poiché, qualora terzi si approprino o utilizzino l’arma da fuoco essi usufruirebbero agevolmente della pistola e di tutto il suo corredo.

L’art. 20 della legge 110/1975 impone al detentore di armi di adottare ogni diligenza di custodia nell’interesse della sicurezza pubblica: sarebbe stato doveroso custodire l’armamento suddiviso in parti e in luoghi differenti.

Quanto sopra premesso, pur tenendo presente la buona fede nella vicenda, si ritiene che un percorso legale teso a ribaltare la tesi sostenuta dall’Autorità Giudiziaria comporterebbe un margine di successo non elevato, a fronte di un investimento in risorse per i costi di giudizio.

Pertanto, in certi casi risulta preferibile scegliere la strada che consente di contenere il contenuto di una probabile condanna.

Si potrebbe, per esempio, valutare di ricorrere all'oblazione discrezionale (162 bis c.p.) che è causa estintiva del reato, tenuto conto che per l’omessa custodia di armi, nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, tale istituto è ammissibile.

 

Occorrerà avanzare, prima dell’apertura del dibattimento o dell’emissione del decreto di condanna, apposita istanza al Tribunale Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminare che, previo parere del Procuratore della Repubblica, ammetterà il pagamento volontario di una somma di denaro a fronte dell’estinzione del reato.

 

Tale strategia consentirà di contenere i costi e le tempistiche dell’iter procedurale penale, annullando la punibilità del fatto-reato.

 

Al momento del deposito della richiesta dovrà depositare metà del massimo dell’ammenda prevista.

 

In merito all’arma in sequestro è possibile che il giudice decida - comunque – per la confisca poiché corpo del reato presupposto, art. 240 c.p.

 

In alternativa, si potrebbe procedere con un ricorso al Tribunale del Riesame avverso il decreto di sequestro preventivo cautelare che però, per le ragioni in premessa, si ritiene abbia scarse probabilità di successo (con elevata probabilità di condanna in sede di giudizio).

 

 

 

Come chiedere assistenza legale

Avere un supporto legale è semplice:

chiamare l’Avv. Francesco Pandolfi 3286090590,

oppure scrivere una mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.m

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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