In sede di rinnovo di licenza del porto di fucile ad uso caccia, la Questura non può adottare decisioni negative senza tenere conto della complessiva personalità dell’interessato.
Indice
Vediamo ora cosa dicono i Giudici
Come chiedere assistenza legale
La Questura è un’articolazione del Ministero dell’Interno e, come tale, soggiace come ogni altra Istituzione dello Stato all’Ordinamento giuridico.
Il fatto che la Legge accordi al Ministero dell’Interno e, per esso, alla Questura, una vasta discrezionalità nel decidere se consentire o meno il rinnovo, non equivale a dire che nessuno possa fare niente sull’eventuale “no”, ma c’è per l’interessato la possibilità di reagire ad un diniego che appaia non motivato.
Questa possibilità è il ricorso.
Utilizzando questo strumento, il comune cittadino interessato al rinnovo della licenza può mostrare al Giudice che la Questura, ad esempio, non ha tenuto conto di tutti gli elementi di cui disponeva per compiere una valutazione esauriente e completa sulla personalità del richiedente.
Magari, l’autorità potrebbe essere stata un po’ superficiale nel fermarsi al dato della commissione di un reato, un vecchio reato, che forse non attiene neppure all’uso delle armi.
Oppure, potrebbe aver dato valore a qualche altro elemento di sospetto, facendo così alla fine pendere la bilancia delle valutazioni sul segno meno.
Insomma: i motivi che possono orientare la Questura verso il “no” sono veramente tanti, ma l’Ordinamento si è preoccupato ed ha previso anche questa specifica situazione, mettendo a disposizione di chi ne voglia usufruire il rimedio del ricorso al Tar, in modo che i giudici possano effettuare il loro controllo sulla pratica amministrativa e, infine, affermare che la Questura ha ben operato oppure che la pratica va riesaminata.
Vediamo ora cosa dicono i Giudici
Ultimamente è stato il Tar Napoli ad occuparsi di questi temi e lo ha fatto egregiamente con la sentenza n. 566/2020 del 19.11.2019, pubblicata il 06.02.2020, favorevole per il ricorrente che aveva chiesto il rinnovo della licenza e si era visto invece recapitare il diniego, tra l’altro dopo decenni di ininterrotti rinnovi sempre in presenza delle stesse condizioni dell’ultimo.
In generale, ha premesso quel Tribunale: la giurisprudenza ritiene che l’Autorità di p.s. possa apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, a patto che l’apprezzamento non sia irrazionale e sia ben motivato.
Precisa il Tar che quello che adotta l’autorità è un provvedimento che non vuole punire, ma che ha solo una natura cautelare e lo scopo dichiarato di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi, il tutto a tutela delle esigenze di incolumità delle altre persone.
Però, la conseguenza di questi principi è che, la valutazione fatta dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione in grado di dare conto degli elementi concreti che hanno spinto l’autorità a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
Per dire che è venuta meno l’affidabilità bisognerà pur sempre spiegare e motivare con precisione il perché di questa modificazione, soprattutto se in precedenza tutti gli altri rinnovi di licenza sono state sistematicamente accordati e la Questura aveva a disposizione gli stessi elementi valutativi, senza che fosse cambiato nulla nel dossier istruttorio.
Per comodità, riporto qui alcuni brevi passaggi finali della sentenza:
“in materia di armi l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza gode di una ampia discrezionalità nell'esprimersi circa l'affidabilità dei soggetti privati. Tuttavia, in presenza anche di condanne risalenti nel tempo, non può operare alcun automatismo essendo, invece, necessaria, una valutazione dell'attuale grado di affidabilità del soggetto” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12.07.2019, n. 1283); in tema di autorizzazioni alla detenzione ed al porto d'armi, se non è preclusa l'adottabilità di determinazioni in merito anche a distanza di tempo dalla commissione di fatti rilevanti nel quadro del giudizio rimesso all'Autorità quanto al possesso, ovvero al porto di armi, nondimeno la valutazione, quando non consegua con carattere di esclusa discrezionalità alla presenza delle condanne indicate agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., deve, necessariamente, essere condotta alla luce di una complessiva disamina della personalità dell'interessato, vieppiù penetrante laddove l'arco temporale intercorso fra i fatti a tal fine astrattamente rilevanti e l'esercizio del potere amministrativo riveli, come nella fattispecie all'esame, non insignificante commisurazione”.
Come chiedere assistenza legale
Avere il supporto legale è semplice:
chiamare l’Avv. Francesco Pandolfi 3286090590,
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