Per la Lombardia, Lazio, Campania, Liguria, Piemonte, la conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19, riguardanti sia le norme sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, sia le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse, devono essere dichiarate per iscritto dal cittadino italiano.
In caso di inosservanza dell’obbligo dichiarativo, scatta la sanzione penale.
Come si era verificato per i periodi di inizio della pandemia da Conovirus, anche oggi il sito istituzionale del Ministero dell'Interno fornisce una scheda contenente la “dichiarazione sotto la propria responsabilità” (salvo ulteriori interventi normativi)
Questa nuova scheda serve a dichiarare l'eventuale spostamento in orari che la singola Regione ha momentaneamente vietato (cosiddetto coprifuoco).
La scheda, al di là della dichiarazione di conoscenza di cui sopra, avverte sulla possibile commissione di reati.
Queste ipotesi sono:
art. 495 codice penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome;
Detto questo, vediamo ora se la maldestra compilazione di questa scheda può mettere a rischio il porto d’armi, cioè se è idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.
Per prudenza, la risposta è sì.
La commissione di un reato diventa inevitabilmente un criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che tanto la dichiarazione falsa quanto l’inosservanza dei provvedimenti possono indurre senz’altro a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.
Dunque, per non sbagliare, le dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda sono:
- spostamento determinato da comprovate da esigenze lavorative (pertanto le esigenze lavorative dovranno essere, appunto, dimostrate o dimostrabili a semplice richiesta);
- spostamento determinato da motivi di salute (anche tale motivo ammette la sola soluzione della dichiarazione veridica e assistita da documenti a riprova);
- spostamento determinato da altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.
Ovviamente, prima delle tre dichiarazioni sopra indicate, occorre dichiarare di ben conoscere le misure normative attuali tendenti al contenimento del contagio, concernenti la limitazione alla possibilità di movimento delle persone all'interno del territorio nazionale (al momento, in relazione alle regioni sopra indicate); occorre chiaramente dichiarare di conoscere le altre misure e le sanzioni.
Come abbiamo già detto a marzo 2020 in occasione dell'analoga iniziativa governativa, da non trascurare il fatto che l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura di valutare qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.
Addirittura possono essere oggetto di valutazione anche condotte non caratterizzate da componenti penali, ma che denotano atteggiamenti o situazioni contrarie all’ordinato vivere civile, o contrari alle disposizioni emergenziali aggiornate al momento.
Quindi, attenzione a ciò che si scrive, di dichiara e si sottoscrive.
Ovviamente, sul versante opposto, il Ministero dell’Interno non dispone di una discrezionalità indefinita, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.
In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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