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Martedì, 14 Aprile 2020 12:31

Frequentazione con pregiudicati e autorizzazioni al porto armi

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Differenze tra frequentazione occasionale e non occasionale con soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia.  

 

 

 

Indice

Frequentazione con persone gravate

Istruttoria dell’amministrazione

Il caso

La posizione del ricorrente

La posizione dei giudici

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Frequentazione con persone gravate

In materia di rigetto dell’istanza per ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi (a tassa ridotta) il dato delle frequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia può rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità soltanto qualora emerga, da un lato, che le frequentazioni si siano svolte in circostanze di tempo e luogo che ne escludono il carattere occasionale e, dall’altro, che sia stata valutata l’incidenza di tali frequentazioni in ordine all’affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi.

 

A confermare il criterio orientativo alcune sentenze, tra le quali: T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 02 maggio 2019, n. 1210 e 30 giugno 2016, n. 1626; T.A.R Calabria, Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 aprile 2012, n. 399; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 aprile 2020, n. 708.

 

 

 

Istruttoria dell’amministrazione

In questa materia, gioca dunque un ruolo fondamentale l’istruttoria svolta dall’amministrazione.

 

L’istruttoria compiuta dall’Amministrazione potrebbe essere carente, ad esempio, sotto il profilo della mancata analisi della ripetizione nel tempo delle controindicate frequentazioni, tali da giustificare realmente il rischio di abuso dell’uso delle armi.

 

Questi episodi, sui quali si dovesse per ipotesi basare un eventuale provvedimento di rigetto, potrebbero per esempio essere stati eventi del tutto occasionali e però indicati in maniera generica nell’atto amministrativo di diniego, senza che sia stata compiuta una valutazione in merito al giudizio prognostico di non piena affidabilità.

 

In altri termini, si potrebbe verificare il caso che manchi nel provvedimento del Ministero un’esplicita indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare tali circostanze indici di inaffidabilità del richiedente in ordine all’uso delle armi.

 

 

 

Il caso

Per restare sul caso esaminato dal Tar Palermo con la sentenza n. 708/2020 notiamo che il ricorrente, premesso di aver svolto mansioni di guardia particolare giurata e di aver presentato presso la Prefettura istanza per il rinnovo della nomina a Guardia Particolare Giurata, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Prefetto con il quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio della licenza di porto d’arma a tassa ridotta.

 

Il diniego si basa su frequentazioni con soggetti con precedenti di polizia, quali spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali dolose, minacce, ingiuria, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

 

L’amministrazione ha ritenuto che l’assidua non occasionale frequentazione di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia rappresenta una circostanza che vale di per sé ad escludere la piena affidabilità del soggetto che deve essere autorizzato al porto delle armi e a giustificare il diniego del rilascio dello stesso.

 

Il ricorrente, dal canto suo, dice che quelle frequentazioni sarebbero episodiche, isolate ed occasionali, legate alla circostanza che i predetti soggetti pregiudicati sono abitanti di un piccolo paese di circa 3.000 unità con i quali intrattiene un rapporto che non esula quello della semplice conoscenza.

 

Con riferimento ad una persona in particolare, poi, sostiene di essere ignaro del fatto che lo stesso è considerato un soggetto pregiudicato.

 

 

 

La posizione del ricorrente

Il ricorrente, in pratica, lamenta che la Prefettura si sarebbe limitata a richiamare le frequentazioni senza spiegare le ragioni in forza delle quali dalle stesse sarebbe desumibile il pericolo di abuso del titolo e che inoltre, nell’esercizio del suo potere discrezionale avrebbe violato i canoni di coerenza e consequenzialità logica, avendo adottato il provvedimento impugnato pur essendo intervenuta, seppur in sede cautelare, una pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a lui favorevole nell’ambito di un separato giudizio incardinato presso il TAR Sicilia, avente ad oggetto il decreto del Prefetto di Catania con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del decreto di nomina a Guardia particolare giurata.

 

 

 

La posizione dei giudici

Il Collegio, dal suo punto di vista osserva che, ancorché nella materia in esame ricorra l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione relativa alla possibilità di abuso delle armi, è necessario che tale discrezionalità venga esercitata correttamente, nel pieno rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dovendo l’amministrazione compiere un’adeguata e puntuale istruttoria di cui peraltro si deve dare contezza nella motivazione del provvedimento.

 

La conseguenza di questo ragionamento è che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione sia del singolo episodio che complessivamente della personalità del soggetto interessato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.

 

Le circostanze di fatto devono essere prese in considerazione dall’Autorità procedente nel suo giudizio valutativo soltanto qualora venga dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di una loro incidenza sul modus agendi del destinatario dell’atto.

 

Se così non fosse, si rischierebbe di infliggere una sanzione extralegale e di creare una sorta di responsabilità oggettiva.

 

Per scongiurare una tale implicazione, occorre che la valutazione operata dall’Amministrazione sia sorretta da una motivazione che dia adeguato conto delle ragioni per le quali taluni elementi concreti abbiano indotto l’autorità procedente a sospettare delle garanzie di buona condotta fornite dall’interessato senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione scarna o fondata su un singolo elemento non corroborato da ulteriori indizi.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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