Un Comando della Polizia Provinciale segnala alle autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del TULPS, di aver trasmesso denuncia di reato alla Procura perché alcune persone esercitavano la caccia scambiandosi lo stesso fucile semiautomatico (…) con l’ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico, e abbattendo specie particolarmente protette.
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Scambio di fucile a caccia: le contestazioni
Scambio di fucile a caccia: i ricorsi
Scambio di fucile a caccia: la mancata comunicazione di avvio del procedimento
Scambio di fucile a caccia: le conclusioni
Scambio di fucile a caccia: le contestazioni
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In pratica, qui puoi scoprire come la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del Ministero dell’Interno fa cadere tutta l’impalcatura sanzionatoria adottata nei confronti degli interessati.
Prima di scoprirlo, però, uno sguardo rapido all’antefatto.
Il titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio viene segnalato per i reati di cui all’articolo 30, comma 1, lett. b) ed h) della legge 157/1992 (utilizzo di mezzo vietato all’attività venatoria e uccisione specie protetta) e all’articolo 20 bis della legge 110/1075 (omessa custodia dell’arma), mentre il fratello, privo di licenza, viene denunciato per lo stesso reato di cui all’articolo 30, comma 1, lett. b) e h) della legge 157/92, per porto abusivo d’arma (art. 699 c.p.) e per porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 della legge 110/75.
Sulla base di tale segnalazione le autorità dispongono nei confronti di entrambi il divieto di detenzione delle armi e, per il primo, la revoca della licenza, oltre al contestuale ritiro delle armi detenute.
Scambio di fucile a caccia: i ricorsi
Gli interessati alla vicenda però non ci stanno e reagiscono con i ricorsi.
Ritengono, anzitutto, che i provvedimenti amministrativi si basano su una falsa ricostruzione dei fatti.
Mettono in risalto che, al momento del controllo della polizia municipale in realtà si trovavano all’interno di un capanno e nessuno di loro stava utilizzando il fucile.
Sottolineano, peraltro, come solo uno di loro stesse esercitando la caccia con il proprio fucile, regolarmente detenuto e portato, mentre l’altro, privo di porto d’armi, lo accompagnava assistendo alle operazioni.
In sostanza evidenziano l’erronea conclusione della polizia provinciale, secondo cui la presenza di entrambi nel capanno significava che essi stavano utilizzando congiuntamente il fucile, peraltro unico.
Inoltre, assumono che il travisamento dei fatti è reso evidente anche dalla segnalazione della polizia provinciale, che ha qualificato-OMISSIS--OMISSIS-quale figlio del-OMISSIS-, pur avendo i due una differenza di età di 8 anni, imputando quindi al fratello maggiore il reato previsto dall’art. 20 bis L. 110/1975 che, sotto la rubrica di omessa custodia di armi, sanziona chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici.
Dunque i provvedimenti vengono criticati per difetto di istruttoria, visto che le Autorità di pubblica sicurezza non hanno effettuato alcuna autonoma verifica in merito ai fatti segnalati o anche solo in merito all’età dei soggetti coinvolti, limitandosi a recepire la ricostruzione proposta dal Comando della Polizia Provinciale, senza analizzarla per bene.
Scambio di fucile a caccia: la mancata comunicazione di avvio del procedimento
Ma non si fermano qui.
Come ho anticipato all’inizio del post, i ricorrenti denunciano la mancata comunicazione di avvio del procedimento e di qualsivoglia altra forma di coinvolgimento degli interessati, che ha in pratica precluso l’accertamento dell’assoluta inconsistenza delle contestazioni formulate, sulla base delle quali sono stati adottati provvedimenti inibitori di carattere definitivo e non meramente temporaneo, cautelativo ed anticipatorio.
Su queste posizioni, i giudici non possono ignorare che manca la comunicazione di avvio procedimento.
In effetti, la corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione di avvio del procedimento consente all’amministrazione di acquisire ulteriori elementi e informazioni strumentali ad una completa istruttoria che, in mancanza, diventa carente di una giusta valutazione degli elementi di fatto e di un idoneo supporto motivazionale.
Tra l’altro non sono stati allegati elementi di urgenza qualificata tali da giustificare l’omissione dell’adempimento ex articolo 7 della legge 241/1990.
Scambio di fucile a caccia: le conclusioni
Quindi, in conclusione, un ricorso impostato secondo i punti sopra illustrati verrà accolto dal giudice amministrativo, un po’ come si è verificato in occasione del processo che ha portato alla sentenza del Tar Brescia n. 609/2020 pubblicata il 04.08.2020, qui presa come spunto per il commento.
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