Sabato, 29 Agosto 2020 11:24

Scambio di fucile a caccia

Scritto da
 

 

Un Comando della Polizia Provinciale segnala alle autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del TULPS, di aver trasmesso denuncia di reato alla Procura perché alcune persone esercitavano la caccia scambiandosi lo stesso fucile semiautomatico (…) con l’ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico, e abbattendo specie particolarmente protette.

 

 

richiedi consulenza clicca qui

 

 

Scambio di fucile a caccia: le contestazioni

Scambio di fucile a caccia: i ricorsi

Scambio di fucile a caccia: la mancata comunicazione di avvio del procedimento

Scambio di fucile a caccia: le conclusioni

 

 

 

Scambio di fucile a caccia: le contestazioni

Questo post è utilissimo: quindi scaricalo, posizionalo sul desk del tuo computer e conservalo sempre perché potrebbe tornarti utile, o potrebbe essere utile a qualche tuo amico che si viene a trovare in una situazione simile.

 

In pratica, qui puoi scoprire come la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del Ministero dell’Interno fa cadere tutta l’impalcatura sanzionatoria adottata nei confronti degli interessati.

 

Prima di scoprirlo, però, uno sguardo rapido all’antefatto.

 

Il titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio viene segnalato per i reati di cui all’articolo 30, comma 1, lett. b) ed h) della legge 157/1992 (utilizzo di mezzo vietato all’attività venatoria e uccisione specie protetta) e all’articolo 20 bis della legge 110/1075 (omessa custodia dell’arma), mentre il fratello, privo di licenza, viene denunciato per lo stesso reato di cui all’articolo 30, comma 1, lett. b) e h) della legge 157/92, per porto abusivo d’arma (art. 699 c.p.) e per porto di armi od oggetti atti ad offendere ex art. 4 della legge 110/75.

 

Sulla base di tale segnalazione le autorità dispongono nei confronti di entrambi il divieto di detenzione delle armi e, per il primo, la revoca della licenza, oltre al contestuale ritiro delle armi detenute.

 

 

 

Scambio di fucile a caccia: i ricorsi

Gli interessati alla vicenda però non ci stanno e reagiscono con i ricorsi.

 

Ritengono, anzitutto, che i provvedimenti amministrativi si basano su una falsa ricostruzione dei fatti.

 

Mettono in risalto che, al momento del controllo della polizia municipale in realtà si trovavano all’interno di un capanno e nessuno di loro stava utilizzando il fucile.

 

Sottolineano, peraltro, come solo uno di loro stesse esercitando la caccia con il proprio fucile, regolarmente detenuto e portato, mentre l’altro, privo di porto d’armi, lo accompagnava assistendo alle operazioni.

 

In sostanza evidenziano l’erronea conclusione della polizia provinciale, secondo cui la presenza di entrambi nel capanno significava che essi stavano utilizzando congiuntamente il fucile, peraltro unico.

 

Inoltre, assumono che il travisamento dei fatti è reso evidente anche dalla segnalazione della polizia provinciale, che ha qualificato-OMISSIS--OMISSIS-quale figlio del-OMISSIS-, pur avendo i due una differenza di età di 8 anni, imputando quindi al fratello maggiore il reato previsto dall’art. 20 bis L. 110/1975 che, sotto la rubrica di omessa custodia di armi, sanziona chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici.

 

Dunque i provvedimenti vengono criticati per difetto di istruttoria, visto che le Autorità di pubblica sicurezza non hanno effettuato alcuna autonoma verifica in merito ai fatti segnalati o anche solo in merito all’età dei soggetti coinvolti, limitandosi a recepire la ricostruzione proposta dal Comando della Polizia Provinciale, senza analizzarla per bene.

 

 

 

Scambio di fucile a caccia: la mancata comunicazione di avvio del procedimento

Ma non si fermano qui.

Come ho anticipato all’inizio del post, i ricorrenti denunciano la mancata comunicazione di avvio del procedimento e di qualsivoglia altra forma di coinvolgimento degli interessati, che ha in pratica precluso l’accertamento dell’assoluta inconsistenza delle contestazioni formulate, sulla base delle quali sono stati adottati provvedimenti inibitori di carattere definitivo e non meramente temporaneo, cautelativo ed anticipatorio.

 

Su queste posizioni, i giudici non possono ignorare che manca la comunicazione di avvio procedimento.

 

In effetti, la corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione di avvio del procedimento consente all’amministrazione di acquisire ulteriori elementi e informazioni strumentali ad una completa istruttoria che, in mancanza, diventa carente di una giusta valutazione degli elementi di fatto e di un idoneo supporto motivazionale.

 

Tra l’altro non sono stati allegati elementi di urgenza qualificata tali da giustificare l’omissione dell’adempimento ex articolo 7 della legge 241/1990.

 

 

 

Scambio di fucile a caccia: le conclusioni

Quindi, in conclusione, un ricorso impostato secondo i punti sopra illustrati verrà accolto dal giudice amministrativo, un po’ come si è verificato in occasione del processo che ha portato alla sentenza del Tar Brescia n. 609/2020 pubblicata il 04.08.2020, qui presa come spunto per il commento.

 

 

 

Altre informazioni?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Letto 5767 volte Ultima modifica il Sabato, 29 Agosto 2020 11:41
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.