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Sabato, 12 Settembre 2020 14:59

Armi Facoltà del Questore art. 42 T.U.L.P.S: breve guida

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Facoltà del Questore e del Prefetto, porto d’armi lunghe da fuoco, licenza di portare pistole, comunicazione del provvedimento con cui viene rilasciata licenza.

 

 

 

Art. 42 T.U.L.P.S.

Facoltà del Questore e del Prefetto

Porto di armi lunghe da fuoco

Licenza di porto di pistola

Comunicazione rilascio licenza porto d’armi

Caso 1

Caso 2

 

 

 

Art. 42 T.U.L.P.S.

ll questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

 

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.

 

In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

 

Dopo aver enunciato il testo della norma in questione, vediamo dunque come funziona la disposizione e quali sono le facoltà del Questore e del Prefetto riconosciute dalla Legge.

 

 

 

Facoltà del Questore e del Prefetto

Non a tutti può essere riconosciuta dal Prefetto e dal Questore l'autorizzazione a portare con sé un’arma.

 

Questa scelta del legislatore muove dalla necessità di non armare soggetti potenzialmente pericolosi e risponde, dunque, ad una chiara e giustificata esigenza di tutela della pubblica incolumità.

 

La licenza è strettamente personale, non cedibile e non ereditabile.

 

Essa può aver ad oggetto sia armi da fuoco che bastoni animati con lama di lunghezza superiore a 65 centimetri.

 

L'art. 11 T.U.L.P.S. esclude la possibilità di ottenere tali licenze per chi è stato condannato per un delitto non colposo con pena superiore a 3 anni e non ha ottenuto la riabilitazione, chi è stato dichiarato con provvedimento dell'autorità giudiziaria -anche non definitivo-  delinquente abituale, professionale o per tendenza e chi è stato sottoposto alla misura dell'ammonizione o ad una misura di sicurezza personale.

 

Inoltre l'art 43 dispone che non può essere mai rilasciata l'autorizzazione al porto di armi da fuoco o bastoni animati con lama di lunghezza superiore a 65 cm a chi è stato condannato per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona.

 

Parimenti esclusi sono gli individui che hanno riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico.

 

In ultimo, risulta preclusa la predetta autorizzazione anche ai disertori condannati in tempo di guerra o gli individui condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di porto abusivo di armi.

 

Problemi possono sorgere quando un soggetto titolare di autorizzazione viene condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.

 

In realtà la questione pare più spinosa, in quanto il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere in maniera perenne i soggetti che hanno commesso i delitti indicati nelle precedenti disposizioni normative.

 

In realtà, andando a visionare la più recente giurisprudenza, possiamo notare che i giudici hanno formulato un’interpretazione evolutiva del precetto normativo.

 

 

 

Porto armi lunghe da fuoco

Intanto, per quanto riguarda il porto di armi lunghe da fuoco è interessante notare come recentemente sia intervenuta una modifica normativa.

 

Tale modifica è contenuta nel D. Lgs. 104/2018. Con tale atto avente forza di legge, si è disposto:

 

      1) il passaggio da 6 a 12 per le armi lunghe sportive legalmente detenibili

  • aumento della capacità dei caricatori da 10 a 20 cartucce
  • obbligo comunicazione a ufficio di P.S. entro 72 dall'entrata in possesso dell'arma
  • possibilità di comunicazione al competente ufficio di P.S a mezzo mail/posta elettronica certificata
  • nessun obbligo di legge di avvisare i familiari conviventi della presenza di armi nell'abitazione
  • creazione della categoria del c.d. “tiratori sportivi” per coloro che sono iscritti ad una federazione sportiva o ad un poligono affiliato CONI
  • retroattività al 13 giugno 2017 dell'obbligo di essere tiratori sportivi per poter detenere le armi di categoria A6 (ex armi di ordinanza) e A7 (armi a percussione centrale con caricatori con capacità superiore a 10 per armi lunghe e 20 per armi corte).

Interessante è la possibilità di acquistare online armi e munizioni, ma solo in presenza di alcune caratteristiche del compratore.

 

Tali requisiti consistono, per il venditore, nell'essere stato previamente autorizzato all'esercizio di attività industriali o commerciali in materia di armi.

 

In caso tale requisito sussista, sarà possibile la vendita online di armi e munizioni.

 

In caso di compravendita, identità e possesso dei requisiti di legge dell'acquirente andranno verificate dal venditore, il quale in caso di omissione ne risponderà penalmente.

 

 

 

Licenza di porto di pistola

A differenza che per la licenza di porto di armi lunghe, la licenza di porto di pistola va richiesta al Prefetto.

 

Regolata dal T.U.L.P.S., essa è alquanto difficile da ottenere.  

 

Con tale permesso si è a abilitati a trasportare fuori dalla propria abitazione e su l'intero territorio nazionale, un’arma da fuoco immediatamente utilizzabile.

Occorre distinguere tra il porto d'armi e l'autorizzazione al trasporto di un’arma.

 

Il primo dà la possibilità al soggetto titolare di portare con sé un’arma carica pronta per l'uso.

 

La mera autorizzazione al trasporto invece, prevista nella licenza di tiro a volo, preclude la possibilità di portare liberamente con sé un’arma carica, ma solamente consente di spostarla da un luogo all'altro trasportando separatamente arma e munizioni.

 

Al fine del rilascio del porto di pistola è necessario ottenere il certificato medico di idoneità al maneggio delle armi.

 

Per i soggetti che non hanno svolto il servizio di leva sarà necessario anche un apposito certificato rilasciato dall'Unione Italiana Tiro a Segno.

 

Esclusi dalla possibilità di richiedere il porto di pistola – oltre ai soggetti che si sono macchiati dei delitti di cui sopra - sono gli obiettori di coscienza al servizio militare.

 

 

 

Comunicazione rilascio licenza porto d'armi

A differenza di quanto stabilito per la licenza di tiro a volo, il rilascio della licenza di porto d'armi emessa dal Prefetto deve essere comunicata senza ritardo ai familiari conviventi come previsto dal testo dell'art. 42 T.U.L.P.S.

 

Si ritiene che anche il convivente more uxorio abbia diritto ad essere informato del rilascio della predetta licenza in quanto potenzialmente interessato dalla stessa.

 

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria con importo tra i 2.000,00 ed i 10.000,00 euro.

 

 

 

Caso 1

La sentenza del TAR di Catanzaro n. 1884/2018 in tema di rinnovo della licenza di porto di fucile offre spunti interessanti.

 

Nella fattispecie trattata dai giudici amministrativi, il ricorrente vedeva negata la propria domanda di rinnovo in quanto soggetto gravato da precedenti condanne.

 

Presentato ricorso, il TAR lo accoglieva sostenendo che l'attività della P.A. non aveva rilevato nessuna concreta situazione di rischio al rinnovo della predetta licenza.

 

In sostanza: si riteneva illegittimo il rigetto in mancanza di una approfondita e individuale valutazione delle richieste.

 

 

 

Caso 2

Anche il TAR Lombardia con la sentenza n. 1089/2019 conferma il precedente orientamento.

 

Nel caso di specie il ricorrente, condannato a 10 mesi nel 1999, aveva richiesto il rinnovo della licenza di tiro al volo.

 

Il Questore rigettava la domanda. Nella sentenza che accoglieva il ricorso, il TAR statuiva come “non può non rimarcarsi come nella fattispecie la effettiva natura delle condotte poste in essere dal ricorrente, le risalenti circostanze di tempo e di fatto in cui esse si collocano (oltre tre lustri prima del gravato diniego, allorquando il ricorrente era assai giovane), sono ex se inidonee ad ingenerare serie perplessità sulla affidabilità di esso ricorrente in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi; rendendo, in tal guisa, non congruamente motivato e privo dei suoi indefettibili presupposti fattuali il giudizio di inaffidabilità su cui riposa il gravato diniego “.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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