Che cos’è l’affidabilità
E’ il grado di fiducia che si può riporre in una persona.
Vediamo questa nozione dal punto di vista dell'Amministrazione. Esiste una sola preoccupazione dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza rispetto all’utilizzo lecito delle armi: la prevenzione di abusi a tutela dell’incolumità degli altri.
Tutta la disciplina in questa delicatissima materia ruota attorno a questo criterio chiave: le stesse sentenze, tanto dei tribunali quanto del Consiglio di Stato, non fanno che ripetere direttamente o indirettamente il concetto.
L’Ordinamento non ha previsto che si vada alla ricerca di un abuso dimostrato: basta un sospetto, un indizio apparentemente irrilevante o secondario per legittimare l’Autorità a disporre, per esempio, la revoca dell’autorizzazione e il divieto di detenzione a danno della persona interessata.
Si potrebbe pensare ad un super-potere discrezionale assegnato per legge all’Autorità amministrativa e, in un certo senso, è così.
Spesso, quando si agisce in giudizio per chiedere l’annullamento di un atto amministrativo, si cerca di far leva sull’abuso di discrezionalità al fine di rappresentare al Giudice uno sconfinamento dal perimetro di poteri posti nelle mani pubbliche. Non mancano infatti casi dove si accerta questo sconfinamento.
I punti chiave
1) L’Amministrazione pubblica è chiamata a valutare con rigore l’affidabilità, utilizzando la leva della discrezionalità,
2) L’Amministrazione deve essere in grado di esprimere un giudizio motivato sull’eventuale abuso dell’arma da parte del titolare,
3) l’interessato deve essere una persona esente da mende, nel senso che la sua condotta deve essere ineccepibile,
4) non devono esserci neppure sospetti (al negativo) sul suo modo di comportarsi e relazionarsi con gli altri,
5) l’Autorità per Legge non può punire e/o sanzionare una persona che utilizza armi in modo lecito, ma deve limitarsi a prevenire l’abuso nell’uso delle stesse,
6) l’Autorità dispone di questo potere in quanto ha il fine superiore di proteggere l’incolumità privata e pubblica, rispetto ad un uso potenzialmente maldestro delle armi da parte di chi non sa comprovare la propria condotta specchiata,
7) l’Autorità può ricostruire la storia della persona interessata passando al setaccio tutti i suoi trascorsi, non solo penali, cercando elementi che possano far sospettare la mancanza di completa affidabilità nell’uso delle armi,
8) l’Autorità non deve neppure esprimersi con una particolare motivazione quando decide di prendere provvedimenti preventivi, ovviamente senza concludere con valutazioni irrazionali o arbitrarie,
9) nel caso che le valutazioni preventive dell’Amministrazione siano chiaramente arbitrarie, è possibile rivolgersi al Giudice per chiedere l’annullamento dell’atto.
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