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Mercoledì, 07 Aprile 2021 18:16

La Questura ti ritiene capace di abuso delle armi: il ricorso

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Respingimento dell’istanza per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso sportivo. Ricorso. Convivenza del ricorrente con un familiare con precedenti di polizia.

 

 

 

Il Questore respinge un’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, sul rilievo della convivenza della persona in questione con un familiare che ha precedenti di polizia.

 

Viene subito presentato il ricorso al tribunale amministrativo.

 

L’interessato spiega al Tar di essere uno stimato professionista, incensurato, di aver sempre avuto una condotta di vita irreprensibile e conforme alle prescrizioni di legge, mai denunciato né condannato per nessun tipo di reato, né di aver avuto frequentazioni con personaggi contigui alla criminalità organizzata o comune.

 

Aggiunge, poi, che il semplice rapporto di parentela con un soggetto deferito alle A.G. non può trasformarsi automaticamente in sospetto.

 

Peraltro i vecchi pregiudizi contestati al familiare convivente non sono mai sfociati in condanne penali.

 

Il ricorso viene accolto e l’amministrazione condannata pure alle spese [1].

 

Vediamo il perché della decisione.

 

Molto semplicemente: il tribunale non fa altro che richiamare i precedenti della giurisprudenza che applicano il principio di adeguatezza della motivazione del diniego o revoca dei titoli di polizia.

 

In pratica, la discrezionalità di cui gode l'Amministrazione va declinata nel pieno rispetto dei principi di adeguata e puntuale istruttoria, che va riportata per bene nella motivazione del provvedimento, in modo da permetterne il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità.

 

Tradotto: il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere dimostrato, ma richiede una adeguata valutazione della personalità del sospettato in grado di giustificare l’inaffidabilità nell'uso di armi.

 

In una cornice di questo tipo, il semplice rapporto di parentela o di affinità con un soggetto con pregiudizi non può di per sé fondare in termini automatici, in assenza di ulteriori elementi concreti, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa sulla propensione all’abuso della detenzione delle armi, per cui è sempre necessario che il provvedimento con cui è disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato.

 

Se tutto questo insieme di valutazioni non c’è nel provvedimento del Questore, allora il ricorso è fattibile e bisogna aspettarsi un esito favorevole.

 

[1] Tar Napoli Sezione Quinta, sentenza n. 2146/2021 pubblicata il 31.03.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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