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Venerdì, 18 Giugno 2021 13:23

Fucile per tiro a volo: cosa fare se la Questura dice no

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Casi di mancato accoglimento dell’istanza per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, nei quali l’Autorità non spiega subito il perché del rigetto.

 

 

 

Sei un appassionato di armi ed hai voluto presentare in Questura l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo.

 

Nella domanda sei stato preciso: hai detto di essere incensurato, inoltre che in famiglia ci sono altre persone con licenza: in particolare tuo padre detiene una licenza uso caccia da decenni e possiede pure armi da fuoco che vorrebbe cedere al figlio.

 

Il problema è nato però quando l’amministrazione ti ha rigettato la domanda, dicendo genericamente che saresti inserito in una famiglia poco per bene, tuttavia non ti ha dato specifiche spiegazioni del perché del rigetto.

 

A questo punto ti sei chiesto: riguardo alla licenza di porto di fucile per tiro a volo, cosa è meglio fare visto che la Questura mi ha detto no?

 

 

 

 

Rigetto della Questura e ricorso

Rigetto della Questura e motivazione del provvedimento

Rigetto della Questura e assenza di nesso causale

 

 

 

Rigetto della Questura e ricorso

Bene: di fronte a casi come questo certamente devi presentare un ricorso, almeno per il fatto che la Questura è stata molto generica nel respingerti la domanda.

 

In pratica, la cosa principale che devi sapere per il ricorso è questa: se si verifica che il provvedimento di rigetto è superficiale e non motiva, in dettaglio, il collegamento che dovrebbe esserci tra persone in famiglia poco raccomandabili e te stesso, ecco in questi casi il ricorso verrà accolto dal tribunale amministrativo, proprio per il fatto che manca l’essenziale motivazione.

 

 

 

Rigetto della Questura e motivazione del provvedimento

Per fare un esempio: supponiamo che, a parere della Questura, la presenza in famiglia di appartenenti a clan mafiosi sia ritenuta pregiudizievole per il rilascio della tua licenza, questa indicazione non potrà essere espressa dopo nel corso della causa avviata con il tuo ricorso, ma dovrà essere messa in chiaro prima, cioè proprio all’interno del decreto di rigetto che ti ha notificato.

 

Insomma: per legge è vietata l’integrazione postuma delle motivazioni del provvedimento che si vuole impugnare [1].

 

Tradotto: la Questura non può spiegare i suoi motivi del no in causa, ma lo deve fare subito al momento del rigetto. Quello che deve fare prima non lo può fare dopo: questo è il succo del discorso.

 

 

 

Rigetto della Questura e assenza di nesso causale

Tutto questo senza parlare del fatto che il Ministero dell’Interno non può, con disinvoltura, addurre rapporti di parentela strani e metterli in correlazione con la tua affidabilità o probabilità di abuso delle armi: sappi che l’amministrazione deve sempre provare il nesso tra questi due fattori e, se non lo fa, si espone al ricorso.

 

 

 

[1] Tar per la Sicilia Sez. Prima, sentenza n. 1475/2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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