Perplessità della Questura sull’affidabilità della persona interessata al rilascio del porto d’armi uso venatorio. Come superarle?
Ti trovi in questa situazione.
La Questura rigetta la tua domanda di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Di fronte al rigetto tu rimani francamente sorpreso.
A tutto pensavi tranne che a un no.
Si perché il no che ti viene detto dipende da alcuni tuoi vecchi, ma vecchi, precedenti: si tratterebbe, in particolare, di episodi e fatti commessi quando eri giovane, quando eri solo un ragazzotto.
Dopo però, nei decenni successivi, sei sempre stato una persona impeccabile.
Comunque, si parla sempre di vecchi fatti non legati all’uso dell’arma, ma riferiti a circostanze dove saresti rimasto coinvolto come vittima di altrui aggressioni.
Però, vacci a capire: per l’amministrazione da questi fatti oggi ne deriva lo stesso la tua inaffidabilità.
Chiaro quindi che ti stai chiedendo, di fronte al rigetto del porto d’armi uso venatorio, cosa fare?
Ebbene, al verificarsi di una situazione di questo tipo, sul rigetto puoi presentare sicuramente il ricorso.
Questo perché le vicende del passato, a torto ritenute pregiudizievoli dalla Questura, in realtà non bastano per sostenere le ragioni del diniego, trattandosi di fatti per altro non legati all’uso delle armi in modo specifico [1].
Prendiamo allora lo spunto dalla tua specifica vicenda, allarghiamo un po’ l’orizzonte e tiriamo fuori le regole generali che possono essere utili per tutti.
La questione infatti racchiude qualche principio generale, sempre utile da tenere a mente anche per casi simili [2].
Allora: le cose di base da sapere sono quelle che ti elenco qui di seguito.
Tienile sempre presente e non dimenticarle mai.
La prima è questa.
Le vecchie infrazioni, estranee alla materia delle armi, nulla dicono in ordine alla possibilità che tu arrivi oggi ad abusare del titolo di polizia [3].
Vale la stessa cosa per eventuali altri procedimenti penali avviati a seguito di denuncia non confermata in una causa penale definita.
La seconda è questa.
Prima di rigettare, la Questura deve effettuare un accertamento reale dell'incidenza dei fatti sui giudizi di inaffidabilità nell'uso delle armi.
Deve interpretare correttamente l’eventuale risposta data dai Carabinieri alla richiesta di informazioni.
Deve effettuare ulteriori accertamenti istruttori se ha ancora dubbi sulla tua affidabilità.
La terza cosa da sapere è questa.
Rispetto alla domanda di rigetto della domanda di rilascio il Tar, quando si trova di fronte ad un quadro come quello descritto, annulla il decreto del Questore ed impone all’amministrazione un riesame della pratica di rinnovo della licenza.
Insomma, per riassumere e per rispondere alla domanda iniziale, sicuramente la cosa da fare è il ricorso.
Non c’è dubbio.
Possibilmente con l’aiuto di un avvocato che abbia familiarità con il diritto amministrativo delle armi.
Sai, infatti, che gli avvocati hanno delle specializzazioni: pertanto è sempre meglio scegliere lo specialista.
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[1] Tar per la Lombardia, Sezione Prima, sentenza n. 1028 dell’08.05.2019.
[2] Art. 1, 5, 11, 41, 42, 43 T.u.l.p.s.
[3] Tar per la Campania, Sezione Quinta, sentenza n. 3423 del 06.07.2016.
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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