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Martedì, 06 Luglio 2021 14:57

A caccia scambiandosi lo stesso fucile: conseguenze e ricorso

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Cosa succede se ti segnalano alle Autorità di Pubblica Sicurezza per aver esercitato la caccia scambiandoti, con altra persona, lo stesso fucile semiautomatico.

 

 

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Ti trovi in questa inaspettata situazione.

 

Sei titolare di licenza di porto d’armi uso venatorio; mentre ti trovi a caccia vieni segnalato per utilizzo di mezzo vietato all’attività venatoria e uccisione di specie protetta, oltre che per omessa custodia dell’arma.

 

Nella stessa occasione tuo fratello, che non ha la licenza ma che si trova con te, viene denunciato per porto abusivo di arma e per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

 

Secondo loro stavi esercitando la caccia scambiandoti lo stesso fucile semiautomatico con tuo fratello, con ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico e per giunta abbattendo specie particolarmente protette.

 

Non c’è che dire: sulla base della segnalazione le Autorità di Pubblica Sicurezza emettono subito per tutti e due il divieto di detenzione delle armi e, per te in particolare, la revoca della licenza oltre al ritiro delle armi detenute.

 

Siccome non ti viene data la possibilità di difenderti nell’immediatezza e neppure dopo l’avvio del procedimento, non condividendo una parola di quanto viene verbalizzato dalla Polizia presenti un ricorso, così come fa tuo fratello del resto.

 

Nel ricorso esponi una versione dei fatti all’esatto opposto di quella data dalla Polizia intervenuta.

 

Affermi innanzitutto che i provvedimenti si basano su una ricostruzione sbagliata dei fatti.

 

In particolare metti in evidenza che, al momento del controllo della Polizia vi trovavate all’interno di un capanno e nessuno di voi stava utilizzando il fucile.

 

Sottolinei, peraltro, come tu solo esercitavi la caccia con il tuo fucile regolarmente detenuto e portato mentre tuo fratello, privo di porto d’armi, si limitava ad accompagnarti assistendo alle operazioni.

 

L’Autorità di pubblica sicurezza, dal canto suo, non pensa di andare a verificare i fatti segnalati, ma di accontentarsi recependo la ricostruzione proposta dal Comando della Polizia Provinciale.

 

Ora, il tribunale al quale ti rivolgi [1], tra le varie tue contestazioni da un peso rilevante alla mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità, che poi conduce al provvedimento inibitorio a tuo e vostro danno.

 

Di fatto questa omissione ti ha impedito di presentare le vostre osservazioni e repliche difensive, rispetto a quanto annotato dal Comando.

 

Si tratta di un fatto assai grave dal punto di vista processuale e sostanziale, in quanto non è stato consentito un vostro diretto coinvolgimento difensivo all’interno del procedimento che ha, appunto, portato a chiudere in fretta e furia la pratica con i divieti.

 

Di fronte a tanto il Tar non può che accogliere il tuo ricorso, così come quello di tuo fratello, con condanna dell’amministrazione pure alle spese di causa.

 

Come puoi vedere la casistica in materia di diritto delle armi è sterminata.

 

Se vuoi assistenza legale, affidati solo a professionisti specializzati in diritto amministrativo delle armi.

 

In Italia non siamo tanti; leggi ed esamina le mie pubblicazioni in rete e poi contattami se vuoi assistenza.

 

[1] Tar Brescia Sezione Prima, sentenza n. 609 del 04.08.2020.

 

 

 

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Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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