La Questura deve fare marcia indietro sulla revoca della licenza di porto d’armi ad uso sportivo quando l’atto dipende da un divieto di detenzione armi della Prefettura che è stato annullato prima.
Il Questore revoca la tua licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Il provvedimento viene adottato dalla Questura perché questa dice che è un atto dovuto, cioè prodotto dopo che il Prefetto ha emanato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.
Di fronte alle due distinte posizioni, cioè rispetto al divieto del Prefetto e alla revoca del Questore, tu decidi di presentare i ricorsi.
Il tribunale ti dà ragione sia nel primo che nel secondo caso.
In pratica: da una parte viene prima annullato il divieto di detenzione armi emanato dal Prefetto.
Dall’altra, poiché la revoca del porto d’armi è stata qualificata come atto dovuto e, dunque, strettamente dipendente del provvedimento prefettizio senza che vi sia stato un autonomo apprezzamento da parte del Questore degli elementi di fatto, l’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto, cioè il divieto del Prefetto, non può che riflettersi sul provvedimento in questione.
Una volta annullato il divieto prefettizio, la revoca del porto d’armi risulta priva del presupposto che l’aveva motivata e, in definitiva, risulta illegittima per la cosiddetta invalidità derivata.
Per questo i magistrati annullano il provvedimento del Questore e tu vinci la causa, beneficiando anche delle spese di lite [1].
In definitiva, questo è un caso dove la revoca adottata dal Questore risulta erronea ed è un caso sicuramente utile da tenere in considerazione viste le numerose volte in cui si manifestano, nella pratica quotidiana, questo tipo di situazioni.
In presenza di una revoca di licenza collegata al divieto di detenzione armi già annullato, bisogna assolutamente andare avanti con il ricorso.
[1] Tar per la Lombardia- Brescia Sezione Prima, sentenza n. 802 del 16.09.2021.
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