In caso di denunce penali per litigi occasionali, l'Autorità di polizia non può trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo sulla persona, ma deve valutare autonomamente i fatti che ne sono alla base.
Da decenni sei titolare della licenza di porto di fucile uso caccia e di licenza di porto di pistola per difesa personale.
Hai sempre utilizzato le armi ed i titoli ad esse correlati con correttezza e diligenza, dedicandoti con passione all’attività venatoria e soprattutto rispettando le regole.
Ad un certo punto il personale del Reparto Volanti della Polizia di Stato viene a casa tua per procedere al ritiro cautelativo delle armi e munizioni in tuo possesso, tutte regolarmente denunciate e custodite.
Pare che la misura cautelare nasca da minacce che avresti rivolto ad un terzo, in occasione di un diverbio verificatosi lungo il tragitto da casa tua verso il luogo di lavoro.
Vista la situazione, anche tu hai sporto, a tua volta, denuncia nei confronti dell’altro aggressore, precisando che, al momento dell’accaduto, avevi indosso la pistola regolarmente denunciata ed abitualmente portata al seguito per ragioni di lavoro, custodita nella fondina all’interno della cintola dei pantaloni e di non aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’altro automobilista, essendo tu piuttosto vittima dell’aggressione da parte dell’altro.
Le denunce sono rimaste senza accertamenti specifici da parte del Giudice Penale.
Comunque niente da fare: la Questura ti comunica l’avvio del procedimento volto all’adozione di provvedimenti inibitori relativamente al porto e alla detenzione di armi, invitandoti a presentare, entro dieci giorni, memorie scritte e/o documenti nonché a prendere visione degli atti del procedimento previa formale richiesta di accesso.
Ricevi poi la notifica del decreto del Questore con la revoca della licenza di porto di fucile.
Inoltre ricevi la notifica del decreto di revoca del libretto di porto di pistola per difesa personale e della relativa licenza.
Messo alle strette dall’Autorità, decidi di presentare il ricorso al Tar e fai bene, in quanto i giudici ti danno ragione.
I magistrati si esprimono in modo molto semplice e lineare.
Dicono, infatti, che in assenza di condanne a tuo carico, il Questore ha espresso il giudizio di non sicura affidabilità sulla base della notizia di reato pervenuta a seguito della lite per un diverbio stradale, ma non dopo una valutazione sulla condotta complessiva della tua vita, ricordando per esempio che sei abilitato da decenni alla detenzione ed al porto di armi senza alcuna contestazione.
Senza dire, poi, che nella vicenda della lite eri pure parte lesa, tanto da aver presentato a tua volta una querela nei confronti dell’aggressore.
Insomma: se la Questura avesse svolto una istruttoria approfondita avrebbe potuto acquisire elementi reali per valutare la tua personalità ed avrebbe evitato i severi provvedimenti che poi tu, giustamente, hai impugnato ed hai avuto ragione [1].
[1] Tar Lazio Sez. Prima Ter, sentenza n. 11685/2021 pubblicata il 12.11.2021.
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