La domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo va accolta anche se a carico del richiedente ci sono stati, in passato, precedenti penali.
Di fronte ad un provvedimento con il quale il Questore dovesse respingere una domanda di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, perché a carico dell’interessato ci sono vecchi precedenti penali, tra cui per esempio emissione di assegno senza provvista, guida in stato di ebbrezza alcolica, convivenza con consanguinei aventi precedenti penali e di polizia, il tribunale [1] darà ragione al ricorrente che si vedrà respinta la domanda.
Perché?
E’ presto detto.
Innanzitutto risulterà illegittimo il diniego di rinnovo di porto d'armi, motivato con riferimento alle condanne penali per fatti di reato indietro nel tempo, e che non hanno alcuna attinenza rispetto all'uso delle armi.
Poi, da un singolo episodio isolato di guida alterata dall'alcol non potrà scaturire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, se la motivazione non dovesse supportare un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Inoltre, neppure il contesto della famiglia potrà assumere una sua rilevanza ai fini del diniego, soprattutto se la persona interessata ha abbandonato quella casa di provenienza, magari acquistando una propria abitazione.
Insomma, tutti motivi per far sì che il respingimento della domanda verrà senz’altro dichiarato ingiusto e illegittimo dai giudici e, quindi, alla fine annullato.
[1] Tar Lombardia, Milano, Sezione Prima, sentenza n. 2664/21 pubblicata il 03.12.2021.
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