Lunedì, 13 Dicembre 2021 16:59

Armi: valutare la personalità del cittadino, non solo il reato

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La Legge vuole che le autorizzazioni al porto di armi non vengano rilasciate a persone che, per i loro comportamenti, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso.

 

 

 

Una persona viene posta agli arresti domiciliari.

 

L’ipotesi di reato è turbata libertà degli incanti, oltre ad una diversa ipotesi associativa in ambito di criminalità organizzata.

 

Subito la Questura gli revoca la licenza di porto di fucile ad uso caccia, così come la Prefettura gli notifica il divieto di detenzione armi: l’Amministrazione ritiene in pratica che il reato contestato mal si coniuga con il mantenimento della licenza di porto di fucile.

 

La nostra persona, ritenendo che non si sta parlando di reati violenti, presenta allora il ricorso per chiedere l’annullamento di questi due provvedimenti e il tribunale amministrativo lo accoglie [1].

 

Vediamo perché.

 

Ebbene, per principio la Legge ritiene opportuno evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico.

 

Detto questo, resta però pur sempre necessario che i precedenti comportamenti della persona in questione siano sintomatici, cioè idonei a manifestare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale.

 

La questione è delicata, al punto che la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi, in generale, sul punto.

 

I Giudici hanno intanto chiarito che non esiste nella Legge alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s., nell’aver riportato una condanna in sede penale.

 

Questo in quanto è necessario procedere ad una concreta prognosi, che tenga conto di una serie di circostanze, quali:

 

l'epoca a cui risale la condotta contestata,

 

i ripetuti rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti,

 

la condotta tenuta successivamente al fatto di reato,

 

e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale.

 

Per altro, per tornare un attimo al caso preso qui come spunto per l’analisi in diritto, la sospettata vicinanza del ricorrente ad ambienti mafiosi è rimasta una semplice ipotesi, sfornita di prove.

 

Insomma, per concludere: prima di arrivare al divieto di detenzione il Ministero dell’Interno deve valutare bene i fatti, oltre che formulare giudizi prognostici.

 

 

 

[1] Tar Lazio Roma Sezione Prima Ter, sentenza n. 12362/21 pubblicata il 30.11.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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