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Lunedì, 28 Febbraio 2022 16:10

Detenzione d’armi e licenza di porto d’armi

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I diversi ruoli della Prefettura e della Questura in materia di detenzione di armi e di licenza di porto d’armi. Casi in cui il divieto detenzione armi non è motivato ed è annullabile.

 

 

 

Indice

Divieto detenzione armi annullabile

Detenzione armi

Licenza di porto d’armi

Valutazione del Prefetto

Obbligo di motivazione

Buon andamento dell’amministrazione

In conclusione

 

 

 

Divieto detenzione armi annullabile

Quando la Prefettura, su proposta della Questura, emette un divieto di detenzione armi basato sul cosiddetto contesto familiare controindicato, perché caratterizzato da affinità con persone o parenti coinvolti in procedimenti penali, ecco: quel divieto è completamente inattendibile e va sottoposto a ricorso.

 

Ma perché un divieto congegnato così è annullabile?

 

Te lo dico subito.

 

E’ annullabile perché le autorizzazioni di polizia possono essere negate solo per la carenza della buona condotta del diretto interessato, mai della buona condotta di terzi soggetti.

 

Vediamo quali sono le regole in gioco che consentono di arrivare alla conclusione sopra indicata.

 

Dunque:

 

la Legge prevede un generale divieto di detenzione e uso delle armi, salvo specifiche fattispecie sottoposte a particolari condizioni.

 

A questo proposito sono state regolamentate due diverse fattispecie:

 

da una parte la detenzione d’armi, art. 39 TULPS;

 

dall’altra la licenza del porto d’armi, art. 43 TULPS.

 

 

 

Detenzione armi

La detenzione di armi viene autorizzata dalla Prefettura che valuta discrezionalmente l’assenza di rischi di utilizzo abusivo o di sottrazione delle armi.

 

 

 

Licenza di porto d’armi

La licenza del porto d’armi viene invece concessa dalla Questura ai soggetti che non abbiano riportato condanne per i reati cui all’art. 11 TULPS e all’art. 43 letto. a), b) e c) TULPS, che siano di buona condotta e diano affidamento di non abusare delle armi.

 

 

 

Valutazione del Prefetto

L’art. 39 riconosce che il giudizio del Prefetto è discrezionale: in sostanza ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

L’interpretazione di questo articolo deve però tenere conto dell’evoluzione che ha interessato le regole che disciplinano l’agire della pubblica amministrazione.

 

In particolare l’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ha codificato una regola fondamentale per tutta l’attività amministrativa, anche per quella che attiene alle armi.

 

 

 

Obbligo di motivazione

In pratica i provvedimenti della pubblica amministrazione devono essere sempre supportati da una congrua e comprensibile motivazione, che consenta di apprezzare per quali motivi, fatti, circostanze e conseguenti valutazioni sia adottata la decisione che incide sulla posizione giuridica del destinatario.

 

 

 

Buon andamento dell’amministrazione

L’obbligo di motivazione rappresenta una applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento enunciati all’art. 97 Costi e all’art. 1, comma 1 l. n. 241.

 

L’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea include l’obbligo per le amministrazioni degli stati membri di motivare i propri provvedimenti tra i contenuti essenziali del diritto a una buona amministrazione.

 

 

 

In conclusione

Bisogna tenere presente che il provvedimento di divieto non può mai avere una motivazione apparente e neppure può essere scritto sulla base di un’istruttoria carente.

 

Quindi non bastano gli indizi per dire che una persona è inaffidabile: serve di più.

 

Occorre una motivazione vera, non astratta e chi legge deve essere in grado di capire subito qual è stata l’istruttoria svolta [1].

 

Se tutto questo non c’è, allora bisogna presentare immediatamente il ricorso perché il giudice lo accoglie.

 

 

 

[1] C.G.A.R.S. Sez. giurisdiz. sentenza n. 195/22 pubblicata il 14.02.2022.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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