Se la Prefettura, revocando un divieto di detenzione armi esprime un giudizio favorevole sulla persona ritenendola affidabile, la Questura non può dire che invece quella stessa persona è inaffidabile.
Quando pensi alla Prefettura e alla Questura non devi immaginare due organismi amministrativi distinti.
Devi invece pensarli come articolazioni di uno stesso ente superiore, che è il Ministero dell’Interno.
Il fatto che queste due articolazioni possano esprimere valutazioni diverse, ad esempio, sull’affidabilità di una persona in materia di armi, è qualcosa che va chiarito.
Facciamo il caso del divieto di detenzione armi, rimosso dal Prefetto in quanto l’interessato è ora ritenuto affidabile.
Ebbene, se la Questura, al contrario, pur essendoci la revoca di quel divieto, ritiene invece che quella stessa persona non sia affidabile giungendo a negargli il rinnovo della licenza d’armi per uso sportivo, finisce per commettere un grave errore.
Si perché le valutazioni espresse dai due diversi enti pubblici, una riguardante la detenzione delle armi e l’altra l’utilizzo itinerante delle stesse, tendono ad accertare pur sempre l’affidabilità di base del richiedente.
Non è quindi logico vedere due valutazioni completamente diverse sull’affidabilità, pur se i due procedimenti hanno scopi diversi.
In sostanza: in tutti i casi in cui la Questura dovesse negare il rinnovo della licenza senza tenere conto della rimozione del divieto di detenzione armi da parte del Prefetto, potrai presentare senz’altro il ricorso perché il giudice lo accoglierà [1].
[1] Tar Campania, Sez. Quinta, sentenza n. 1624/22 pubblicata il 10.03.2022
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