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Giovedì, 31 Agosto 2017 07:52

Armi e convivenza con altri: come evitare pericoli per la collettività

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Chi è titolare di licenza di porto d'armi deve essere più che affidabile

 

La sicurezza degli altri

L'Ordinamento italiano chiede, a chi è titolare di licenza di porto d'armi, uno specifico comportamento: evitare pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Detta in sintesi, la funzione principale di tutte le articolate norme del settore delle armi gravita attorno a questo principio di fondo: un'applicazione pratica di questa regola è, ad esempio, quella di dare un certo risalto a situazioni di convivenza con altre persone che, in via di fatto, dimostrano di essere in grado di impossessarsi facilmente dell'armamento in occasione di episodi critici.

Facciamo un esempio (tratto dalla lettura della sentenza n. 565 del 27 luglio 2016 del Tar Perugia sezione 1): se la moglie del titolare della licenza riesce ad imbracciare un fucile perché partecipa ad una lite con un vicino, ecco che questa circostanza incide sulla valutazione amministrativa che precede un provvedimento inibitorio a danno del titolare.

In sostanza, per rendere effettiva la protezione della sicurezza di tutti i cittadini, per Legge non importa che a commettere il fatto ritenuto pericoloso per l'incolumità altrui sia stato non il titolare della licenza, ma il coniuge.

 

 

Come si giudica l'affidabilità

Nelle situazioni di convivenza, come il caso descritto sopra fare un esempio pratico, l'Autorità va a sondare la relazione che c'è tra chi convive sotto lo stesso tetto e si accerta se c'è stata una regolare custodia delle armi (vedi anche, sull'argomento della custodia: armi, come non farsi fregare sulla questione della custodia).

Sul punto della custodia poi, non ci sono dubbi: le situazioni di convivenza non sono neutre ai fini della valutazione amministrativa, visto che anche se non si può imputare niente sul titolare della licenza in occasione di specifici episodi, il fatto che un convivente o un terzo si impossessino con una certa facilità dell'arma è sicuramente un allarme degno di nota.

In pratica, l'Autorità di Pubblica Sicurezza, quando è chiamata a valutare se esista un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tiene conto anche del fatto che il pericolo può nascere da comportamenti omissivi (nel caso commentato questi comportamenti sono collegati al mancato assolvimento degli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detiene armi o esplosivi).

Vedi anche: armi e affidabilità di chi le utilizza: 9 punti da sapere.

 

 

Da sapere

In sintesi, le condizioni per la concessione e il mantenimento del porto d'armi sono, secondo i più noti principi giurisprudenziali:

1) rispetto delle norme penali,

2) rispetto delle regole di convivenza sociale,

3) rispetto delle norme di tutela dell'ordine pubblico.

 

 

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Contatta l'avv. Francesco Pandolfi

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Letto 3996 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:35
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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1 commento

  • Link al commento Francesco Desposito Venerdì, 01 Settembre 2017 22:24 inviato da Francesco Desposito

    Ok moglie che si impossessa del fucile del marito e ammazza la vicina ma se la moglie ha bisogno di un'arma per proteggersi da banditi che vogliono ammazzarla,,??