La regola per non essere accusati è quella della diligenza nella custodia: una fuciliera a muro chiusa con lucchetto è una soluzione.
Cosa dice il Consiglio di Stato sull’argomento.
La regola individuata dal Tribunale per un caso specifico
Partiamo subito con la regola da sapere, ricavata dall'analisi di una circostanza dove l'uomo è stato assolto dal reato di omessa diligenza nella custodia.
La seconda sezione penale del Tribunale di Firenze si è infatti espressa con la sentenza n. 62 del 7 aprile 2017, affermando il principio in forza del quale la detenzione di fucili da caccia, regolarmente denunciati, all'interno di una fuciliera a muro chiusa con lucchetto è considerata una modalità di custodia diligente delle armi.
Ha inoltre chiarito che la diligenza nella custodia si ravvisa anche nel caso in cui questa fuciliera sia posta in un vano aperto dell'abitazione che renda agevole l'accesso anche di altri familiari.
I capi di imputazione nella causa penale
Le accuse rivolte agli imputati sono varie:
-reato ex art. 697 c.p. perché deteneva un rilevante quantitativo di munizioni pari a 1994 tra cartucce e proiettili, senza averne fatto regolare denuncia alle Autorità,
-reato ex art. 20 l. 110/75 perché non usava diligenza nella custodia delle armi: 9 tra fucili, carabine e sovrapposti erano custoditi in un vano aperto dell'abitazione accessibile ai familiari e ai figli, su di una rastrelliera priva di protezione,
-reato ex art. 58 R.D. 635/40 perché ometteva di denunciare il trasferimento del luogo di detenzione di un fucile marca Franchi rinvenuto in luogo diverso dalla residenza dove le armi potevano essere legittimamente detenute.
Che cosa dicono i testimoni della causa
I Carabinieri riferiscono di aver visto, nella sala di abitazione di uno degli imputati, una rastrelliera a muro aperta e munita di catenella dove deteneva fucili da caccia.
Vedono la catenella disciolta e il lucchetto aperto, un fucile poggiato a terra, a parte. Le munizioni detenute in un comune cassetto di una stanza; in un locale adiacente l'abitazione (privo di numero civico) risulta detenuto un cospicuo quantitativo di munizioni, superiore a mille unità, mai denunciato.
Notano un fucile marca Franchi poggiato su uno scaffale.
Riferiscono, in ogni caso, come la porta del locale fosse chiusa a chiave e, anzi, l'imputato ha dovuto appositamente aprirla per consentire il controllo ai Militi.
Che cosa dicono gli imputati
Uno dei due spiega che il giorno precedente il controllo si è recato presso l'abitazione della suocera per sgombrare il garage, dopo la morte del suocero avvenuta qualche anno prima: in quell'occasione rinviene moltissime munizioni che porta presso la sua abitazione e le ripone in un locale adiacente.
Caso vuole che il giorno del controllo gli imputati stiano imbiancando l'abitazione, per cui le armi si trovano sganciate dalla rastrelliera al fine di riporle altrove e ultimare la tinteggiatura delle pareti della sala.
Cosa dice il Tribunale
-Assoluzione sulla questione delle cartucce: si scopre che gran parte di queste è rivestita in cartone, per cui è probabile che siano veramente risalenti nel tempo e si possano in qualche modo collegare allo sgombero del locale; d'altro canto nell'istruttoria non viene raggiunta alcuna altra prova contraria a questa. Vi è da dire anche che l'ipotesi di omessa tempestiva denuncia non ha ragion d'essere in quanto non è stato accertato il momento preciso in cui l'imputato ne sia venuto in possesso.
-Assoluzione anche sulla questione della custodia, che va valutata caso per caso: la regola chiede (per chi non esercita professionalmente attività con armi) che siano seguite le cautele esigibili da una persona di normale prudenza (regola che si ritiene osservata per chi solitamente detiene le proprie armi all'interno di una fuciliera a muro di fattura tradizionale, aperta sul davanti, al cui interno ogni fucile è assicurato all'altro e alla struttura stessa mediante catena e lucchetto. Si noti che la circostanza per cui al momento del controllo un fucile è poggiato a terra non significa nulla per il Giudice, in quanto il proprietario evidentemente è legittimato ad usare l'arma, manovrarla, controllarla e quanto altro: diverso sarebbe stato se al momento del controllo il detentore fosse stato assente e le armi trovate fuori dalla fuciliera.
-Assoluzione poi sulla questione della denuncia ex art. 38, visto che la norma chiede l'adempimento in caso di trasferimento del luogo di detenzione dell'arma da una località all'altra dello Stato e non da una stanza ad un'altra.
Cosa dice il Consiglio di Stato sul tema della custodia delle armi e munizioni.
Prendiamo spunto dalla Sentenza n. 6188 del 19 dicembre 2014, Sezione 3 che a proposito dell'obbligo di custodia, precisa ancora che "per consolidata giurisprudenza non sussiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto" , essendo che siano sufficienti le cautele esigibili da una persona di normale prudenza.
Il furto di armi, come dato storico, non è sufficiente di per sé a sostenere l’emissione di un divieto di detenzione di armi adottato della Prefettura del cittadino che è stato deferito all'Autorità giudiziaria per essersi reso colpevole del reato previsto dall'art. 20 legge 110/1975 (omessa custodia delle armi).
L’iter istruttorio deve essere ampliato ad una valutazione della personalità del soggetto e dei suoi specifici comportamenti riguardo la custodia delle armi, al fine di ritenere sussistente il presupposto normativo dell'abuso.
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