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Venerdì, 30 Giugno 2017 18:13

Armi e licenza per difesa personale: come fare le memorie scritte

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Parlando dell’istanza per il rinnovo della licenza di porto di pistola ad uso difesa personale, ci domandiamo cosa accade se la Prefettura invia la comunicazione di motivi ostativi (cioè di impedimenti, ostacoli), preannunciando che non intende rinnovare la licenza.

Ebbene: come si può far valere il diritto a far conoscere alla Prefettura il proprio pensiero e le proprie considerazioni critiche?

E’ semplice: ricorrendo al rimedio della “memoria scritta”.

 

Che cos’è la memoria scritta

Si tratta di osservazioni.

In pratica l’interessato alla licenza ha il diritto di presentarle alla Prefettura che ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo licenza di porto di pistola ad uso difesa personale.

L’atto può essere corredato di documenti e va depositato entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi.

Attenzione al termine di dieci giorni perché è perentorio (cioè il compimento dell’atto è imposto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione della possibilità di essere abbreviato o prorogato).

 

Perché vengono comunicati i motivi ostativi

Il Dirigente della Prefettura che segue la pratica invia la comunicazione in questione [1] quando ritiene che le motivazioni del richiedente non siano sufficienti a giustificare il rinnovo della licenza di porto d’arma da fuoco.

Per l’Autorità non basta, infatti, una situazione di pericolo potenziale in cui teoricamente si sente la persona che chiede il rinnovo, ma occorre una comprovata circostanza pericolosa: in altri termini bisogna spiegare per bene quali sono le ragioni concrete per cui la persona si sente esposta al rischio, in misura tale da avere il bisogno di girare armato.

 

Cosa c’è scritto in generale sulla comunicazione della Prefettura

Questo atto prefettizio è semplice e complesso allo stesso tempo.

Solitamente è composto di tre parti:

  • l’oggetto, che riporta il nominativo del richiedente e la descrizione dell’atto,
  • il corpo centrale della comunicazione, che spiega quali dovrebbero essere i requisiti per ottenere il permesso,
  • la conclusione [2], dove le motivazioni addotte dall’interessato non sono ritenute sufficienti a giustificare il rinnovo della licenza, oltre all’avviso della possibilità di depositare le memorie scritte sapendo che, decorso il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, il procedimento sarà concluso.

 

Cosa dice la comunicazione del Prefetto a proposito dei requisiti

Solitamente la comunicazione elenca i requisiti (o consente di ricavarli) che vengono richiesti in sede di rinnovo.

Essi sono:

1) affidabilità,  

2) l’essere esposti ad un pericolo più intenso rispetto alla condizione di altre persone,

3) il rischio per l’incolumità personale deve essere concreto e non ipotetico,

4) l’elemento del rischio concreto deve essere circostanziato e deve riguardare il diretto interessato o i prossimi congiunti, ovvero le persone residenti nelle immediate vicinanze o nella zona di residenza,

5) deve essere esclusa l’automatica rilevanza del tipo di attività professionale e economica svolta in assenza di una disposizione di legge,

6) occorre che l’interessato dimostri con elementi specifici ed attuali il bisogno di portare l’arma,

7) occorre che egli richieda per se stesso una protezione personale ulteriore rispetto a quella che, per tutti i cittadini, è assicurata a livello istituzionale dagli Organismi statali di sicurezza pubblica.

 

Cosa scrivere sulla memoria

Particolare attenzione bisogna mettere nella preparazione della memoria, in quanto se il contenuto non è analitico e ben strutturato, l’Autorità confermerà il preannunciato diniego.

Il consiglio è quindi di affidarsi alla mano di un avvocato esperto, quantomeno per aumentare le probabilità di successo dell’iniziativa difensiva.

E’ intuitivo che chi ha presentato istanza di rinnovo licenza di porto di pistola ad uso difesa personale di solito non accetti il preannunciato diniego, non condividendo i motivi ostativi rappresentati dal Prefetto: per questo motivo si avvale del diritto di presentare la memoria scritta, allegando se occorre anche documenti ritenuti utili all’istruttoria.

L’interessato si dovrà preoccupare di argomentare punto per punto rispetto alla posizione assunta dal Prefetto.

Nella scrittura della memoria si affronteranno allora questi temi:

  • sull’affidabilità: segnalare che il rilascio del porto di pistola per difesa personale è avvenuto anni addietro ed è stato sempre rinnovato, senza riserve, sino all’attualità;
  • sull’esposizione ad un pericolo più intenso rispetto alla condizione di altre persone, segnalare che il semplice fatto di svolgere un’attività commerciale specifica (esempio: bar con slot machine, ad alta movimentazione di denaro) esponga a pericoli quali, a puro titolo di esempio, l’accesso all’interno dell’attività di persone armate, banditi o semplicemente soggetti in grado di generare situazioni di disturbo e molestie verso il titolare o altri avventori;
  • la descrizione dell’elemento di rischio concreto dovrà essere circostanziata e riguardare il diretto interessato o i prossimi congiunti, ovvero le persone residenti nelle immediate vicinanze o nella zona di residenza.
  • Dovrà essere esclusa l’automatica rilevanza del tipo di attività professionale e economica; inoltre l’interessato dovrà dimostrare in modo convincente perché ha il bisogno di girare armato, in quanto non basteranno semplici ipotesi di rischio.
  • Infine non dovrà trascurare di dire e di dimostrare perché egli richiede una protezione personale ulteriore rispetto a quella che, per tutti i cittadini, è assicurata a livello istituzionale dagli Organi statali di sicurezza pubblica.

[1]  [2]  art. 10- bis Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 10839 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:12
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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