Il caso
Il caso è stato affrontato e risolto dal Tribunale Amministrativo Regionale Toscana – Firenze, Sezione II, con la sentenza 28 febbraio 2017, n. 301.
Analizziamo i passaggi più significativi di questa decisione, che si è conclusa in modo favorevole per il ricorrente.
Il ricorso
Con il ricorso al TAR viene richiesto l’annullamento:
- del decreto del Ministero dell’Interno che rigetta il ricorso gerarchico;
- del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento ministeriale si fonda sul richiamo alla proposta negativa del Comando Stazione dei Carabinieri. Secondo tale proposta, l’interessato era stato deferito all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di omessa ripresentazione della denuncia delle armi e munizioni a seguito del cambio del luogo di detenzione.
Da qui la conclusione dell’Amministrazione: il soggetto non possiederebbe i requisiti necessari per la regolare detenzione delle armi, non offrendo sufficienti garanzie di affidabilità tali da escludere un possibile abuso.
Le ragioni del ricorrente
Il ricorrente contesta fermamente tale ricostruzione e sostiene che:
- ha sempre provveduto, in occasione dei precedenti cambi di residenza, a denunciare il trasferimento delle armi;
- l’omissione è stata dovuta a una mera dimenticanza;
- si tratta di una contravvenzione, peraltro soggetta a oblazione;
- il procedimento si è concluso con dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 38 TULPS;
- il provvedimento si basa unicamente su una semplice denuncia, non su una condanna;
- negli anni successivi ha ottenuto tre rinnovi del porto d’armi;
- in oltre trent’anni non ha mai abusato delle armi detenute.
La difesa dell’Amministrazione
L’Amministrazione si limita a chiedere il rigetto integrale del ricorso, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati.
La decisione del TAR
Il TAR accoglie il ricorso, sviluppando una motivazione articolata e di particolare interesse.
In primo luogo, richiama l’art. 43, comma 1, del TULPS (R.D. n. 773/1931), che prevede il divieto di rilascio e la revoca delle licenze di porto d’armi nei confronti di soggetti condannati per specifici reati (in particolare delitti contro la persona con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, resistenza all’autorità, delitti contro l’ordine pubblico o la personalità dello Stato).
Tuttavia, lo stesso TAR precisa che:
- non sempre l’autorità amministrativa è tenuta automaticamente alla revoca della licenza;
- nei casi in cui il giudice abbia applicato una pena pecuniaria in luogo della detenzione, oppure abbia escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), l’Amministrazione conserva un margine di discrezionalità.
Nel caso concreto, però, manca del tutto una condanna.
I provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente su un deferimento all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 38 TULPS (omessa denuncia del luogo di detenzione delle armi), fattispecie:
- di natura contravvenzionale;
- non rientrante tra i reati ostativi al rilascio o al mantenimento della licenza.
Inoltre, il ricorrente ha beneficiato dell’oblazione ex art. 162-bis c.p., con conseguente estinzione del reato.
Da ciò deriva un primo rilievo decisivo: il mero deferimento non può essere considerato motivo ostativo alla detenzione di armi.
I vizi del provvedimento
Il TAR evidenzia poi ulteriori profili di illegittimità:
- carenza di istruttoria;
- difetto di motivazione;
- esercizio distorto del potere discrezionale.
Particolarmente significativa è la circostanza che, dopo il cambio di residenza avvenuto nel 2001, il ricorrente ha ottenuto tre rinnovi del porto d’armi (2002, 2008, 2014), indicando sempre correttamente la propria residenza.
L’Amministrazione, quindi:
- era pienamente a conoscenza del luogo di detenzione delle armi;
- non ha mai contestato l’omessa denuncia per oltre quindici anni.
Alla luce della ratio della norma — consentire all’autorità di pubblica sicurezza il controllo sul luogo di detenzione — tale omissione perde rilevanza sostanziale, poiché l’autorità aveva comunque contezza della situazione.
Ne consegue che il giudizio di inaffidabilità risulta:
- immotivato;
- contraddittorio rispetto ai precedenti rinnovi della licenza;
- dunque illegittimo.
Conclusione operativa
La sentenza offre un principio chiaro: il semplice deferimento per una contravvenzione, peraltro estinta, non può giustificare automaticamente un divieto di detenzione di armi.
In presenza di situazioni analoghe, è quindi opportuno agire tempestivamente con ricorso, valorizzando anche il precedente favorevole rappresentato dalla sentenza n. 301/2017 del TAR Toscana.
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