La regola per il porto d'armi è quella del bisogno dimostrato: un'esigenza di autodifesa reale e non ipotetica.
Cosa dice il Tar Campania sull’argomento?
La regola individuata dal Tribunale Amministrativo
Partiamo subito con la regola da sapere, ricavata dall'analisi della giurisprudenza e in particolare dalla sentenza del Tar Campania: la numero 218/2020.
Il Tar si è infatti espresso affermando il principio in forza del quale la necessità di munirsi dell’arma va sempre dimostrata in concreto, tanto per non sbagliare sulle istanze che via via vengono presentate dai cittadini. Il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare un'eccezionale necessità di autodifesa, che non può essere altrimenti surrogabile con altri rimedi.
Ha inoltre chiarito che detenere un'arma per difesa personale deve rispondere a una necessità reale e non a una semplice opzione personale per far fronte a situazioni meramente ipotetiche.
I principi di fondo del divieto e della deroga
I principi che regolano la materia sono chiari e partono da un presupposto fondamentale:
- Il porto d'armi costituisce una deroga al divieto generale sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.
- È chiaro allora che, per superare questo divieto generale, costituisce un onere preciso dell'istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, giustificando così l'eccezione.
Cosa dice il Tribunale
- Sulla questione del "dimostrato bisogno": Quando l'art. 42 comma 3 del T.U.L.P.S. concede all'autorità la facoltà di autorizzare il porto d'armi, il presupposto è sempre la sussistenza di un bisogno dimostrato in concreto. Bisogna analizzare l'attività dell'istante e verificare se lo svolgimento di detta attività integra il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Autorità.
- Sulla questione dei rinnovi: Non è configurabile alcun automatismo. Il fatto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata già rilasciata in passato non garantisce il rinnovo automatico. Nell'emanazione dell'atto di rinnovo, l'Autorità amministrativa competente ha il pieno potere di riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e diverse valutazioni che possono determinare una decisione diversa.
- Sulla questione del diniego e delle motivazioni: La valutazione va fatta caso per caso, ma con una garanzia per il cittadino. Se le esigenze di difesa del privato sono già state riconosciute esistenti in passato, e nulla cambia nelle circostanze di fatto (senza che sopravvengano nuovi motivi ostativi all’uso dell’arma), l’Amministrazione non può limitarsi a generiche considerazioni per respingere l'istanza. È tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni dell’eventuale diniego, evidenziando il perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti ora non lo sono più, oppure mettendo in chiaro quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l’interesse privato alla difesa e l’interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione.
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