Introduzione
Prima della riforma Cartabia, la sola iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 c.p.p. era sufficiente a legittimare un diniego del porto d'armi o il rifiuto del suo rinnovo. Anche quando le indagini si concludevano con l'archiviazione, quell'iscrizione bastava a compromettere il giudizio di affidabilità del soggetto, rendendo praticamente certo un esito negativo.
Che cos'è l'iscrizione ex art. 335 c.p.p.
L'iscrizione è l'atto con cui il pubblico ministero registra formalmente ogni notizia di reato ricevuta o acquisita d'ufficio, nel caso in cui il fatto sia determinato, non inverosimile e astrattamente riconducibile a una fattispecie di reato. In termini pratici: chi viene querelato viene iscritto nel registro degli indagati.
La riforma Cartabia e l'art. 335-bis c.p.p.
Con la riforma Cartabia il quadro è mutato radicalmente. Il nuovo art. 335-bis c.p.p. stabilisce che la mera iscrizione non può, da sola, produrre effetti pregiudizievoli né in sede civile né amministrativa. L'art. 110-quater disp. att. c.p.p. fissa la soglia minima: perché l'iscrizione possa assumere rilevanza negativa sul piano amministrativo, occorre che sia stata emessa una misura cautelare personale oppure che sia stata esercitata l'azione penale. Al di sotto di tale soglia, l'iscrizione resta priva di effetti in qualsiasi procedimento restrittivo.
Il caso di Franco
Franco, cacciatore con licenza da oltre vent'anni, si vede negare il rinnovo del porto d'armi dalla Questura per la sola iscrizione ex art. 335 c.p.p., sebbene la posizione fosse già stata archiviata e lui non ne avesse mai avuto notizia. Il Questore non svolge alcuna valutazione autonoma sulla sua affidabilità: il diniego si fonda unicamente su quell'iscrizione. Il TAR respinge il ricorso, aderendo al vecchio orientamento. In appello, invece, il Consiglio di Stato ribalta la decisione: richiamando l'art. 335-bis c.p.p., afferma che l'iscrizione è un atto neutro e che da essa non possono derivare automaticamente effetti pregiudizievoli in sede amministrativa. Il diniego viene annullato per difetto di motivazione e violazione del diritto al contraddittorio, con obbligo per la Questura di rivalutare la posizione di Franco sulla base di elementi certi.
Conclusione
Il caso di Franco illustra la portata pratica della riforma: la sola iscrizione nel registro degli indagati non può più fondare, da sola, un provvedimento amministrativo restrittivo. L'Amministrazione è oggi tenuta a una valutazione autonoma e motivata. Chi si trovi nella stessa situazione — iscritto senza misura cautelare né rinvio a giudizio — ha a disposizione di uno strumento giuridico solido per contestare il rifiuto e recuperare il porto d'armi.
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