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Lunedì, 04 Settembre 2017 07:47

Custodia armi e furto: le responsabilità in 3 punti secondo il Consiglio di Stato

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Sentenza n. 2309 del 31.05.2016: l’insegnamento che possiamo ricavarne

 

3 criteri

Una pronuncia che torna utile, dalla quale si possono trarre alcuni principi.

Si tratta di principi ben noti a chi utilizza in modo lecito e corretto le armi: per chi appartiene a questa vasta e prevalente categoria i richiami del Consiglio di Stato possono sembrare forse ovvietà.

Non così, invece, per una restante parte.

Comunque, se volessimo riassumere in tre soli punti chiave il ragionamento e il pensiero su questo argomento del Consiglio di Stato e volendo evitare di ricordare cosa dice la norma, lo potremmo tradurre in questo modo.

Potremmo cioè affermare che chi è titolare di licenza, se vuole stare tranquillo dovrà:

  • Fare in modo che l’arma non possa essere presa da terzi,
  • con il solo buon senso, mettere le cose in modo tale che dell’arma se ne abbia un uso esclusivo,
  • bisogna farlo così bene in modo che sia difficile, se non impossibile, che altri ne facciano uso. 

 

Il caso: custodia inadeguata ed imprudente

Vediamo che cosa si è verificato nel caso trattato dal C.d.S.

Applicando l’art. 39 T.U.L.P.S., la Prefettura dispone due volte il divieto di detenere armi: ritiene l’appellante capace di abusare della detenzione dal momento che ha adottato accorgimenti nella custodia senza impedire l’apprensione di terzi.

 

Gli eventi di questo caso specifico si snodano nel tempo in questo modo:

Nel 2005 il Prefetto emana un divieto di detenzione armi con conseguente ingiunzione alla vendita delle stesse e delle munizioni possedute.

L’interessato è stato denunciato all’AG per violazione dell’art. 20 l. 110/75 per omessa custodia delle proprie armi e considerato non più idoneo al loro affidamento.

Sempre nel 2005 l’interessato presenta il suo ricorso, la cui domanda cautelare viene accolta nello stesso anno.

Nel 2009 la persona presenta una seconda denuncia per furto delle armi da lui possedute prima di quella data.

Nel 2011 il Prefetto emette un altro divieto di detenzione, facendo presente che anche qui egli non ha adeguatamente custodito le armi (rubate presso la sua abitazione).

Sempre nel 2011 l’interessato impugna, con motivi aggiunti, l’atto prefettizio del 2011: la sospensiva viene respinta.

Nel 2012 il Tar respinge la domanda. Segue poi l’appello.

 

In estrema sintesi

Il primo caso. In occasione del primo furto una pistola è collocata in una cassapanca in sala da pranzo, un’altra all’interno di un cassetto in un mobile chiuso a lucchetto, una doppietta dentro un armadio di legno.

Il secondo caso. In occasione del secondo furto, le pistole sono collocate dentro un comodino della camera da letto, chiuso con occhiello agevolmente asportato.

Si tratta di una modalità di custodia, a parere dei Magistrati di secondo grado, che può giustificare i divieti di detenzione.

 

L’insegnamento pratico ricavabile dal caso esaminato

  1. Per pacifica giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727) il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso.
  2. Deve evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa, utilizzata/asportata da altri.

 

 

Vedi anche

Come custodire armi con diligenza non rimproverabile

Armi e affidabilità di chi le utilizza: 9 punti da sapere

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta la Redazione, oppure l’avv. Francesco Pandolfi

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Letto 11278 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:27
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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