3 criteri
Una pronuncia che torna utile, dalla quale si possono trarre alcuni principi.
Si tratta di principi ben noti a chi utilizza in modo lecito e corretto le armi: per chi appartiene a questa vasta e prevalente categoria i richiami del Consiglio di Stato possono sembrare forse ovvietà.
Non così, invece, per una restante parte.
Comunque, se volessimo riassumere in tre soli punti chiave il ragionamento e il pensiero su questo argomento del Consiglio di Stato e volendo evitare di ricordare cosa dice la norma, lo potremmo tradurre in questo modo.
Potremmo cioè affermare che chi è titolare di licenza, se vuole stare tranquillo dovrà:
- Fare in modo che l’arma non possa essere presa da terzi,
- con il solo buon senso, mettere le cose in modo tale che dell’arma se ne abbia un uso esclusivo,
- bisogna farlo così bene in modo che sia difficile, se non impossibile, che altri ne facciano uso.
Il caso: custodia inadeguata ed imprudente
Vediamo che cosa si è verificato nel caso trattato dal C.d.S.
Applicando l’art. 39 T.U.L.P.S., la Prefettura dispone due volte il divieto di detenere armi: ritiene l’appellante capace di abusare della detenzione dal momento che ha adottato accorgimenti nella custodia senza impedire l’apprensione di terzi.
Gli eventi di questo caso specifico si snodano nel tempo in questo modo:
Nel 2005 il Prefetto emana un divieto di detenzione armi con conseguente ingiunzione alla vendita delle stesse e delle munizioni possedute.
L’interessato è stato denunciato all’AG per violazione dell’art. 20 l. 110/75 per omessa custodia delle proprie armi e considerato non più idoneo al loro affidamento.
Sempre nel 2005 l’interessato presenta il suo ricorso, la cui domanda cautelare viene accolta nello stesso anno.
Nel 2009 la persona presenta una seconda denuncia per furto delle armi da lui possedute prima di quella data.
Nel 2011 il Prefetto emette un altro divieto di detenzione, facendo presente che anche qui egli non ha adeguatamente custodito le armi (rubate presso la sua abitazione).
Sempre nel 2011 l’interessato impugna, con motivi aggiunti, l’atto prefettizio del 2011: la sospensiva viene respinta.
Nel 2012 il Tar respinge la domanda. Segue poi l’appello.
In estrema sintesi
Il primo caso. In occasione del primo furto una pistola è collocata in una cassapanca in sala da pranzo, un’altra all’interno di un cassetto in un mobile chiuso a lucchetto, una doppietta dentro un armadio di legno.
Il secondo caso. In occasione del secondo furto, le pistole sono collocate dentro un comodino della camera da letto, chiuso con occhiello agevolmente asportato.
Si tratta di una modalità di custodia, a parere dei Magistrati di secondo grado, che può giustificare i divieti di detenzione.
L’insegnamento pratico ricavabile dal caso esaminato
- Per pacifica giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727) il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso.
- Deve evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa, utilizzata/asportata da altri.
Vedi anche
Come custodire armi con diligenza non rimproverabile
Armi e affidabilità di chi le utilizza: 9 punti da sapere
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta la Redazione, oppure l’avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.