Stampa questa pagina
Venerdì, 30 Giugno 2017 18:18

Militari: possono avere un sindacato?

Scritto da

 

A deciderlo è stata chiamata la Corte Costituzionale, dopo il ricorso amministrativo nel 2014 di un appartenente alla Guardia di Finanza e di un’associazione di cui egli è socio.

La questione è discussa da anni.

Ritenendola assai importante, da qualche mese il Consiglio di Stato (ordinanza n. 2043 del 4 maggio 2017) ha deciso che ad occuparsene deve essere il Giudice delle Leggi italiano.

 

L’origine della vicenda  

Nel 2012 il Comando Generale della Guardia di Finanza rigetta l’istanza di un proprio appartenente e di un’associazione, tesa ad ottenere l’autorizzazione per creare un’associazione sindacale utile al personale dipendente del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ogni caso per aderire ad associazioni già esistenti.

Il motivo del rigetto è questo: l’art. 1475 secondo comma d.lgs. 66/2010 lo impedisce.

Dal canto loro i ricorrenti invece ritengono che questa norma sia in contrasto con l’art. 117 comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (sia pur con qualche restrizione nel caso dei militari, la Convenzione riconosce il diritto di tutti alla libertà sindacale).

 

La tesi dei ricorrenti

Come annunciato, i ricorrenti dicono nel processo davanti il Consiglio di Stato che questa norma contrasta con l’art. 117 comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il problema, secondo loro, nasce nel momento in cui gli organismi di rappresentanza militare previsti dalla Legge hanno natura gerarchizzata e non sono autonomi.

La loro tesi cerca di scardinare il principio (Tar, sentenza n. 8052 del 23.07.2014) in forza del quale i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire o aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale.

In buona sostanza: come è congegnato al momento il nostro Ordinamento giuridico, i Militari possono subire limitazioni di diritti.

Elementi a sostegno dell’illegittimità costituzionale del 1475 provengono però da sentenze della C.E.D.U. emesse a seguito di due ricorsi:

  • ricorso n. 10609/10 caso “Matelly c. Francia”
  • ricorso n. 32191/09 caso “Adefdromil c. Francia”.

 

Cosa dicono le due pronunce della Corte Europea

Dicono che se da una parte è legittimo per gli Stati prevedere, per i militari, restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali, dall’altra tali restrizioni non devono privare i militari ed i loro sindacati del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali (anche in considerazione del fatto che l'istituzione, da parte della legislazione francese, di "organismi e procedure speciali" di rappresentanza militare "non sarebbe idonea a sostituirsi al riconoscimento ai militari della libertà di associazione, che comprende il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi").

 

La tesi delle Amministrazioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza dicono in causa che la limitazione del diritto del militare di costituire o aderire ad associazioni sindacali esiste per garantire la coesione interna delle Forze Armate, presupposto necessario per garantire la difesa dei valori e delle istituzioni democratiche al cui servizio sono poste.

 

Cosa succede in Europa

Di fatto, dopo le sentenze citate, dal 2015 sono nate diverse associazioni e sindacati militari; anzi in Francia ora c’è una legge che consente ai militari di aderire ad associazioni professionali.

 

Cosa dice il Consiglio di Stato

Innanzitutto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 66/2010 è rilevante e non manifestamente infondata.

La norma vieta ai militari di "costituire associazioni professionali a carattere sindacale", nonché di "aderire ad altre associazioni sindacali".

Va invece in tutt’altra direzione Il principio di diritto affermato dalle due pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo citate:

la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione dei menzionati articoli 11 e 14 della Convenzione.

 

L'art. 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), come noto, stabilisce che:

  • ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi,
  • L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui,
  • Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

 

Il successivo art. 14 della Convenzione dice che:

  • Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

L'interpretazione della Convenzione (costituente formalmente un trattato internazionale elaborato nell'ambito del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale con carattere di stabilità a sua volta costituita con trattato interstatuale) è rimessa alla sola Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: per gli Stati firmatari, pertanto, il diritto convenzionale vivente non è quello rappresentato dal testo della Convenzione (ossia dalle relative disposizioni), ma quello risultante dall'interpretazione dei Giudici di Strasburgo, unico Giudice competente a risolvere "tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione" e, dunque, a ricavare da tali disposizioni le vere e proprie norme giuridiche.

In definitiva: per questi particolari diritti un conto è parlare di “restrizioni”, altra faccenda è parlare di “esclusione”.

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 3804 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 19:11
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858