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Lunedì, 05 Febbraio 2018 07:39

Militari e assegnazione temporanea 42 bis: il diniego dell'Amministrazione deve essere motivato o bastano 2 righe per dire no?

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La risposta è SI: va motivato.

Non solo, ma va limitato a casi ed esigenze eccezionali.

 

A ribadirlo è il Tar Lombardia.

Ancora una volta il Tar Lombardia Sezione terza (Ordinanza n. 69/2018) ha ribadito l’importante principio a tutto vantaggio del militare ricorrente.

L’appartenente alla Guardia di Finanza ha infatti visto accolta la propria domanda cautelare per la sospensione del provvedimento di diniego sulla sua istanza di assegnazione temporanea.

 

 

 

Che cosa prevede la norma:  

Il Tar premette nella sua ordinanza che ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 14 comma 7 della legge n. 124/2015 [1], il diniego all’istanza di assegnazione temporanea ad altra sede per l’assistenza ai figli minorideve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.

 

 

Che cosa chiede il Finanziere Scelto:

E’ un militare della Guardia di Finanza effettivo al Nucleo Polizia Tributaria di Milano; la coniuge è impiegata a tempo indeterminato presso una s.r.l. 

I coniugi hanno due figli piccoli.

L’interessato presenta dunque un’istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs. 151 del 2001 al proprio Comando, chiedendo di essere trasferito per un periodo di tre anni presso una delle sedi di Salerno.

Gli viene però prima notificato il preavviso di rigetto, poi il rigetto definitivo dell’istanza.

Decide pertanto di presentare ricorso, ritenendo l’atto amministrativo privo di una reale e coerente motivazione.

 

 

Che dice il Tar Lombardia:

Il Presidente del Tar Ugo Di Benedetto e l’Estensore Valentina Santina Mameli si preoccupano di chiarire che cosa hanno rilevato a proposito del provvedimento emesso dall’Amministrazione.  

In effetti il provvedimento, un po’ come aveva prospettato il militare nel proprio ricorso:

  • appare generico,
  • non contestualizzato e
  • non motivato in ragione di esigenze eccezionali,
  • fa riferimento agli ordinari compiti di istituto (vigilanza) e
  • al contesto territoriale in cui è inquadrato l’interessato,

elementi che non possono essere qualificati come esigenze eccezionali, ma piuttosto appartengono alle ordinarie esigenze di servizio.

 

 

A questo punto, la soluzione.

Il Tribunale Amministrativo accoglie quindi l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di disporre l’assegnazione temporanea del ricorrente presso un reparto rientrante nella circoscrizione della provincia di Salerno o in subordine nella Regione Campania.

Fissa anche la trattazione del merito del ricorso.

Per concludere condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente.   

 

 

________________________

[1] Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 aprile 2001, n. 96 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. [T.U. maternità e paternità]

CAPO VI Riposi, permessi e congedi

Articolo 42 Bis 

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche

  1.  Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

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Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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