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Lunedì, 03 Dicembre 2018 07:15

Militari, assegnazione temporanea 42 bis: si può con due figli?

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Militari, assegnazione temporanea 42 bis: si può con due figli?

Molte sono le domande che arrivano in studio relative all'assegnazione temporanea disciplinata dall'art. 42 bis d. lgs. 151/01; tra le tante c'è quella relativa alla domanda di assegnazione ripetuta due volte, cioè riproposta nel momento in cui il militare diventa padre per la seconda volta.

In un caso del genere l'amministrazione, se ha già accordato il beneficio una prima volta, in occasione della valutazione della seconda domanda (quando cioè il militare ha avuto il secondo figlio) non può detrarre i giorni già fruiti sulla prima assegnazione.

E' questo un caso che è stato affrontato e risolto favorevolmente per il militare ricorrente dal Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano, Sezione 3, con sentenza 10 aprile 2018, n. 962.

Caso poi confermato in appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza 4011/18 del 31.08.18.

 

 

I principi da tenere a mente

Come anticipato, l'amministrazione non può decurtare dal periodo dovuto di assegnazione temporanea per il secondo figlio i giorni già fruiti in occasione della prima domanda, in quanto il beneficio dell'assegnazione temporanea viene riconosciuto dal citato articolo 42 bis per ciascun figlio.

a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento ex 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato;

b) per consolidata giurisprudenza:

b.1) la situazione soggettiva protetta ha carattere di interesse legittimo e non di diritto soggettivo;

b.2) tuttavia, l’art. 42-bis TU 151/2001 consente il diniego del trasferimento temporaneo soltanto in casi eccezionali;

b.3) la norma impone infatti all’Amministrazione l’onere di supportare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto a quo;

b.4) le ragioni ostative all’accoglimento della domanda non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma devono essere - appunto - eccezionali e documentate (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243; sez. IV, ordinanza 6 dicembre 2017, n, 5288);

c) l’Amministrazione non può segnalare fisiologiche ed ordinarie “esigenze di servizio”, sebbene associate a carenze di organico;

c.1) l'Amministrazione deve dedurre in modo accurato sulla peculiare professionalità, ovvero specializzazione, delle prestazioni rese dal militare istante.

 

 

Lo studio affronta quotidianamente casi in materia di 42 bis d. lgs. 151/01;

se anche tu ti trovi in una situazione come quella descritta, invia il tuo quesito e cercheremo di trovare la migliore soluzione al tuo caso.

Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Letto 5129 volte Ultima modifica il Lunedì, 03 Dicembre 2018 07:36
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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