Associazioni militari a carattere sindacale
Qui, di seguito, un passaggio del mio intervento al 4° meeting nazionale di Sora organizzato da Libera Rappresentanza.
Abbiamo tre date importanti per lo sviluppo delle Associazioni militari a carattere sindacale:
13 GIUGNO 2018,
21 SETTEMBRE 2018,
14 NOVEMBRE 2018.
Su queste date si sta scrivendo, in Italia, il futuro delle associazioni militari a carattere sindacale.
Nel giro di appena 6 mesi abbiamo avuto 3 passaggi significativi nel percorso del nascente fenomeno sindacale.
Vediamole una per una.
13 giugno 2018
La Corte costituzionale, con sentenza n. 120/18, ha dichiarato illegittimo l'art. 1475 comma 2 del Codice dell'ordinamento militare nella parte in cui prevede che "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali".
21 settembre 2018
In attesa di un intervento legislativo in materia di associazioni militari a carattere sindacale, il Ministero della Difesa ha emanato una circolare allo scopo di integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale.
Queste condizioni sono:
- divieto di avvalersi del diritto di sciopero
- divieto di aderire ad altre associazioni sindacali non militari
- uso di una denominazione idonea che indichi la natura di associazione sindacale militare
- adesione del solo personale militare in servizio e in ausiliaria
- iscrizione del personale militare a prescindere dal ruolo di appartenenza
- esclusione nello statuto delle materie come ordinamento, logistica, rapporti gerarchici, impiego del personale e simili
- elettività delle cariche elettive e durata temporale ben definita
- rispetto del principio di neutralità delle Forze Armate
- finanziamento solo dalle deleghe per il versamento delle quote sociali
- assenza di lucro ed obbligo di rendiconto annuale
- trasparenza e rispetto della privacy.
14 novembre 2018
Un mese fa circa, abbiamo avuto il parere del Consiglio di Stato.
Il C.d.S. ha cercato di chiarire alcuni dubbi del Ministero:
Sulla questione della limitazione ai militari in servizio attivo e in ausiliaria, questo limite sembra coerente con la natura delle associazioni e non contrasta con il principio di libertà di associazione. Infatti, il tenore della norma, così come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale, include la qualificazione delle associazioni come professionali, così da connotare un fondamento nell’esercizio dei compiti d’istituto, attuale o almeno potenziale con ragionevoli probabilità di effetto (per l’ausiliaria), che non si trova per il personale militare della riserva, né, tanto meno, per quello in congedo.
Corretta è stata valutata "la preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale": una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre confusione di ruoli.
L’esclusione di un doppio ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali è ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell’Amministrazione sulle questioni d’interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella peculiarità e con i limiti di quelle tra militari. Mantenerli distinti serve ad evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo appunto dialettico delle associazioni sindacali.
E’ ritenuto corretto il principio dell’estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura.
Per la questione dell’elettività delle cariche direttive, il CdS ha chiarito che deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo: il divieto di rieleggibilità, sembra di poter intendere di rieleggibilità immediata al termine di uno o più mandati, non sembra giustificato tanto dall’esigenza di garantire il carattere democratico delle associazioni, come indicato nel contesto, perché allo scopo corrisponde pienamente la natura elettiva delle cariche, quanto, piuttosto, da una possibile preoccupazione sulla formazione di un ceto sindacale sostanzialmente permanente, tale anche da sottrarre gli interessati al proprio servizio nella forma più compiuta e per periodi molto prolungati; sarebbe, in effetti, una preoccupazione fondata, ma ad essa si dovrebbe corrispondere con la legge, perché un tale limite imposto in via amministrativa potrebbe non essere compatibile con i principi dell’ordinamento e, in particolare, con il principio di libertà di organizzazione sindacale.
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