Le dichiarazioni mendaci nella partecipazione ad un concorso: qual è la differenza che intercorre tra la dichiarazione non veritiera che mira a far conseguire l'ammissione al concorso e quella in cui il mendacio tende solo all'assegnazione di un maggior punteggio?
Indice
Dichiarazioni mendaci di differente contenuto
La reazione del Ministero della Difesa
Dichiarazioni mendaci di differente contenuto
La differenza c’è ed è chiarita in diverse sentenze.
Nel caso del falso per avere un punteggio maggiore, la decadenza dai benefici consiste nella semplice privazione del punteggio e, quindi, nel solo ridimensionamento della posizione in graduatoria del candidato.
Si tratta di una situazione ultimamente affrontata e risolta dal Tar Lazio, Sezione 1 bis, con la sentenza n. 1451 del 5 febbraio 2019, una pronuncia favorevole al militare ricorrente.
La reazione del Ministero della Difesa
Nel caso concreto, il Ministero della Difesa ha dichiarato l’interessato decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare, per avere questi prodotto una dichiarazione mendace in merito al possesso della patente europea del computer, ossia per carenza del requisito specifico del relativo bando, rubricato "esclusioni", con la precisazione che il sevizio prestato è da considerarsi servizio di fatto.
I motivi di ricorso
Il ricorrente agisce per chiedere in giudizio l’annullamento del provvedimento amministrativo.
Dopo aver formulato vari motivi di ricorso, ad un certo punto spiega che si è trattato di una semplice erronea allegazione di un titolo non essenziale, ma solo accessorio, che a nulla è valso in quanto senza di esso si sarebbe collocato ugualmente in posizione utile e, conseguentemente, afferma l'inapplicabilità della disposizione assunta a fondamento della destituzione dal servizio.
La soluzione del Tar
Il Tar risolve nel modo che segue, dopo essersi interrogato sulle conseguenze delle dichiarazioni false, erronee o incomplete circa il possesso dei titoli valutabili nel concorso per il reclutamento di volontari nelle FFAAA, ossia in relazione a controversie similari.
Ora, dice il Collegio, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 2806/2010 e n. 5762/2012; ord. n. 3351/2015 e n. 3067/2016), si deve distinguere tra il caso in cui la dichiarazione non veritiera sia orientata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso rispetto a quella in cui il mendacio sia volto all'assegnazione di un maggior punteggio posto che, in questo secondo caso, la decadenza dai benefici non può che consistere nella semplice privazione del punteggio e nel conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.