Carabinieri: qual è l’interpretazione da dare all'istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare, con riferimento ai conviventi di fatto?
Diciamo subito che non è ragionevole l’esclusione della convivenza more uxorio dalle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare; ma vediamo il perché di questa affermazione, prendendo spunto anche dalla recente sentenza del Tar di Reggio Calabria n. 321/19.
Indice
Differenza tra famiglia di fatto e fondata sul matrimonio
Rilevanza giuridica della famiglia di fatto
Fonti normative sovranazionali
Art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
Il diritto all'unità della famiglia in ambito militare
La Circolare del Comando Generale Arma dei Carabinieri prot. 210/1-1 del 27.07.2005
Differenza tra famiglia di fatto e fondata sul matrimonio
La Corte Costituzionale ha chiarito che, in generale, c’è una differenza tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio: la differenza è legata ad una scelta delle stesse parti interessate, cioè quella cioè di sposarsi o meno.
Rilevanza giuridica della famiglia di fatto
Allo stesso tempo, però, la Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”, ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
Fonti normative sovranazionali
Questo riconoscimento risponde anche alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, in particolare dalla Carta di Nizza (o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che afferma il principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha da tempo chiarito che la nozione di «vita privata e familiare» contenuta nell’art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio ma anche le unioni di fatto, nonché i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.
Tutto questo per dire che si deve dare atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso) e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Evoluzione che, a livello normativo, è culminata nella legge 20 maggio 2016 n. 76. C’è l’equiparazione del convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili, per esempio: quanto all’assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto.
Art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri
L'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri prevede che "i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che “il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore."
Il diritto all’unità della famiglia in ambito militare
Pertanto: il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016 può essere invocato solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, come spesso sostiene la difesa del Ministero nei processi amministrativi, oppure può e deve ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto?
Questa domanda è stata posta al Tar di Reggio Calabria che, con la recente sentenza n. 321 del 17.04.2019, pubblicata il 10.05.2019, ha ritenuto che solo quest’ultima interpretazione possa essere conforme ai principi costituzionali.
La Consulta ha, infatti, sottolineato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie.
Dunque l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto all’unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
In pratica, come anticipato nel preambolo: non è ragionevole l’esclusione della convivenza more uxorio dalle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare.
La Circolare del Com. Gen. Arma Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005
Un’ultima considerazione.
Non sarebbe giustificato un provvedimento amministrativo di rigetto rispetto alla circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005 che, mai abrogata dalle successive disposizioni, esplicitamente, al punto 2 stabilisce che “al militare dell'Arma "convivente" devono essere applicate le norme regolamentari previste per l'ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio”.
Non può che concludersi per l’applicabilità del ripetuto art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma, anche ai rapporti di convivenza.
Nello specifico, la circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9.2.2010 non vieta esplicitamente ai conviventi la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento.
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